Istituti deflattivi del contenzioso tributario e possibilità di compensare i debiti coi crediti verso la P.A.

è finalmente stato emanato il regolamento che consente di utilizzare in compensazione i crediti vantanti verso la Pubblica Amministrazione quando si aderisce ad uno degli istituti deflattivi del contenzioso tributario

Come è noto, l’art. 9, del D.L. n.35 dell’8 aprile 2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 64 del 6 giugno 2013, titolato “Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari”, ha aggiunto nell’ambito del D.P.R.n.602/73, l’art. 28-quater, l’art. 28-quinquies – (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario).

Detta norma prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con l’utilizzo del sistema previsto dall’art. 17, del D.Lgs. n.241/97, d esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di:

  • accertamento con adesione;

  • definizione degli inviti a comparire;

  • definizione dei pvc;

  • acquiescenza;

  • definizione agevolata delle sanzioni;

  • conciliazione giudiziale;

  • mediazione.

 

E’ necessario che il credito sia certificato ai sensi dell’art. 9, c. 3-bis, del D.Ln.185, del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2, o ai sensi dell’art. 9, c. 3-ter, lett. b, u.p., del medesimo decreto.

La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall’Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l’utilizzo univoco del credito certificato. Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 “Fondi di bilancio” l’importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all’art. 22, c. 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l’importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all’ente territoriale a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell’art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni indicate sono rinviate ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Decreto pubblicato nella G.U. n.18 del 23 gennaio 2014 (D.M. 14 gennaio 2014), le cui disposizioni, ex art.10 del predetto D.M., entrano in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

IL D.M. 14 gennaio 2014

L’art. 1, del D.M.14 gennaio 2014 fornisce le definizioni:

a) sono “crediti certificati”, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali, certificati da tali soggetti ai sensi dell’art. 9, c. 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, oppure ai sensi dell’art. 9, c. 3-ter, lettera b, u.p., del medesimo decreto;

b) “certificazione”, è la certificazione dei crediti rilasciata ai sensi dell’art. 9, c. 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, oppure ai sensi dell’art. 9, c. 3-ter, lett. b, u.p., del medesimo decreto e dell’art. 12, c. 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) la “piattaforma elettronica di certificazione“, è la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 maggio 2012 recante “Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali” e del Decreto Ministeriale del 25 giugno 2012 recante “Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle regioni degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale”;

d) “pubblica amministrazione”, è lo Stato, l’ente pubblico nazionale, la regione, l’ente locale ovvero l’ente del Servizio sanitario nazionale che ha rilasciato la certificazione del credito;

e) “data prevista per il pagamento del credito certificato”, è la data di pagamento indicata nella certificazione del credito rilasciata dalla pubblica amministrazione;

f) “debiti da accertamento tributario”, sono le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; di definizione, ai sensi dell’art. 5, c. 1-bis, dell’art. 5-bis, dell’art. 11, c. 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell’art. 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell’art. 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell’art. 17-bis, dello stesso decreto;

g) “modello F24 telematico”, è il sistema mediante il quale sono eseguiti i versamenti unitari di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, ai sensi del capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998;

h) “struttura di gestione”, è la struttura di gestione di cui all’art. 22, c. 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

i) “c.s. n. 1778”, è la contabilità speciale n. 1778, intestata “Agenzia delle entrate – fondi di bilancio”, presso la tesoreria dello Stato;

j) “compensazione”, è la compensazione di crediti certificati con debiti da accertamento tributario, ai sensi dell’art. 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602.

 

