Passaggio di anno: come numerare le fatture ai fini dell'identificazione univoca

ricordiamo le diverse modalità con cui è corretto procedere alla numerazione delle fatture ai fini dell’identificazione univoca

Come già commentato su queste colonne, a decorrere dal 1 gennaio 2013, è stato ampliato il contenuto minimo obbligatorio della fattura (art. 21 DPR 633/1973) con l’aggiunta di alcune ulteriori indicazioni quali, ad esempio, il numero di partita IVA del cessionario/committente, ovvero il numero di identificazione IVA, in caso di soggetto passivo stabilito in altro paese UE, nonché il codice fiscale, qualora il cessionario o committente Italiano non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione.

 

Una delle novità riguardanti il contenuto minimo obbligatorio della fattura è riconducibile, altresì, all’indicazione del numero progressivo che identifica la stessa in modo univoco. Sull’argomento è intervenuta l’Agenzia delle Entrate (RM n. 1 del 10 gennaio 2013) la quale ha precisato che il requisito dell’identificazione univoca (prevista dal richiamato art. 21 DPR 633/1973) è soddisfatto qualora il contribuente utilizzi qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che sia comunque idonea a garantire l’identificazione univoca del documento fiscale, anche mediante riferimento alla data riportata nella fattura stessa. Ne consegue che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa. Parimenti, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, iniziando dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nell’anno precedente, prosegua (senza interruzione) fino alla cessazione dell’attività dell’impresa: se l’ultima fattura emessa nel 2013 è la n. 120 la prima del 2014 sarà la n. 121, la seconda la n. 122 e così via.

 

Ad ogni modo, ove ritenuto più agevole, resta comunque possibile continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è comunque garantita dalla contestuale presenza della data che, come noto, costituisce un elemento obbligatorio della fattura (art. 21, c. 2, lett. a, del DPR n. 633/1972). Inoltre, è bene rammentare che, in caso di adozione di registri IVA sezionali le predette soluzioni dovranno essere applicate per ogni serie di numerazione (individuate da una specifica lettera dell’alfabeto/numero).

 

Con il recente Comunicato stampa del 2.1.2014, l’Associazione Nazionale Commercialisti ha evidenziato alcune criticità in merito alla circostanza che la fattura (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili) debba ora evidenziare un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco“, poiché ad oggi (nonostante le precisazioni contenute nella citata risoluzione dell’Agenzia delle Entrate) “non è assolutamente chiaro cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi univocamente la fattura”. Al riguardo, in attesa di un auspicato intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’Associazione Nazionale Commercialisti ha fornito talune indicazioni operative, individuando due diverse modalità di numerazione idonee ad ottemperare al predetto precetto normativo.

 

La prima modalità suggerita consiste nell’adozione di una numerazione progressiva per tutte le fatture senza il successivo azzeramento previsto alla fine di ciascun anno solare. Ciò sta a significare che, per la prima fattura emessa nell’anno 2014 la numerazione seguirà quella dell’ultima emessa nell’anno 2013.

 

La seconda modalità prevede, invece, l’adozione di una numerazione progressiva nell’ambito di ciascun anno solare, individuando univocamente la fattura con l’anno di emissione della stessa.

In tal caso, la numerazione della prima fattura emessa nell’anno 2014 sarà 1/2014 e così a seguire per tutte le ulteriori fatture emesse.

Sempre in tema di modalità di fatturazione, viene formulata un precisa soluzione per coloro che adottano una numerazione delle fatture con distinte serie di numerazione, con conseguente utilizzo di specifici registri sezionali. Detti soggetti dovranno osservare le citate modalità di numerazione per ogni serie di numerazione. Inoltre, viene evidenziata la necessità di verificare, in ogni caso, che i numeri progressivi, così come sopra attribuiti (numerazione progressiva oppure numerazione con indicazione dell’anno n. 1/2014, n. 2/2014, ecc.) siano trascritti nel registro delle fatture. Tale obbligo è, infatti, prescritto dal comma 2 dell’art. 23 del DPR 26/10/1972 n. 633 nella parte in cui viene stabilito che siano indicati nel registro, per ciascuna fattura, “il numero progressivo e la data di emissione di essa.”

Rispetto a quest’ultimo punto, l’Associazione Nazionale Commercialisti ritiene necessario un intervento tempestivo da parte delle software house, alle quali viene altresì richiesto di assicurare l’aggiornamento dei programmi professionali di contabilità, al fine di permettere la corretta registrazione dei documenti secondo la modalità di numerazione adottata da ciascun professionista.

14 gennaio 2014

Sandro Cerato