Quando è la società di revisione a firmare la dichiarazione dei redditi

ecco le linee guida per le società di revisione che sottoscrivono la dichiarazione fiscale ai fini della compensazione dei crediti tributari oltre la predetta soglia di € 15.000

Come noto, la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha introdotto l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, da parte di un soggetto abilitato (dottori commercialisti, ragionieri, esperti contabili e consulenti del lavoro, iscritti negli appositi Albi) per compensare crediti fiscali di importo superiore ad € 15.000,00, derivanti da imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, IRAP, ritenute alla fonte, nonché imposte sostitutive delle imposte sui redditi. In alternativa all’apposizione del suddetto visto di conformità, i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti a norma dell’art. 2409-bis c.c., possono avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali apposta dai soggetti che esercitano il controllo contabile. Recentemente, Assirevi ha pubblicato un interessante documento di ricerca (documento n. 182) con il quale sono state fornite le linee guida per le società di revisione che sottoscrivono la dichiarazione fiscale, ai fini della compensazione dei predetti crediti tributari, dei contribuenti sottoposti a revisione legale dei conti.

Nel documento in commento viene preliminarmente precisato che spetta al contribuente interessato individuare il soggetto incaricato per lo svolgimento delle verifiche richieste dalla norma in esame: qualora il contribuente dovesse decidere di affidare detto incarico ad una Società di revisione, quest’ultima sarà tenuta ad effettuare ulteriori verifiche finalizzate alla sottoscrizione della dichiarazione fiscale, sulla base di una specifica lettera d’incarico. Al riguardo, si precisa che, il documento di Assirevi contiene, in allegato, una utile bozza di lettera d’incarico da far sottoscrivere al contribuente o al suo rappresentante legale.

Un’altra precisazione attiene il caso di rotazione dell’incarico di revisione a scadenza del mandato. In tale circostanza, viene precisato che, a norma dell’art. 1 comma 5 del DPR 322/1998, il revisore uscente – che sottoscrive la relazione di revisione sul bilancio – deve altresì sottoscrivere le dichiarazioni fiscali relative allo stesso periodo d’imposta: sicché la sottoscrizione ai fini della compensazione del credito emergente dalle medesime dichiarazioni fiscali compete soltanto al revisore uscente (che ha svolto la revisione contabile del bilancio a cui la dichiarazione fiscale si riferisce) il quale dovrà, come sopra anticipato, porre in essere tutte le ulteriori attività di controllo.

 

La parte più interessante del documento in analisi concerne la natura e la portata delle verifiche che la società di revisione incaricata deve espletare per procedere con l’attestazione delle dichiarazioni fiscali. In tale circostanza, tornano attuali i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate (Circolare n. 134 del 1999) secondo cui,ai fini dell’attestazione del credito tributario (nel caso specifico del credito IVA), “i controlli implicano la verifica:

  • della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi [e dell’imposta sul valore aggiunto];

  • della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;

  • della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.”

Al riguardo, viene ribadito che, la suddetta attività di verifica non comporta, in ogni caso, valutazioni di merito, ma riveste carattere di solo riscontro formale della corrispondenza tra quanto riportato nella dichiarazione e le relative scritture contabili, nonché di quest’ultime con la relativa documentazione. Più precisamente, secondo quanto asserito da Assirevi, la verifica delle variazioni in aumento ed in diminuzione in dichiarazione dei redditi non implica una valutazione di merito circa le scelte del contribuente e, pertanto, è necessario che la società di revisione incaricata ottenga da quest’ultimo prospetti ed informazioni di supporto che permettano di ricondurre le variazioni in aumento ed in diminuzione alla contabilità della società. In ogni caso, la sottoscrizione della dichiarazione fiscale finalizzata agli adempimenti previsti dalla Legge di Stabilità 2014 non rappresenta l’espressione di un giudizio di merito del revisore circa la correttezza sostanziale e completezza della dichiarazione fiscale: dette valutazioni rimangono, infatti, di esclusiva competenza e responsabilità del contribuente.

Peraltro, alla società di revisione incaricata, non verrà richiesta l’elaborazione di alcuna relazione, posto che l’incarico sarà concluso con la sottoscrizione della dichiarazione fiscale, ovvero attraverso la segnatura della Casella “Attestazione” presente nel riquadro “Firma della dichiarazione” del modello Unico SC, Modello IRAP, 770 Semplificato/Ordinario]. L’unico adempimento richiesto alla società di revisione sarà sostanzialmente quello di conservare la documentazione a supporto delle verifiche svolte in accordo con gli standard professionali. A tale proposito, l’Allegato B al Documento di ricerca n. 182 riportauna interessantelista di controllo delle verifiche formali e dei controlli documentali che il revisore o la società di revisione dovranno svolgere, nell’estensione ritenuta opportuna in base al giudizio professionale, ai fini della sottoscrizione della/e dichiarazione/i fiscale/i.

 

Viene precisato, infine, che, la mancata attuazione delle predette disposizioni comporta l’applicazione di pressanti sanzioni sia in capo alla società di revisione (l’infedele attestazione dei controlli comporta, infatti,l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro),sia in capo al contribuente:qualora sia assente l’attestazione delle dichiarazioni fiscali, pur in presenza di crediti esistenti, l’Amministrazione Finanziaria potrà applicare, infatti, la sanzione di cui all’art. 13 c. 1 del D.Lgs. 471/97, prevista in caso di omesso versamento, pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione.

30 luglio 2014

Sandro Cerato