Ai sensi dell’art. 2 del D.M.i soggetti titolari di crediti certificati richiedono di utilizzaredetti crediti per effettuare il pagamento mediante compensazione dei propri debiti da accertamento tributario (la compensazione avviene esclusivamente attraverso il modello F24 telematico). Debiti individuati attraverso gli appositi codici riportati nella tabella allegata al decreto. Tali codici devono essere indicati nel modello F24 telematico in corrispondenza delle somme relative ai debiti da accertamento tributario, esposte nella colonna “importi a debito versati” del modello stesso. I crediti certificati utilizzati in compensazione sono individuati dai codici istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate. Tali codici devono essere indicati nel modello F24 telematico, in corrispondenza dell’importo dei predetti crediti, esposti nella colonna “importi a credito compensati” del modello stesso. In apposito campo del modello F24 telematico, sono altresì riportati gli estremi identificativi della certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione. Nel caso in cui l’importo dei debiti da accertamento tributario risulti superiore all’ammontare dei crediti certificati indicati in compensazione nel modello F24 telematico, la differenza può essere versata attraverso lo stesso modello, oppure con una distinta operazione. L’eventuale saldo positivo del modello F24 telematico, risultante dalla differenza tra l’ammontare dei debiti da accertamento tributario e l’importo dei crediti, anche diversi da quelli certificati, utilizzati in compensazione nello stesso modello ai fini del pagamento, è corrisposto mediante addebito su conto corrente bancario o postale.

 

Per effetto di quanto indicato nell’art. 3, del D.M. appena pubblicato i pagamenti sono considerati perfezionati ove risultino rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) i crediti utilizzati in compensazione, risultino da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica di certificazione e non siano stati già pagati dalla pubblica amministrazione ovvero impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente. I crediti sono individuati attraverso gli estremi identificativi della relativa certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione;

b) la certificazione rechi la data di pagamento del credito certificato;

c) il soggetto titolare dei debiti da accertamento tributario coincida col soggetto titolare dei crediti risultante dalle relative certificazioni. Detto soggetto è individuato esclusivamente attraverso il rispettivo codice fiscale. In caso di variazione della titolarità del credito, il soggetto interessato fornisce tempestivamente alla pubblica amministrazione la documentazione necessaria per aggiornare i dati presenti sulla certificazione del credito, attraverso l’apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica di certificazione;

d) nel modello F24 telematico utilizzato per la compensazione non siano presenti pagamenti diversi da quelli identificati dai codici riportati nella tabella di cui all’allegato 1 al decreto;

e) l’utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nello stesso modello F24 telematico presentato per il pagamento dei debiti da accertamento tributario, risulti conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite modello F24.

f) l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24 telematico, di cui all’art. 2, c. 4, sia andato a buon fine.

Nel caso in cui una delle condizioni di cui sopra non risulti rispettata, tutti i pagamenti contenuti nello stesso modello F24 telematico sono considerati come non avvenuti. Il mancato rispetto di tali condizioni è reso noto dall’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24 telematico, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso il sito dei servizi telematici della medesima Agenzia.

 

Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui all’art. 3, c. 1, lett. a – b – c, l’art. 4 del D.M. 14 gennaio 2014 fa carico all’Agenzia delle entrate di trasmettere tempestivamente alla piattaforma elettronica di certificazione, in modalità telematica, le seguenti informazioni contenute nei modelli F24 telematici ricevuti:

a) il codice fiscale del soggetto titolare del debito da accertamento tributario;

b) gli importi dei crediti utilizzati in compensazione, con gli estremi identificativi delle relative certificazioni;

c) la data di presentazione del modello F24 telematico.

 

La piattaforma elettronica di certificazione comunica all’Agenzia delle entrate, in modalità telematica, l’esito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni di cui all’art. 3, c. 1, lettere a – b – c, specificando:

a) in caso di esito positivo, la data prevista per il pagamento del credito certificato utilizzato in compensazione, indicata nella relativa certificazione;

b) in caso di esito negativo, i motivi che hanno determinato tale esito, al fine di consentire all’Agenzia delle entrate di informare il soggetto che ha trasmesso il modello F24 telematico, tramite la ricevuta di cui all’art. 3, c. 2.

In caso di esito positivo dei controlli, la piattaforma elettronica di certificazione, prima di effettuare la comunicazione telematica sopra indicata, registra nei propri archivi l’avvenuto utilizzo dei crediti compensati, per l’importo esposto nei modelli F24 telematici.

Il mancato addebito del saldo positivo del modello F24 telematico, di cui all’art. 2, c. 4, nonché gli annullamenti dei modelli F24 telematici effettuati dall’Agenzia delle entrate su richiesta dei contribuenti, sono tempestivamente comunicati, in modalità telematica dalla medesima Agenzia alla piattaforma elettronica di certificazione, ai fini dell’annullamento delle registrazioni.

