Come noto, per effetto della conversione in legge del decreto legge n.76/2013 è stata apportata una sostanziale modifica all’art. 2464, c. 4, c.c. rubricato ai conferimenti nelle società a responsabilità limitata. Secondo tale disposizione, in sede di costituzione delle s.r.l., il conferimento in denaro contante (pari ad almeno il 25% del capitale sociale in caso di società pluripersonale o all’intero del capitale sottoscritto in denaro in caso di società unipersonale) non deve più essere versato obbligatoriamente in banca, ma può essere affidato ai neo nominati amministratori, come del resto già accade in sede di costituzione delle Srl cosiddette “minori”: il versamento del capitale sociale nelle mani dell’organo amministrativo è, infatti, una facoltà espressamente prevista sia per le srl semplificate (art. 2463-bis c. 2 n. 3 del c.c.) che per le srl ordinarie a capitale ridotto (altra novità apportata dal D.L. n. 76/2013).
Dal mero tenore letterale della suddetta dispos