Il ricorso d'appello è inammissibile se i motivi sono generici

se il ricorrente si limita a ricostruire i fatti di causa, senza però muovere all’avviso alcuna effettiva contestazione, il ricorso sarà inammissibile: in presenza solo di generica doglianza e senza elementi specifici di contestazione, mancando i motivi del ricorrere, l’atto introduttivo del giudizio è da considerarsi inammissibile

Il FATTO E LA DECISIONE DELLA CTR DELLA TOSCANA

Se il ricorrente si limita a ricostruire i fatti di causa, senza però muovere all’avviso alcuna effettiva contestazione, il ricorso sarà inammissibile.

A sancirlo è la CTR della Toscana con la sentenza n. 697/30/14 depositata il 31.03.2014, la quale afferma espressamente che in presenza solo di “generica doglianza” e senza “elementi specifici di contestazione”, mancando i motivi del ricorrere l’atto introduttivo del giudizio è da considerarsi inammissibile.

L’assenza infatti di motivi, effettivi, di impugnazione viola il chiaro disposto delle norme ed in particolare dell’art. 18 del Dlgs 546/92.

Come infatti riconosciuto in via pacifica dalla Corte Suprema “il ricorso introduttivo del contribuente deve contenere l’indicazione degli specifici motivi di fatto e di diritto sulla base dei quali si chiede l’annullamento del provvedimento impugnato. La mancanza, ovvero la genericità, dei motivi … non è suscettibile di essere sanata” (vedi anche Cass. sent. n. 20652 del 25 ottobre 2004).

Naturalmente (e logicamente) affinché una sentenza possa contenere i motivi in fatto e in diritto relativi allo specifico processo in discussione, secondo il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., questi devono peraltro essere contenuti nel ricorso introduttivo, pena, ai sensi dell’art. 18 del Dlgs 546/92, la evidente inammissibilità dello stesso ricorso.

L’ORIENTAMENTO CONSOLIDATO DELLE COMISSIONI DI MERITO E LA RATIO DELLA CENSURA

La sentenza della CTR sopra citata conferma, del resto, un orientamento già presente presso la Commissione di secondo grado della Toscana.

Già infatti con la sentenza n. 8/24/12, depositata in data 15.02.2012, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello di un contribuente.

Anche in quel caso, come in quello della sentenza in commento, la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze aveva respinto in toto, nel merito, i ricorsi del contribuente, il quale aveva poi presentato appello, omettendo però di censurare la sentenza e limitandosi a ripetere quanto già (non) detto con i ricorsi introduttivi del giudizio.

L’Ufficio, allora come poi, aveva dunque eccepito che l’appello era senza dubbio carente di alcuni elementi essenziali ed in particolare delle specifiche censure alla sentenza impugnata; eventualità espressamente sanzionata dall’art. 53 D.Lgs. 546/92 come causa di inammissibilità dell’appello medesimo.

L’appello, infatti, appariva privo dell’elemento essenziale di validità rappresentato dalla specificità dei motivi di impugnazione, anche considerato che l’appellante concludeva per una generica richiesta di riforma della sentenza, senza però argomentare in alcun modo le ragioni che avrebbero dovuto indurre a sostenere un giudizio di secondo grado e a riformare la stessa sentenza.

L’indicazione degli specifici motivi di impugnazione, sia in primo che in secondo grado, quindi, costituisce un requisito essenziale dell’atto processuale, a pena di inammissibilità dello stesso.

In tal senso l’Ufficio richiamava, del resto, anche quanto stabilito dalla Cassazione civile – sez. tributaria – nella sentenza n. 13012 del 23/10/2001, laddove la Corte evidenzia che “è inammissibile il gravame alla commissione tributaria regionale se l’atto di appello contiene una generica doglianza circa la sentenza di primo grado o, peggio ancora, una pedissequa riproduzione delle precedenti difese, senza una specifica indicazione dei motivi” (la decisione della Suprema Corte si inserisce peraltro in una lunga serie di precedenti giurisprudenziali: per tutte vedi le sentenze n. 9628 del 1993, n. 3809 del 1994, n. 6066 del 1995, n. 1599 del 1997, n. 3805 del 1998, n. 464 del 1999, n. 3539 del 2000, n. 5493 del 2001).

Ancor più evidente sarà l’inammissibilità, laddove, la genericità dei motivi di ricorso, già motivo di censura in primo grado, si riverberi anche in secondo grado, con la riproposizione degli stessi, insufficienti motivi e senza neppure contestazione della sentenza.

Non vi è dubbio del resto che l’effetto devolutivo dell’impugnazione comporti il riesame da parte del Giudice di appello delle questioni già oggetto del ricorso introduttivo, tra cui anche l’inammissibilità del ricorso per motivi generici.

D’altro canto non può non rilevarsi come è proprio tramite i motivi di censura che si delinea l’oggetto della domanda del contenzioso tributario; difatti, se il petitum è usualmente rappresentato dalla richiesta di annullamento dell’atto emesso, sono i motivi che, delineando la causa petendi, definiscono l’oggetto specifico di ciascun singolo contenzioso; in questo senso si è espressa di recente anche la Cassazione che ricorda “Il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi di gravame avverso l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, che rappresentano la causa petendi rispetto all’invocato annullamento dell’atto medesimo. Ciò implica l’inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado e l’inammissibilità dell’inserimento di temi di indagine nuovi”.

In senso conforme Cass. civ. Sez. V, 25-05-2012, n. 8340 che, specificamente in tema di appello, conferma che “I motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo costituiscono la causa petendi rispetto all’invocato annullamento dell’atto medesimo, con conseguente duplice inammissibilità del mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado ovvero dell’inserimento di temi d’indagine nuovi”.

L’assenza di specifici motivi di censura, non consentendo di delimitare un preciso thema decidendum, rischia quindi di introdurre un sindacato del giudice tributario del tutto libero e che non è riconducibile al concetto di tutela giurisdizionale.

Infatti, nel caso oggetto della sentenza in commento, a fronte di un accertamento c.d. sintetico, l’assenza nel ricorso di specifici motivi di doglianza nei confronti dell’atto e la mera contestazione del quantum accertato, senza altro aggiungere, richiedeva all’autorità giudiziaria adita di emettere un atto che non avrebbe avuto natura decisoria (cosa che presuppone, appunto, un thema decidendum); di fatto, quindi, un ricorso generico, senza specificazione dei motivi, finisce per richiedere all’autorità giudiziaria un riesame ab origine della posizione del contribuente e della sua capacità contributiva che è preclusa al potere giurisdizionale, spettando, invece, a quello amministrativo.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto detto si può concludere che, per quanto il giudizio tributario sia ormai pacificamente riconosciuto come un giudizio esteso al merito della pretesa tributaria, la “chiave” per accedere alla tutela giurisdizionale rimane comunque la formulazione di specifici e delineati motivi di censura dell’atto impugnato in assenza dei quali il ricorso è inammissibile ed il sindacato del giudice precluso.

28 maggio 2014

Giovambattista Palumbo

Fiammetta Poltronieri