Il contributo unificato si paga su conto postale

è stato attivato un conto corrente postale dedicato per il pagamento del contributo unificato del processo tributario

Con l’introduzione del contributo unificato ad opera dell’articolo 37 del DL n. 98 del 06.07.2011 è cambiata, come noto, la tassazione degli atti del contenzioso tributario: nel precedente sistema dell’imposta di bollo occorreva applicare un bollo per ogni atto processuale mentre ora, nel sistema del contributo unificato, bisogna pagare il balzello una sola volta per ciascun grado di giudizio.

Brevemente si ricorda che, la determinazione del contributo unificato avviene secondo la tabella contenuta nell’art. 13 del DPR 115/2002, in forza della quale l’importo del contributo varia in misura crescente a seconda del valore della controversia: “per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”. (art. 12 c. 5 del DLgs. 546/92).

 

Di conseguenza, se l’atto impugnato è un avviso di accertamento che contiene anche l’irrogazione delle sanzioni, ai fini della determinazione del contributo unificato, occorrerà tenere conto solamente del valore dell’imposta (o delle imposte) accertata. Diversamente, invece, nel caso in cui ad essere impugnato è un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, occorrerà tenere conto dell’importo delle sanzioni.Sempre con riferimento al calcolo del contributo unificato, si evidenzia che, nel caso di accertamento di più tributi, il contribuente deve calcolare il valore della causa sommando l’importo dei diversi tributi (omettendo il valore di interessi e sanzioni). Se, invece, l’accertamento riguarda più periodi d’imposta, occorrerà sommare i diversi tributi, ma dividendoli per annualità. Ancora, per le cartelle di pagamento bisogna escludere dalle somme richieste gli importi che non hanno natura fiscale, come i contributi previdenziali. Se con un unico ricorso si impugnano più avvisi di accertamento, bisogna calcolare il contributo sulla maggiore imposta richiesta da ogni singolo atto. Per i dinieghi di rimborso (sia espresso che tacito) il valore da prendere in riferimento per il calcolo del valore della causa è l’imposta che si chiede a rimborso, così come per gli atti irrogativi di sole sanzioni, in cui viene presa in considerazione il valore della sanzioni. Per i fermi di auto ed ipoteche si deve, invece, vagliare l’entità del credito tutelato, mentre per avvisi di classamento, diniego di definizione delle liti pendenti, revoca delle partite IVA d’ufficio e sanzioni accessorie (i.e. chiusura dei locali commerciali) essendo il valore della causa indeterminabile si applica il contributo fisso di € 120.

 

L’introduzione del contributo unificato nel processo tributario ha comportato, peraltro, la necessità di prevedere, all’art. 14 co. 3-bis del DPR 115/2002, l’obbligo del difensore di indicare, in calce al ricorso, la dichiarazione di valore della causa, per consentire alla segreteria di verificare la correttezza dell’ammontare del contributo unificato: l’omessa dichiarazione del valore della causa comporta, come già accade nel processo civile, l’applicazione del contributo unificato nella misura massima di € 1.500,00, fermo restando che l’omessa indicazione può essere sanata se, entro trenta giorni dalla costituzione in giudizio, il difensore deposita apposito un atto, sottoscritto e datato, con cui viene indicato l’effettivo valore della lite.

 

Con la recente manovra finanziaria (legge n. 147/2013) sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina del contributo unificato. In primo luogo, è stato modificato l’art. 14 del DPR n. 115/2002, stabilendo espressamente che il contributo unificato atti giudiziari debba essere calcolato con riferimento ad ogni atto impugnato, e ciò sia in primo grado che in appello. Inoltre, è stato previsto che il contributo unificato e le altre spese di giustizia potranno essere pagate, anche nel contenzioso tributario, mediante le modalità telematiche di versamento individuate dall’art. 4 co. 9 del DL 193/2009, ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale. Al riguardo, è stato espressamente previsto che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero dell’Economia e delle Finanze stipulerà le apposite convenzioni con gli intermediari abilitati. Pertanto, in attesa delle predette convenzioni, il contributo unificato continuerà ad essere versato in ossequio alle vigenti modalità, ovvero tramite modello F23, contrassegno adesivo acquistabile presso le rivendite autorizzate e bollettino postale.

 

Nel caso di pagamento con contrassegno, il contribuente dovrà recarsi presso la tabaccheria convenzionata per pagare il contributo e, a questo punto, viene rilasciata una ricevuta adesiva, che dovrà essere applicata sulla prima pagina della nota di iscrizione a ruolo. Il versamento può avvenire mediante conto corrente postale intestato alla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato. In tal caso, all’atto della costituzione in giudizio occorrerà depositare la ricevuta di pagamento rilasciata nel momento in cui si è provveduto al versamento del bollettino, ad opera delle Poste. Con un recentissimo comunicato, il Dipartimento delle Finanze ha annunciato l’attivazione di un conto corrente postale specifico per il pagamento del contributo unificato del processo tributario. Nella disposizione di pagamento andranno indicati: il numero di conto corrente postale n. 1010376927 e l’intestazione alla “TES.VITERBO-CONTRIB.PROC.TRIB.ART.37 D.L. 98/2011”; il nome e il cognome del ricorrente/resistente; nel caso in cui dall’atto introduttivo del procedimento risulti più di un ricorrente/resistente va indicato per esteso solo il primo nominativo di essi e il numero in cifra dei restanti. Nello spazio riservato alla causale, è necessario indicare anche il codice fiscale del ricorrente o resistente, nonché il codice della Commissione tributaria adita (ALESSANDRIA U01, ASTI U04, CUNEO U06, NOVARA U09, ecc..)

 

Il pagamento del contributo unificato può anche avvenire, infine, mediante modello F23, recandosi presso gli sportelli bancari, gli uffici postali, i concessionari della riscossione o in via telematica utilizzando i codici tributo istituiti dalla risoluzione n.104/E/2012.

7 febbraio 2014

Sandro Cerato