Il nuovo albo degli amministratori giudiziari; nuova opportunità di lavoro per i professionisti

è stato finalmente pubblicato il decreto contenente le disposizioni attuative relative all’albo degli amministratori giudiziari, professionisti che provvedono alla custodia, conservazione e amministrazione dei beni sequestrati, nonché alla gestione di beni costituiti in azienda sottoposti a sequestro o confisca

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, il DM 19 settembre 2013 n. 160, contenente le disposizioni attuative relative all’albo degli amministratori giudiziari, istituito con il DLgs. 4 febbraio 2010 n. 14 (in attuazione dell’art. 2, c. 13 della L. 15 luglio 2009 n. 94) recante, in particolare, le disposizioni in materia di iscrizione nell’albo e le modalità di sospensione e cancellazione dallo stesso, oltre che le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della Giustizia.

Brevemente si ricorda che, gli iscritti nell’Albo degli amministratori giudiziari provvedono alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati, nonché alla gestione di beni costituiti in azienda sottoposti a sequestro o confisca. Tale ultima attività (gestione di aziende confiscate) è riservata ai soli iscritti nella Sezione di esperti in gestione aziendale: l’iscrizione nella sezione esperti in gestione aziendale comporta, peraltro, l’iscrizione del professionista anche nella sezione ordinaria dell’Albo.

 

Nell’Albo in esame sono iscritti, a domanda, i soggetti che dimostrano di possedere determinati requisiti di professionalità e di onorabilità. Quanto ai requisiti di professionalità, possono ottenere l’iscrizione in detto albo i soggetti che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attività professionale e risultino iscritti da almeno cinque anni nell’Albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché all’albo professionale degli Avvocati. L’anzianità di iscrizione è ridotta a tre anni qualora il professionista attesti la frequentazione, con profitto, di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali. E’ altresì necessario che gli aspiranti amministratori giudiziari siano in possesso di una serie di requisiti di onorabilità, ovvero non devono trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, oppure non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali (L. 27.12.56 n. 1423 e L. 31.5.65 n. 575), salvi gli effetti della riabilitazione.

 

L’Albo degli amministratori è, inoltre, suddiviso in due parti: una parte pubblica, nella quale sono inseriti i dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministratore giudiziario, la sezione dell’Albo nella quale è iscritto e l’ordine professionale di appartenenza, nonché una parte riservata (accessibile tra l’altro ai magistrati e alle segreterie delle Procure della Repubblica) nella quale sono inseriti gli incarichi ricevuti dall’amministratore giudiziario, con specifica indicazione dell’autorità che ha attribuito l’incarico, nonché della relativa data di conferimento e di cessazione, gli acconti e il compenso finale ricevuti.

Il professionista che intende richiedere l’iscrizione nell’Albo degli amministratori giudiziari deve inoltrare, con modalità telematiche, al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero (Direzione generale della giustizia civile) apposita domanda di iscrizione nell’Albo, compilata secondo il modello tipizzato, che dovrà essere approvato dal responsabile dell’albo. Successivamente all’iscrizione all’albo, gli iscritti saranno tenuti a comunicare – sempre con modalità telematica – tutte le nomine ricevute dall’autorità giudiziaria, ovvero dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità, al fine di permettere a tali organi di monitorare la rotazione degli incarichi, l’eventuale esistenza o sopravvenienza di situazioni di incompatibilità, nonché la data di cessazione dell’incarico e i compensi percepiti da ciascun iscritto.

 

Per l’iscrizione all’Albo è dovuto un contributo di euro cento. Un contributo di pari importo dovrà essere corrisposto annualmente dall’iscritto per la tenuta dell’Albo: l’ammontare dei contributi (sia quello di prima iscrizione che quello annuale) dovrà essere aggiornato ogni tre anni con decreto non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Ad ogni modo, i soggetti iscritti (o che formulano richiesta di iscrizione) in entrambe le Sezioni dell’Albo (ordinaria e speciale) non sono tenuti al versamento di un contributo in misura doppia: il pagamento del contributo di iscrizione alla Sezione esperti in gestione aziendale si intende comprensivo, infatti, anche del contributo di iscrizione alla Sezione ordinaria.

 

Il contributo annuale previsto per la tenuta dell’albo deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno. È espressamente previsto che la relativa attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo. Diversamente, invece, il contributo per l’iscrizione all’albo dovrà essere versato prima di inviare la domanda di iscrizione, poiché la ricevuta di effettuazione del pagamento deve essere allegata alla predetta domanda di iscrizione.

Nel caso di omesso pagamento del contributo è disposta la sospensione dell’iscritto dall’Albo con specifico provvedimento che dovrà essere comunicato senza ritardo all’interessato; decorsi, invece, sei mesi dalla sospensione dell’iscritto dall’Albo, senza che questo abbia provveduto a regolarizzare il pagamento, sarà disposta la cancellazione dall’Albo. Ad ogni modo, in caso di corresponsione tardiva del contributo in parola, saranno dovuti, oltre all’importo di detto contributo, anche gli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza del termine al dì di effettivo pagamento. Ad ogni modo, è bene precisare che la procedura di iscrizione all’albo è ancora “work in progress”: il DM in commento rimanda, infatti, ad un successivo decreto dirigenziale, nel quale dovranno essere indicate le specifiche tecniche con cui si potrà effettuare la trasmissione telematica della domanda e dei documenti alla stessa allegati.

Al momento, dunque, la nuova disciplina è ancora incompleta, rendendo peraltro di difficile applicazione anche la normativa transitoria, riguardante coloro che hanno già presentato domanda di iscrizione. Stando, infatti, al decreto, tali soggetto dovranno “integrare la documentazione presentata, entro il termine perentorio di 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento”.

14 febbraio 2014

Sandro Cerato