Il bonus produttività per il 2014

anche per il 2014 è disponibile il bonus produttività a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che guadagnano meno di 40.000 euro all’anno: ecco le regole per ottenerlo

Premessa normativa

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 98 del 29 Aprile 2014 del DPCM 19 febbraio 2014 diventano operative le regole generali da applicare alla detassazione della produttività per l’anno 2014. In buona sostanza la detassazione 2014 si applica:

1) ai soli datori di lavoro privati (sono escluse le P.A.);

2) ai lavoratori dipendenti con un reddito nell’anno 2013 non superiore a euro 40.000,00 (al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva e dei redditi da lavoro dipendente svolti all’estero); non rilevano le somme soggette a tassazione separata e i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente;per i redditi da lavoro dipendente si considerano solo quelli percepiti entro il 12 gennaio 2014 in virtù del principio di cassa allargato;

3) nel limite individuale massimo di euro 3.000,00;

4) la detassazione prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva pari al 10% sulle somme erogate a titolo di produttività.

 

Soggetti esclusi dalla detassazione

Sono esclusi dalle norme sulla detassazione i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (comprese le scuole di ogni ordine e grado), i dipendenti delle Regioni, Provincie e Comuni, i dipendenti delle Comunità Montane, i dipendenti delle CCIAA.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’: PRIMA TIPOLOGIA

Come chiarito dal Ministero del Lavoro ,attraverso la circolare n.15/13, restano validi anche oggi i concetti precedentemente enunciati e pertanto va precisato che la retribuzione di produttività può far riferimento alternativamente a indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione e pertanto è sufficiente la previsione della correlazione a uno solo di essi da parte del CCNL per l’applicabilità dell’agevolazione. A titolo di esempio si possono considerare: andamento del fatturato; una maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero dei clienti cui si dà riscontro; minori costi di produzione a seguito dell’utilizzo di nuove tecnologie; lavorazione durante i periodi di ROL; prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria;premi di rendimento, premi di produttività, modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda previste dai CCNL).

 

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’: SECONDA TIPOLOGIA

In alternativa possono usufruire della detassazione le retribuzioni erogate a seguito di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle seguenti aree di intervento:

1) nuova definizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili al fine di dare origine ad un utilizzo più efficiente delle strutture produttive con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di produttività;

2) introduzione di una flessibilità del godimento delle ferie mediante una programmazione aziendale delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;

3) misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori al fine di espandere l’utilizzazione di strumenti informatici per lo svolgimento delle attività lavorative;

4) interventi in materia di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica nel rispetto dell’art. 13 della L. n. 300/70.

 

N.B. le due tipologie di retribuzione possono coesistere all’interno del medesimo contratto collettivo (possibile erogare euro 1.500 a titolo di produttività riconducibile alla prima tipologia ed euro 1.500 alla seconda tipologia).

LE REGOLE DA SEGUIRE E IL DEPOSITO DEL CONTRATTO

Continua ad essere richiesto il deposito del contratto di produttività presso la Direzione Territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione allegando apposita dichiarazione di conformità dell’accordo depositato. La detassazione non potrà applicarsi per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto collettivo al quale è data esecuzione e a tale scopo è utile ricordare che:

a) per i contratti sottoscritti o rinnovati per il 2014 dopo il 14 maggio 2014 il deposito deve compiersi entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione o rinnovo;

b) per i contratti già sottoscritti o rinnovati alla data del 14 maggio 2014 il deposito deve essere effettuato entro il 14 giugno 2014. Tuttavia se i contratti sono già stati depositati presso la DTL è possibile procedere all’invio (anche a mezzo pec) della sola auto-dichiarazione di conformità.

MODALITA’ OPERATIVE PER IL SOSTITUTO D’IMPOSTA

L’imposta del 10% è applicata in via automatica dal sostituto ma se il sostituto che deve applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato il CUD è necessario che il lavoratore comunichi al datore di lavoro l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2013 (resta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi della detassazione in sede di dichiarazione dei redditi ovvero la possibilità di optare per la tassazione ordinaria). L’agevolazione deve riguardare le somme corrisposte in esecuzione di accordi e contratti riguardanti l’aumento della produttività aziendale da depositarsi entro 30 giorni presso la Direzione del lavoro territorialmente competente.

Il sostituto d’imposta deve indicare separatamente nel modello CUD/2015 la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva,il relativo importo trattenuto e il reddito per il quale non è stata applicata l’agevolazione. I datori di lavoro che da gennaio 2014 al 14 maggio 2014 hanno applicato la tassazione ordinaria potranno recuperare,attraverso le operazioni di conguaglio di fine anno, la maggior imposta versata rispetto all’aliquota sostitutiva del 10% se le erogazioni corrisposte derivano da accordi a validità pluriennale nel rispetto delle condizioni imposte dal decreto.

ESEMPIO FAC-SIMILE AUTO-DICHIARAZIONE CONFORMITA’

AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

( D.P.C.M.19 febbraio 2014)

La/Il sottoscritta/o __________________, nata/o a _____________________, quale legale rappresentante della _______________________________________, con sede legale in ____________________________, P.Iva ___________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

visto

il D.P.C.M.19 febbraio 2014 pubblicato sulla G.U. n. 98 del 29 Aprile 2014

dichiara che

il Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto in data _________________, depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro di ____________________ in data _________________, n. deposito ___________________ è conforme alle disposizioni di cui al D.P.C.M.19 febbraio 2014 pubblicato sulla G.U. n. 98 del 29 Aprile 2014 ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’I.R.Pe.F. e delle addizionali regionali e comunali all’I.R.Pe.F pari al 10 per cento sulla retribuzione di produttività.

DATA, _____________________

Firma

____________________________

16 maggio 2014

Celeste Vivenzi