Le novità in materia di lavoro accessorio

il lavoro accessorio consiste in una particolare modalità lavorativa, non riconducibile a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo e retribuita attraverso buoni lavoro prepagati che garantiscono al lavoratore, oltre alla retribuzione, anche la relativa copertura previdenziale ed assicurativa

Come già commentato su queste colonne, il lavoro accessorio consiste in una particolare modalità lavorativa, non riconducibile a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo e retribuita attraverso buoni lavoro prepagati (o voucher) che garantiscono al lavoratore, oltre alla retribuzione, anche la relativa copertura previdenziale ed assicurativa.

La riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012) ha influito significativamente sull’istituto in argomento, avendo sostituito l’elencazione tassativa delle categorie di prestatori e delle tipologie di attività che, sino ad allora, avevano segnato i confini di ammissibilità di tale modalità lavorativa, con una disposizione recante limiti di carattere meramente economico. Più precisamente, la modifica in parola ha fatto sì che il lavoro accessorio potesse riguardare qualsiasi soggetto per lo svolgimento di qualsivoglia attività, purché non fosse superata una determinata soglia di compensi.

In buona sostanza, i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non avrebbero potuto eccedere, con riferimento alla totalità dei committenti, l’importo di € 5.000 (pari ad € 6.660,00 lordi) nel corso di un anno solare. Inoltre, fermo restando il predetto limite massimo di € 5.000,00, le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti non avrebbero potuto superare, invece, l’importo di € 2.000 (pari ad € 2.666,00 lordi) per ciascun singolo committente.

Limiti particolari erano previsti, inoltre, per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito: per quest’ultimi, infatti, il limite di compensi era fissato, per tutto il 2013, nell’importo di € 3.000,00 per anno solare, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti ad € 4.000,00 lordi.

Numerose novità hanno interessato la disciplina in esame dall’inizio del corrente anno.

Ci si riferisce, in particolare, alla circostanza che, anche nel 2014, i cassintegrati (e percettori di altre prestazioni di sostegno al reddito) potranno continuare a svolgere attività di lavoro accessorio, sempre nel rispetto del predetto limite di € 3.000,00. L’articolo 8, comma 2 ter del decreto Milleproroghe (recentemente convertito in legge) ha previsto, infatti, l’estensione all’anno in corso della possibilità già concessa per il 2013.

Dal momento che siamo di fronte alla mera estensione cronologica di una deroga già disposta ed attuata nel 2013, può essere utile riproporre i chiarimenti forniti dall’INPS (circolare n. 49/2013) in punto di attuazione della deroga per il 2013.

In quest’ultimo documento di prassi, l’Istituto di previdenza aveva precisato che il predetto limite di € 3.000 deve intendersi al netto dei contributi previdenziali e riguarda il singolo lavoratore. In merito al regime di compatibilità e cumulabilità delle prestazioni integrative o di sostegno al reddito con il lavoro accessorio, sono ancora attuali, invece, le indicazioni fornite con le circolari Inps n. 88 del 9 luglio 2009 e n. 130 del 4 ottobre 2010 secondo le quali, gli eventuali compensi che eccedono il limite dei 3.000 euro sono comunque compatibili con le diverse forme di integrazioni salariali e le altre prestazioni di tutela del reddito.

Inoltre, sempre secondo le precisazioni a suo tempo fornite dall’INPS, in caso di superamento del tetto di € 3.000, il lavoratore ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’Istituto. Qualora, invece, nel corso dell’anno solare il lavoratore dovesse stipulare più contratti di lavoro accessorio – retribuiti singolarmente per meno di € 3.000 per anno solare – la comunicazione andrà resa prima che il compenso, sommato agli altri redditi per lavoro accessorio, determini il superamento del predetto limite di € 3.000.

Tuttavia, le novità per l’anno 2014 non si esauriscono soltanto con la suddetta proroga. Infatti, a seguito della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa lo scorso anno (per il periodo “gennaio 2012-dicembre 2012” e “gennaio 2013-dicembre 2013” la variazione percentuale di detto indice è stata pari all’1,10%) è stato incrementato il limite dei compensi annui da lavoro accessorio, ovvero € 5.050 netti per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare (pari a 6.740,00 euro lordi) ed € 2.020 netti in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare (pari a 2690,00 euro lordi). Nulla viene detto con riferimento al limite di compenso, pari ad € 3.000, previsto per la tipologia di prestatori dei cassaintegrati. Non viene specificato, infatti, se, anche detto limite debba o meno essere rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT verificatasi lo scorso anno.

Nulla cambia per quanto concerne, invece, il cd. “regime orario” dei buoni lavoro, cioè nell’indicazione di una precisa corrispondenza tra il valore di un buono lavoro e la prestazione lavorativa.

L’adeguamento all’indice Istat riguarda, infatti, solo il limite massimo dei compensi ricevibili nell’anno, ma non influenza l’importo del singolo buono, il cui valore nominale – attualmente pari ad € 10,00 – deve essere fissato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali” (comma 1, art. 72 della Legge Biagi).

14 marzo 2014

Sandro Cerato