Il DL n. 91 del 24.06.2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24 giugno 2014 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto un credito d’imposta pari al 15% dell’incremento negli investimenti in nuovi beni strumentali (categoria “ATECO – Divisione 28”) effettuati a partire dal 25.06.2014 e fino al prossimo 30.06.2015.
Il credito in parola non spetta in riferimento agli investimenti di importo unitario inferiore ad euro 10.000 e deve ripartirsi in tre quote annuali di pari importo, la prima delle quali è utilizzabile a decorrere dal 01.01 del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.
È necessario, altresì, che, l’ammontare di detto credito venga esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Si rammenta, al riguardo, che, detto credito può essere utilizzato solamente in compensazione con altri tributi e contributi, non potendo essere richiesto a rimborso.
L’agevolazione in argomento è riservata a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato titolari di reddi