La Corte di Giustizia ha bocciato il progetto ALL IN del fisco italiano

la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha deciso che tassare le vincite da giochi d’azzardo ottenute in altri Stati membri, esonerando invece le stesse vincite realizzate nel proprio territorio nazionale restringe la libera prestazione dei servizi (Sebastiano Cristaldi e Massimiliano Rosa)

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza EU:C:2014:2311 C-344/13 e C-367/13 (B. e F./Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli), ha deciso che tassare le vincite da giochi d’azzardo ottenute in altri Stati membri, esonerando invece le stesse vincite realizzate nel proprio territorio nazionale, la normativa italiana restringe la libera prestazione dei servizi.

La Corte ha così bocciato la direttiva dell’Amministrazione Finanziaria denominata progetto “ALL IN”.

 

I fatti derivano dall’iniziativa dell’amministrazione finanziaria italiana, che ha contestato a due contribuenti italiani l’omessa dichiarazione di varie vincite ottenute in case da gioco estere. Gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti sono stati impugnati dai contribuenti con ricorsi proposti avanti la C.T.P. di Roma, nei quali è stata sollevata anche l’eccezione pregiudiziale per violazione del diritto dell’Unione europea, sostenendo la violazione dei principi di non discriminazione e di libera prestazione di servizi, dato che le analoghe vincite realizzate in Italia sono esenti da imposta.

Investita della controversia, la C.T.P. di Roma, ritenendo fondata l’eccezione sollevata dalla difesa, con le ordinanze n. 23/57/13 del 28/05/2013 e n. 22/57/13 del 24/06/2013, ha disposto il rinvio pregiudiziale d’interpretazione dei Trattati, chiedendo alla Corte di giustizia se l’assoggettamento ad obblighi dichiarativi ed impositivi a fini fiscali delle vincite conseguite presso case da gioco di Paesi membri dell’Unione europea da persone residenti in Italia, come previsto dall’art. 67, comma 1, lett. d) del TUIR, si ponga in contrasto con l’articolo 56 TFUE, oppure se sia da ritenersi giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, ai sensi dell’art. 52 e 62 TFUE.

In sintesi, il giudice di rinvio ha ritenuto opportuno interpellare la Corte non tanto per l’interpretazione dell’articolo 56 TFUE, che egli evidentemente ha ritenuto violato, quanto per legittimare una deroga ai principi di non discriminazione e di libera prestazione di servizi, ai sensi degli artt. 52 e 62 TFUE, ipotizzando d’ufficio che la normativa nazionale mirasse a prevenire il riciclaggio di capitali all’estero e a limitare le fughe all’estero o (le introduzioni in Italia) di capitali di origine incerta, senza che tale ipotesi fosse stata eccepita da nessuna delle parti in causa.

Dalle due ordinanze di rinvio sono scaturite le cause pregiudiziali C-344/13 e C-367/13, che la Corte, dopo averle riunite ed acquisito le osservazioni scritte dal Governo italiano, dai contribuenti direttamente interessati nelle cause e dagli altri Stati membri (tra questi, solo il Governo belga ha presentato osservazioni scritte), ha deciso di statuire senza le conclusioni dell’avvocato generale e senza trattazione orale.

Con riguardo al procedimento relativo alle questioni pregiudiziali (art. 267 TFUE), la fase orale può essere esclusa quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la riposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio.

Con l’odierna sentenza, la Corte ha deciso di statuire mediante procedimento abbreviato poiché la risposta al quesito posto dal giudice di rinvio era chiaramente desumibile dai suoi precedenti giurisprudenziali, che ha poi richiamato espressamente nella sua pronuncia, il cui dispositivo finale prevede espressamente che gli articoli 52 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all’imposta sul reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall’imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato.

La decisione delle cause pregiudiziali è conforme alle osservazioni scritte della difesa dei contribuenti e della Commissione Europea, la quale peraltro si era già pronunciata sulla questione, attraverso la procedura d’infrazione EU Pilot nr. 5571/13/TAXU, aperta nei confronti del Governo italiano, sulla base delle denunce presentate da diversi cittadini italiani/europei, tra i quali figura anche il sig. Cristiano Blanco. In questo conteso, la decisione della Corte si pone indirettamente anche come una sorta di sollecitazione rivolta al Governo italiano di desistere dalle pretese fiscali discriminatorie, anche nei confronti di altri contribuenti, pena le sanzioni previste dalla procedura d’infrazione tuttora aperta.

La Corte ha giudicato che, esonerando dall’imposta sul reddito soltanto le vincite da giochi d’azzardo realizzate in Italia, la normativa italiana ha istituito un regime fiscale differente a seconda che le vincite siano ottenute in questo o in altri Stati membri. Essa rileva che una siffatta diversità di trattamento fiscale dissuade i giocatori dallo spostarsi e dal giocare in altri Stati membri. Ne consegue che la normativa italiana comporta una restrizione discriminatoria della libera prestazione di servizi.

Nel caso di specie, la Corte fa osservare che le autorità di uno Stato membro non possono validamente presumere, in maniera generale e senza distinzioni, che gli organismi e gli enti stabiliti in un altro Stato membro si dedichino ad attività criminali. Inoltre, l’esclusione generalizzata dal beneficio dell’esenzione disposta dall’Italia va al di là di quanto è necessario per lottare contro il riciclaggio di capitali.

Il giudice di Lussemburgo ha inoltre sostenuto che non è coerente per uno Stato membro intenzionato a lottare contro la ludopatia, da un lato, tassare i consumatori che partecipano a giochi d’azzardo in altri Stati membri e, dall’altro, esonerarli allorché prendono parte a giochi d’azzardo in Italia, poiché una tale esenzione può avere come effetto di incoraggiare i consumatori a prendere parte ai giochi d’azzardo italiani piuttosto che esteri e non è dunque idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo suddetto. Una simile discriminazione, conclude la Corte, non è giustificata.

Sebastiano Cristaldi e Massimiliano Rosa

30 ottobre 2014