Per la deduzione dei compensi agli amministratori di società serve la delibera

affinchè i compensi agli amministratori siano deducibili dal reddito d’impresa è necessaria la delibera assembleare che li quantifica

Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 5349 del 7 marzo 2014 (ud. del 27 novembre 2013) la Corte di Cassazione ha confermato l’indeducibilità dei compensi agli amministratori, in assenza di delibera.

 

Il principio

La Corte fa proprio il pensiero espresso a SS.UU., sentenza n. 21933 del 29/08/2008, secondo cui “con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell’art. 2389 c.c., comma 1, (nel testo vigente prima delle modifiche, non decisive sul punto, di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003), qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attesa: la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall’essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell’interesse pubblico al regolare svolgimento dell’attività economica, oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall’assemblea (art.2630 c.c., comma 2, abrogato dal D.Lgs. n. 61 del 2002, art.1); la distinta previsione delle delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (art.2364 c.c., nn. 1 e 3); la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (art.2434 c.c.); il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società (art. 2393 c.c., comma 2). Conseguentemente, l’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall’art. 2389 cit., salvo che un’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori“.

Viceversa, la CTR, “dando per scontato l’effettivo svolgimento dell’attività gestoria e, conseguentemente, solo per questo la deducibilità dei relativi costi, a prescindere dalla sussistenza di tali necessari presupposti (preventiva delibera assembleare per il compenso dell’amministratore) onde conferire certezza alla spesa dedotta si è discostata dai superiori principi”.

 

Breve nota

Già di recente, con la sentenza n. 17673 del 19 luglio 2013 (ud. 13 marzo 2013), la Corte di Cassazione aveva negato la deducibilità del compenso agli amministratori, in assenza di delibera dei soci, o di specifica indicazione statutaria, richiamando sempre il pronunciamento emesso a SS.UU. (sentenza n.21933/2008), che hanno ritenuto necessario necessaria l’esplicita delibera assembleare di determinazione dei compensi, negando che tale delibera possa considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio.

Differenti, infatti, sono le funzioni cui adempiono: le deliberazioni di approvazioni del bilancio mirano a controllare la legittimità di un atto di competenza degli amministratori; le determinazioni dei compensi degli amministratori, invece, determinano o stabiliscono il compenso.

Per le SS.UU. “poichè è certo che il bilancio in ogni caso contiene la posta relativa al compenso degli amministratori, a voler ammettere che la delibera di approvazione debba ritenersi come implicita determinazione del compenso, la norma di cui si tratta sarebbe del tutto inutile”. Secondo i massimi giudici fiscali, “anche a voler ipotizzare l’ammissibilità di una ratifica tacita della (auto)determinazione del compenso da parte dell’amministratore, sarebbe necessaria la prova che, approvando il bilancio l’assemblea sia a conoscenza del vizio e abbia manifestato la volontà di far proprio l’atto posto in essere dall’organo privo di potere, non essendo invece sufficiente, in quanto circostanza non univoca, la generica delibera di approvazione”.

6 maggio 2014

Roberta De Marchi