Se la società non ha ancora approvato il bilancio?

quali possono essere i rischi per soci ed amministratori di una Srl che al mese di settembre 2014 non ha ancora approvato il bilancio al 31 dicembre 2013?

Quesito:

Sono abbonato a Il Commercialista Telematico” e vorrei porre il seguente quesito di carattere societario:

 

Il nostro cliente SRL non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2013 a causa di una serie di problematiche interne e della mancanza della documentazione disponibile.

Avendo oggi tutta la documentazione, si chiede se è possibile fare un verbale in data odierna con cui si approva oggi il bilancio al 31/12/2013 e lo si deposita in camera di commercio,  se è passibile di sanzioni e se vi sono rischi per l’amministratore .

Grazie e saluti.

Risposta:

L’art.2478 bis del Codice Civile prescrive che il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di 120 o 180 gg dalla chiusura dell’esercizio.

L’art.2631 punisce “l’omessa convocazione” dell’assemblea, nei termini previsti dallo statuto.

Ne consegue che non viene punita l’omessa o la tardiva approvazione del bilancio ma la non regolare convocazione dell’assemblea.

O – se vogliamo – la mancata presentazione ad essa del bilancio d’esercizio.

Cosa da non confondere con l’omesso deposito dello stesso, punita dall’art.2630; azione che consiste nel ritardare il deposito del bilancio già approvato.

Perciò, nel suo caso è possibile che vi siano sanzioni “in agguato” per gli amministratori solo se:

  • hanno omesso di redigere il bilancio nei termini o non hanno convocato nei termini l’assemblea per approvarlo

  • non hanno riconvocato nei termini l’eventuale assemblea in seconda convocazione, qualora la prima fosse andata deserta (nella Srl non esiste una disciplina legale per la seconda convocazione, pertanto ci si rifà prima di tutto allo Statuto e in seconda battuta alla normativa della Spa);

  • non hanno depositato il bilancio, pur se approvato nei termini;

  • non hanno depositato il bilancio approvato in qualsiasi momento.

Tenga conto che in ogni caso, una condotta colpevolmente omissiva, disordinata e non puntuale degli amministratori, può dar luogo ad una loro personale responsabilità nei confronti dei soci.

Valuti lei in quale ipotesi possa essere collocato il suo caso, dato che dalla domanda non emergono le motivazioni per cui si è arrivati ad accumulare questo ritardo.

19 Settembre 2014

Roberto Mazzanti