I poteri degli amministratori in regime di prorogatio

il consiglio di amministrazione di una Srl, essendo in prorogatio, ha i poteri per stipulare un contratto di affitto di ramo d’azienda?

Quesito:

Vorrei gentilmente porre un quesito al collega Mazzanti:

In una s.r.l. il c.d.a è scaduto nel mese di novembre 2013. Per il rinnovo attendiamo l’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2013 che si terrà nel mese di aprile 2014, pertanto, al momento il c.d.a è in prorogatio. 

Si profila l’esigenza di stipulare un contratto di affitto di ramo di azienda nel mese di febbraio 2014. L’attuale c.d.a, essendo in prorogatio, ha i poteri per stipulare l’atto? Può essere considerato, l’atto stesso, come un atto a contenuto straordinario?

Risposta:

Nella s.p.a., il fine mandato degli amministratori è convenzionalmente fatto coincidere con la data dell’assemblea che approva il terzo bilancio d’esercizio della loro gestione.

Questo è il periodo massimo di durata in carica (in termini consecutivi) degli amministratori di s.p.a. ed essi durante la loro carica hanno poteri pieni, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Nella s.r.l. invece, non esiste una disciplina legale circa la durata del mandato degli amministratori, che perciò deve essere determinato precisamente nello Statuto, e può avere una durata molto ampia, anche a tempo indeterminato.

Pare abbastanza opinabile non aver collegato la scadenza del mandato degli amministratori ad un’assemblea di bilancio….magari sarebbe opportuno intervenire su questo aspetto alla prima occasione in cui fosse necessario modificare lo Statuto.

Non avendo questa “comodità”, gli amministratori sono vacanti da Novembre 2013 fino ad Aprile 2014.

Ci si chiede quali poteri essi abbiano durante questo periodo: tutti, nessuno escluso, come nella s.p.a..

Essi possono compiere tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, com’è indubbiamente un affitto di azienda o di ramo aziendale.

In questo caso però il problema non è se gli amministratori in prorogatio abbiano o non abbiano i poteri.

Quanto semmai considerare le disposizioni dello Statuto a riguardo; perché in alcune s.r.l. si preferisce coinvolgere l’assemblea – chiedendo il suo consenso – in atti che in teoria sono di competenza degli amministratori ma vengono convenzionalmente sottoposti all’approvazione dell’assemblea dei soci, proprio per limitare i poteri degli stessi amministratori occorre fare attenzione allo Statuto.

Una volta acclarato questo dettaglio, si potrà procedere tranquillamente.

3 marzo 2014

Roberto Mazzanti