la sanzione di chiusura dell’esercizio commerciale per mancata emissione di scontrino o ricevuta fiscale si applica sempre, anche se le distinte violazioni avvengono a cavallo di una variazione normativa su tale istituto sanzionatorio
L’art. 12, c. 2, del D.Lgs. n. 471/97, prevede che qualora siano state contestate ai sensi dell’art.16 del D.Lgs. n. 472/97, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato D.Lgs n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all’art. 19, c. 7, del medesimo D.Lgs. n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione.
L’esecuzione e la verifica dell’effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall’Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell’art.63 del D.P.R. n. 633/72.
L’esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell’organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato.
La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all’art.74, c. 1, lett. d, del D.P.R. n. 633/72, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell’obbligo di regolarizzazione dell’operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter dell’articolo 6.
Ricordiamo che l’art. 2, c. 5, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, ha inserito all’art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, i seguenti commi:
“2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all’ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell’esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati.”.
Le indicazioni di prassi
L’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n. 1/E del 19.1.2007 ha fornito agli uffici una serie di indicazioni.
-
E’ sufficiente la contestazione ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 472/97, nel corso di un quinquennio, di 4 distinte violazioni, essendo stato eliminato il presupposto del definitivo accertamento delle stesse. Pertanto, l’applicazione della sanzione accessoria è sganciata dal decorso dei termini per l’impugnazione dell’atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione o dal passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale in caso di impugnazione.
-
La norma richiede che le 4 distinte violazioni siano accertate in tempi diversi e quindi la sospensione non può essere disposta nel caso in cui le 4 violazioni siano contestate unitariamente, a prescindere dall’applicabilità dell’istituto del concorso o della continuazione alle correlative sanzioni principali;
La sentenza n. 21565/2013
Con la sentenza n. 21565 del 20 settembre 2013 (ud. 18 luglio 2013) la Corte di Cassazione ha affermato che “La sanzione della chiusura dell’esercizio commerciale per 15 giorni, prevista dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 12, comma 2, a carico del commerciante che, nell’arco di un quinquennio, ometta per almeno tre volte di rilasciare lo scontrino fiscale, si applica in tutti i casi in cui la terza delle suddette infrazioni sia stata commessa dopo l’entrata in vigore del suddetto D.Lgs. n. 471 del 1997 ed entro cinque anni dalla prima, a nulla rilevando che le due infrazioni precedenti siano state commesse prima dell’entrata in vigore della norma sanzionatoria. Infatti, poichè la condotta illecita è rappresentata dalla triplice infrazione infraquinquennale, l’illecito deve ritenersi consumato al momento della commissione della terza di essa (quando, nella specie, la citata legge era già entrata in vigore), sicchè non si verte in una ipotesi di successione di norme sanzionatorie o di applicazione di quella più favorevole (Cass. n. 29388 del 2008)”.
Inoltre, la sanzione applicata che è prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12, c. 2, nel testo allora vigente, la dispone “qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio“.
Rileva la Corte, che “i presupposti sono, quindi, due: il compimento di tre distinte violazioni nel quinquennio, il cui dies a quo va identificato nel giorno in cui è commessa la prima di tali violazioni, e il definitivo accertamento in tempi diversi delle violazioni medesime, ossia in mancanza dei presupposti per l’applicazione degli istituti concorso o della continuazione. Non è rilevante che il definitivo accertamento avvenga nel quinquennio”.
Inoltre, la Corte di Cassazione conferma, ancora una volta, che “In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 12, comma 2, il quale prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 3, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione (Cass. n. 2439 del 2007 e successive conformi)”.
Su quest’ultimo punto rileviamo che con la sentenza n. 22976 del 12 novembre 2010, la Corte di Cassazione ha ribadito la sua posizione in ordine ai rapporti tra definizione in via breve e chiusura dell’esercizio. Per i giudici del Palazzaccio, “in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, secondo il consolidato orientamento di questa, l’art. 12, comma 2, del D.Lgs 18 dicembre 1997, n.241, il quale prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell’art. 16, comma 3, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione”.
13 novembre 2013
Roberta De Marchi