Ai fini dei controlli, le pubbliche amministrazioni che hanno rilasciato le certificazioni comunicano tempestivamente, attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, i pagamenti dei crediti certificati effettuati.

Il successivo art. 5 del D.M. sotto osservazione dispone che, al fine dell’utilizzo in compensazione dei crediti certificati ai sensi dell’art. 9, c. 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in modalità ordinaria, oppure dei crediti certificati ai sensi dell’art. 9, c. 3-ter, lettera b, u.p., del medesimo decreto, le certificazioni del credito devono essere convertite in formato telematico, su istanza del creditore, attraverso l’apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica.

L’art. 6 del D.M, prescrive che, con riferimento ai pagamenti perfezionati, la struttura di gestione ripartisce, tra i vari enti impositori, gli importi dei debiti da accertamento tributario definiti, attingendo, per le somme corrispondenti ai crediti certificati utilizzati in compensazione, alle disponibilità finanziarie presenti nella c.s. n. 1778, che sono reintegrate attraverso i versamenti ed i recuperi effettuati ai sensi dei successivi articoli 7 e 8.

Così come indicato nell’art. 7, del D.M. 14 gennaio 2014, entro 60 giorni dalla data prevista per il pagamento del credito, indicata nella certificazione, le pubbliche amministrazioni, diverse dallo Stato, versano nella c.s. 1778 l’importo del credito utilizzato in compensazione.

Il versamento di cui al comma 1 è effettuato attraverso il sistema dei versamenti unitari di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti, oppure attraverso il modello F24 enti pubblici, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013. Nel caso in cui la pubblica amministrazione non possa utilizzare gli strumenti indicati al comma 2, i versamenti sono effettuati direttamente sulla c.s. n. 1778, distintamente per ciascun credito, con la causale “versamento per crediti utilizzati in compensazione tramite F24”, seguita dagli estremi identificativi del credito al quale si riferisce il versamento. Con riferimento ai crediti utilizzati in compensazione, certificati dallo Stato, sulla base dei dati comunicati dalla struttura di gestione, i singoli Ministeri provvedono ai necessari trasferimenti in favore della c.s. n. 1778.

 

L’art. 8, del D.M. dispone che nel caso in cui le pubbliche amministrazioni, diverse dallo Stato,non effettuino i versamenti di cui all’art. 7, la struttura di gestionetrattiene l’importo del credito certificato, utilizzato in compensazione,dalle entrate spettanti a tali enti a qualsiasi titolo, a seguito dellaripartizione delle somme riscosse ai sensi dell’art. 17 del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure tramite il modello “F24 entipubblici”, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entratedel 28 giugno 2013. Con riferimento a ciascuna Regione la struttura digestione comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimentodella Ragioneria generale dello Stato le compensazioni effettuate per ilrecupero delle somme non versate.

Scaduto il termine di cui all’art. 7, c. 1, la struttura di gestione comunica, entro la fine del mese successivo, le somme non recuperabili ai sensi del comma 1 al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e, limitatamente agli enti di competenza, al Ministero dell’Interno, ai fini della riduzione delle somme a qualsiasi titolo dovute agli enti interessati. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede ad interessare i Ministeri dai quali gli enti inadempienti ricevono i trasferimenti, ai fini della riduzione delle somme ad essi dovute. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvede il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato a valere sulle risorse a qualsiasi titolo dovute alle stesse.

Le eventuali somme non recuperate sono iscritte a ruolo, affinché il recupero venga effettuato dagli agenti della riscossione competenti per territorio, in ragione della sede della pubblica amministrazione inadempiente.

Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate sulla c.s. n. 1778 ed imputate dalla struttura di gestione ai crediti certificati utilizzati in compensazione, a partire da quello avente scadenza più remota.

L’art. 9, del D.M. regola le ipotesi di compensazioni effettuate in misura eccedente rispetto all’ammontare deidebiti da accertamento tributario. Nel caso in cui l’ammontare dei crediti certificati, utilizzato in compensazione, risulti superiore all’importo dei debiti da accertamento tributario effettivamente dovuto, la differenza è comunicata telematicamente dall’Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica di certificazione, ai fini dell’annullamento, per l’importo corrispondente a tale differenza, delle registrazioni di cui al precedente art. 4, c. 3, esclusivamente con riferimento alle certificazioni per le quali non risultano effettuati versamenti o recuperi di cui ai precedenti articoli 7 e 8. Ove l’eccedenza sia imputabile all’utilizzo in compensazione di crediti oggetto di diverse certificazioni, l’eccedenza stessa è imputata a partire dalla certificazione con data di pagamento più remota.

