ricordiamo che, per ottenere i benefici fiscali connessi alle liberalità erogate a favore delle ONLUS per le c.d. “adozioni a distanza”, sono necessarie le certificazioni imposte dalla legge
Come già commentato su queste colonne, l’art. 15 cc. 2 e 3 della L. 6.7.2012 n. 96 ha modificato, tra l’altro, a decorrere dall’1 gennaio 2013, la disciplina IRPEF riguardante la detrazione d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ovvero a favore di soggetti che gestiscono iniziative umanitarie. Più precisamente, a decorrere dall’anno 2013 e seguenti, la detrazione IRPEF sulle erogazioni liberali a favore dei predetti enti spetta su un ammontare complessivo non superiore ad € 2.065,83 e nella seguente misura massima ottenibile: € 495,60, per il 2013 (considerando l’aliquota del 24%), ovvero € 536,90 dal 2014 (considerando l’aliquota del 26%). A titolo informativo, è bene rammentare che, prima dell’intervento in esame (ovvero fino al 31 dicembre 2012), la detrazione in commento si sarebbe dovuta determinare applicando la percentuale del 19% all’importo erogato, nel limite sempre di € 2.065,83.
In alternativa alla suddetta detrazione d’imposta, le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS possono, a norma dell’art. 14 co. 1 – 6 del DL 14.3.2005 n. 35 convertito (cd. “decreto competitività”), essere dedotte dal reddito complessivo IRPEF del contribuente nel rispetto di determinati limiti e condizioni. L’erogazione liberale in parola è deducibile, infatti, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e comunque nella misura massima di € 70.000 annui, a condizione che il beneficiario (ONLUS):
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sia obbligato a tenere scritture contabili idonee a rappresentare, con analiticità e completezza, le operazioni effettuate nel periodo di gestione;
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predisponga, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un documento che rappresenti la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’ente.
Rientrano nell’ambito applicativo della disciplina in esame, anche le somme versate alle ONLUS per le c.d. “adozioni a distanza” (C.M. Agenzia delle Entrate 14.6.2001 n. 55) le quali possono essere, alternativamente:
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dedotte nei limiti del 10 per cento del reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima di € 70.000 (precisamente l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti);
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detratte nella misura del 24% nel 2013 e nella misura del 26% dal 2014 per un importo non superiore ad € 2.065,83 (fino al 2012 la detrazione era prevista nella misura del 19%).
Quanto alla detraibilità delle suddette erogazioni liberali, la circolare n. 55/E del 2001 (risposta 1.6.2) ha stabilito che la detrazione in parola è riconosciuta a condizione che:
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la liberalità sia utilizzata nell’ambito dell’attività istituzionale della ONLUS volta a favorire i soggetti che versano in una condizione di bisogno;
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l’erogazione liberale sia indicata nelle scritture contabili della ONLUS;
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l’ONLUS beneficiaria certifichi all’erogatore la spettanza o meno della detrazione d’imposta.
Tuttavia, la normativa nulla diceva in merito alla necessità di verificare la sussistenza delle suddette condizioni, qualora il contribuente, anziché detrarre dette liberalità, avesse optato per la deduzione delle stesse dal proprio reddito complessivo. In altri termini, si sarebbe dovuto chiarire se la deducibilità delle suddette donazioni fosse anch’essa subordinata all’attestazione da parte della ONLUS della sussistenza delle suddette condizioni (liberalità utilizzata nell’ambito dell’attività istituzionale della ONLUS volta a favorire i soggetti che versano in una condizione di bisogno ed indicazione della liberalità nelle scritture contabili della ONLUS).
A fare definitivamente chiarezza al riguardo, è intervenuta recentemente l’Amministrazione finanziaria (C.M. n. 11 del 21.05.2014), la quale ha precisato che, anche per la fruizione della deduzione dal reddito complessivo delle somme versate alle ONLUS per le c.d. “adozioni a distanza”, è necessario che la ONLUS rilasci la medesima documentazione utilizzata per certificare la detraibilità della spesa. In aggiunta, viene precisato che, qualora il contribuente procedesse ad effettuare più erogazioni liberali nel corso del medesimo periodo d’imposta (donazioni periodiche), l’ONUS potrà rilasciare al contribuente un’unica attestazione con il riepilogo annuale delle erogazioni stesse. Ad ogni modo, l’Agenzia delle Entrate precisa che, sia ai fini della detraibilità che della deducibilità delle predette somme, è necessario che:
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l’erogazione sia indicata, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, nelle scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;
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la deducibilità delle erogazioni effettuate non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
5 giugno 2014
Sandro Cerato