La nuova rivalutazione per le imprese con bilanci senza Ias/Ifrs

La Legge di Stabilità 2014 prevede la rivalutazione dei beni delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio

La legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), con i commi da 140 a 146 dell’unico articolo, ha previsto la possibilità di rivalutare i beni delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. La disciplina era già stata introdotta dal legislatore come misura temporanea a carattere facoltativo e oneroso, ora la legge di stabilità la ripropone con una formulazione simile ma non analoga alle precedenti. La “nuova” formulazione non modifica la disciplina civilistica ordinaria, interviene sulla materia derogando temporaneamente alle regole del sistema. Il riconoscimento del maggior valore fiscale nel periodo 2016 si ottiene iscrivendo nel bilancio del 2013 i maggiori valori, e versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili. E’, inoltre, possibile riallineare i valori fiscali dei beni d’impresa se inferiori a quelli espressi in bilancio, versando un’imposta sostitutiva del 10%.

I beneficiari

Possono beneficiare della rivalutazione le società che esercitano attività d’impresa e che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio (Ias/Ifrs). L’iscrizione del maggior valore può riguardare gli immobili, gli altri beni d’impresa e le partecipazioni in società controllate o collegate che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Non possono godere della rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. La “nuova” rivalutazione ha carattere temporaneo. L’iscrizione del maggior valore deve essere effettuata nel bilancio del 2013, deve riguardare solo quei beni che risultavano già iscritti nel bilancio dell’esercizio immediatamente precedente, cioè il 2012, deve interessare obbligatoriamente tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, così come previsto dall’articolo 4 del DM n. 162/2001.

L’iscrizione contabile

In primis, vanno iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2013 i maggiori valori della rivalutazione, nel limite del valore economico del bene. I valori iscritti non devono mai superare il valore corrente; al fine si può fare riferimento a una perizia di stima o a quotazioni rilevate nei mercati regolamentati, oppure al valore interno del bene, calcolato sulla base della consistenza, della capacità produttiva e dell’effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell’impresa. Contabilmente, la rivalutazione è effettuata iscrivendo nell’attivo di bilancio il maggior valore rivalutato e contabilizzando come contropartita un importo, al netto dell’imposta sostitutiva, denominato saldo attivo di rivalutazione. Detto saldo deve poi essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Se il periodo d’imposta è coincidente con l’anno solare, gli effetti fiscali dell’operazione si vedranno dal 1° gennaio 2016, e questo perché il maggior valore attribuito ai beni si considera fiscalmente riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo. Per il periodo precedente al 2016 bisogna recuperare a tassazione, attraverso una variazione in aumento dal reddito imponibile, i maggiori ammortamenti imputati a conto economico rispetto a quelli fiscalmente deducibili.

Come accedere alla rivalutazione

Affinché possa “partire” l’operazione rivalutazione è necessario versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap, pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per quelli non ammortizzabili; non cedere a titolo oneroso, non assegnare ai soci, non destinare a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore i beni rivalutati, in data anteriore al 1° gennaio 2017. L’imposta sostitutiva si calcola sui maggiori valori iscritti in bilancio e deve essere versata in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi. La prima deve essere versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Se il bene rivalutato dovesse essere ceduto nel corso dell’intervallo di tempo 2014-2016, si decade dalla rivalutazione, le plusvalenze e le minusvalenze saranno determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione, il cedente si vedrà riconosciuto un credito d’imposta pari all’ammontare della sostitutiva riferibile ai beni ceduti.

Il saldo attivo della rivalutazione

L’impresa che decide di rivalutare i beni deve iscrivere nel passivo del bilancio un valore denominato “saldo attivo di rivalutazione”; l’ammontare del saldo sarà pari al valore attribuito ai beni rivalutati al netto dell’imposta sostitutiva. Fiscalmente questo saldo confluisce in una riserva in sospensione d’imposta, che, qualora distribuita, concorrerà a formare il reddito della società. La riserva può essere resa libera, e quindi non concorrere alla formazione del reddito imponibile della società che effettua la distribuzione, con l’affrancamento del saldo attivo, che si realizza versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari al 10%. Le modalità di versamento sono identiche a quelle previste per la rivalutazione.

La sostitutiva, pagata in sede di affrancamento del saldo di rivalutazione, è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio.

Ias adopter

Anche gli Ias adopter possono godere del riallineamento. E’, infatti, prevista la possibilità di adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei beni che risultano già iscritti nel bilancio (riallineamento) previo versamento di un’imposta sostitutiva del 10%. La novella è stata tecnicamente prevista con il richiamo, presente nel comma 146 della Legge 147/2013, alla disciplina del riallineamento, contenuta nell’articolo 14 della legge 342/2000.

Il riallineamento è finalizzato a ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori già espressi in bilancio; l’operazione non vuole l’iscrizione di un maggior valore contabile dei beni dell’impresa; può essere effettuato anche congiuntamente alla disciplina di rivalutazione. Possono beneficiare del riallineamento gli stessi beni d’impresa che rientrano nella disciplina della rivalutazione, quindi: i beni e le partecipazioni in società controllate o collegate che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. Possono essere riallineati i maggiori valori contabili, rispetto a quelli fiscali, iscritti nel bilancio 2012, a condizione che i beni siano presenti anche nel bilancio dell’esercizio 2013.

Il legislatore ha voluto fornire alcune precisazioni in merito a questa nuova disciplina del riallineamento. Eccole schematizzate:

 

– è possibile riallineare i valori anche su singoli beni senza la necessità di estenderne l’applicazione a tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea;

– è necessario riallineare l’intero divario tra il costo fiscale e quello contabile dei beni, non essendo consentito il riallineamento solo parziale delle differenze di valore;

– il riconoscimento fiscale dei maggiori valori va richiesto nella dichiarazione dei redditi ed è condizionato all’accantonamento, per ammontare corrispondente ai valori da riallineare, di un’apposita riserva, al netto dell’imposta sostitutiva, a cui si applica la disciplina di sospensione d’imposta tipica dei saldi di rivalutazione;

– il riconoscimento fiscale dei maggiori valori non è immediato, in quanto si applicano le stesse disposizioni previste per la rivalutazione dei beni.

 

Angelo Facchini

17 febbraio 2014