 

GLI ISTITUTI DEFLATIVI COINVOLTI

Vediamo, sinteticamente, quali sono le regole per gli istituti interessati dalla norma andata a regime.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione di cui al D.Lgs. n. 218/97 è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto di cui all’art. 7, con versamento integrale del dovuto ovvero rateizzato (massimo otto rate trimestrali di pari importo fra loro, ovvero di dodici rate in caso di pagamenti di somme superiori a €. 51.646,00 – 100 milioni delle vecchie lire). In caso di opzione per il pagamento rateale, il contribuente deve versare, entro venti giorni dalla data di redazione dell’atto di adesione, solo l’importo della prima rata.

 

DEFINIZIONE INVITI A COMPARIRE

Il D.L. n. 185 del 28 novembre 2008, convertito in legge n. 2/2009, ha modificato l’art. 5 del D.Lgs. n. 218/97, inserendo il comma 1-bis, attraverso il quale il contribuente può prestare adesione ai contenuti integrali dell’invito a comparire mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

In caso di pagamento rateale, la comunicazione di adesione deve contenere l’indicazione del numero delle rate prescelte. Alla comunicazione, in ogni caso, deve essere unita la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima o unica rata. Il pagamento delle somme dovute indicate nell’invito deve essere effettuato con le modalità di cui all’art. 8.

 

DEFINIZIONE P.V.C.

L’art. 83, c. 18, del D.L. n. 112/2008, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133, ha inserito nel D.Lgs. n. 218/1997 l’art. 5-bis, che ha ad oggetto la definizione integrale del verbale di constatazione.

La chiusura della lite potenziale deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della notifica del verbale medesimo.

Entro i 60 giornisuccessivi alla comunicazione, l’Ufficio notifica al contribuente l’atto di definizione.

Il comma 3 dell’articolo 5 bis prevede la riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo di legge e nella possibilità di versare le somme dovute nei termini e con le modalità di cui all’art.8.

 

ACQUIESCENZA

Il beneficio della riduzione delle sanzioni, legato alla rinuncia alla proposizione del ricorso, previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 218/97, è sottoposto al pagamento delle somme dovute dall’integrale accettazione del contenuto dell’avviso di accertamento, entro i termini per la proposizione del ricorso.

La riduzione delle sanzioni a un terzo è riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l’accertamento a rate. E’ necessario, comunque, effettuare il versamento della prima rata entro il termine di presentazione del ricorso. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

 

LA DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI CON RIDUZIONE AD UN TERZO

L’art. 17, del D.Lgs.n.472/97, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 23, c. 29, lett. b, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n.111, in deroga alle previsioni dell’art. 16, dispone che le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento, o di rettifica motivato a pena di nullità.

Il comma 1 obbliga, quindi, gli uffici ad irrogare le sanzioni collegate al tributo, contestualmente all’atto di accertamento o di rettifica ( cfr. C.M. n.41/2011).

Il vigente comma 2 dell’articolo 17 del D.Lgs. n.472/97 ammette, quindi, la definizione in maniera agevolata delle sole sanzioni, con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

 

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 546/92, dedicato alla conciliazione giudiziale, ciascuna delle parti può proporre all’altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

Il processo verbale redatto costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un’unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro.

In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40 per cento delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

 

MEDIAZIONE

L’art. 39, c. 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’art.17-bis, rubricato “Il reclamo e la mediazione”, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti dell’Agenzia delle entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, pena l’inammissibilità del ricorso.

La procedura di mediazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dovuto, ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, effettuato entro venti giorni dalla conclusione dell’accordo di mediazione.

All’istituto, per effetto del rinvio disposto dal comma 8 dell’articolo 17-bis, sono applicabili le disposizioni previste in materia di perfezionamento della conciliazione giudiziale.

28 gennaio 2014

Roberta De Marchi