Tardivo versamento senza sanzioni: il caso dell'IRAP

secondo lo Statuto del contribuente, il tardivo versamento dell’imposta è legittimato quando nel periodo interessato si è verificata notevole incertezza normativa che ha causato il ritardato pagamento; tale principio può valere per i dubbi sulla debenza dell’IRAP?

Il tardivo versamento dell’imposta è legittimato quando nel periodo interessato si è verificata notevole incertezza normativa che ha causato il ritardato pagamento.

Il principio è contenuto nella sent. n. 2963/2014 della CTR Roma da cui emerge che il tardivo versamento dell’Irap (2006) rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nello statuto del contribuente ed è dovuta per i contasti dottrinari circa la compatibilità di tala imposta con l’art. 31 della direttiva comunitaria n. 77/388/CE.

L’I.R.A.P., disciplinata dal D.Lgs. n. 446/1997, è un’imposta regionale, a carattere reale ed indeducibile dalle imposte personali sul reddito.

I soggetti tenuti al pagamento dell’IRAP sono tutti quelli che esercitano in modo abituale e continuativo un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazioni di servizi. La base imponibile dell’IRAP è il valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione.

Nel caso di specie la società contribuente ha impugnato la cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis Dpr n. 600/73 in quanto l’ufficio non ha riconosciuto la sanatoria per la tardività dei versamenti in acconto e saldo dell’Irap. La CTP nopn ha accolto il ricorso e la società ha proposto appello eccependo l’illegittimità dell’applicazione delle sanzioni in quanto la violazione è dipesa da obiettive incertezza della norma tributaria in materia di Irap.

La CTR ha accolto il ricorso affermando che il tardivo versamento dell’Irap 2006 rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 7 e 10 legge n. 212/2000 (statuto del contribuente) ed è dovuto al fatto che nel periodo interessato “si è verificata una notevole incertezza per contrasti dottrinari circa la compatibilità dell’Irap con l’art. 31 della direttiva CE n. 77/388/CEE, questione poi risolto alla fine del 2006”. Tale incertezza normativa ha causato in tale periodo il ritardato pagamento dell’acconto e del saldo con sanzione e relativi interessi che non è imputabile alla società.

Su tema la giurisprudenza di merito ha affermato che ai fini dell’accertamento delle obiettive condizioni di incertezza normativa che dispensano il contribuente dal regime sanzionatorio, spetta al giudice tributario verificare i fatti che hanno determinato un risultato equivoco e incerto nell’interpretazione della norma a tal punto da giustificarne la violazione (CTR Lombardia n. 5872013).

8 luglio 2014

Enzo Di Giacomo