Le nuove modalità di versamento del capitale sociale in sede di costituzione di SRL

le nuove normative sulla costituzione delle SRL hanno modificato la precedente prassi di deposito del capitale presso una banca da parte dei futuri soci; analisi delle nuove modalità di deposito del capitale e degli adempimenti degli amministratori della società costituenda

Ventaglio di soluzioni al problema del versamento dei “centesimi” del capitale sociale in sede di costituzione di nuova s.r.l. La nota datata 4 settembre scorso diffusa dal Consiglio Nazionale del Notariato individua, a seguito della modifica al testo dell’art. 2464, co. 4, c.c. inserita con la conversione in legge del D.L. n. 76/2013, i mezzi regolarmente utilizzabili per l’adempimento dell’obbligo di versamento da parte dei soci sottoscrittori del capitale sociale di costituende società a responsabilità limitata.

 

La modifica normativa

Il legislatore civilistico individua, come noto, differenti soglie patrimoniali per la costituzione delle società di capitali.

In particolare, l’art. 2327 del codice civile, relativamente alle società per azioni (S.p.A.) impone la costituzione con un capitale non inferiore a centoventimila euro.

Per le società a responsabilità limitata (S.r.l.) l’articolo 2463, secondo comma, n. 4) e l’ammontare del capitale minimo non deve essere inferiore a diecimila euro, sottoscritto e versato.

Con riferimento alla società semplificata a responsabilità limitata (S.s.r.l.) l’ammontare del capitale sociale deve essere pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro previsto all’articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione alle persone cui è affidata l’amministrazione (art. 2463 c.c.)

Con precipuo riferimento alle società a responsabilità limitata, fino al 22 agosto scorso, ed ai sensi del previgente comma 4, prima parte, dell’articolo 2664 c.c., alla sottoscrizione dell’atto costitutivo doveva essere versato presso una banca almeno il venticinque% dei conferimenti in danaro e l’intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare1.

La disciplina riguardante il versamento in denaro del capitale sociale al momento della costituzione della s.r.l. è stata oggetto di modifica da parte delle lettere a – b del comma 15-bis dell’articolo 9, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99. Infatti, il legislatore, a partire dal 23 agosto 2013, ha novellato il testo del comma 4, prima parte dell’articolo 2664, c.c. stabilendo che “Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l’intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell’atto“.

Quindi, la nuova normativa prevede che :

  • l’effettuazione del versamento venga effettuato direttamente alle persone cui è affidata l’amministrazione;

  • i mezzi di pagamento utilizzati per il versamento dei centesimi siano indicati nell’atto costitutivo.

La stampa specializzata2, in sede di primo commento, evidenziava le complicazioni riguardanti l’individuazione dei mezzi di pagamento idonei per l’adempimento dell’obbligo prescritto dal novellato art. 2464 c. 4. c.c..

 

I mezzi di pagamento

Le modalità di versamento in sede di costituzione della società sono state individuate, in via interpretativa, dalla nota 4 settembre 2013 dal Consiglio Nazionale del Notariato che ha fornito alcune importanti soluzioni ai dubbi sollevati dagli operatori.

Il documento diramato a beneficio degli iscritti ha osservato che:

  • per i versamenti di importo superiore o pari ad euro mille, essendo esclusa la possibilità di utilizzo del denaro contante (ai sensi dell’art. 49, c. 1, D.lgs. n. 231/2007), il metodo suggerito è l’assegno circolare (o più assegni circolari) intestato (intestati) alla costituenda società, oppure ad uno dei nominandi amministratori;

  • per i versamenti di importo inferiore ad euro mille è possibile utilizzare il denaro contante e consegnarlo nelle mani dell’amministratore in sede di stipula della società;

  • è consentito, in ogni caso, il versamento tramite bonifico bancario a favore di uno dei nominandi amministratori3.

L’assegno, la prova del bonifico ovvero il denaro contante (ove consentito) viene quindi consegnato al momento della stipula dai soci agli amministratori ed il notaio, nell’atto, indica i mezzi di pagamento.

Resta esclusa quindi la possibilità di utilizzare l’assegno bancario considerato che si legge nella nota “… non darebbe certezza della copertura delle somme dovute e, pertanto, non sarebbe idoneo a garantire l’effettività del conferimento…“.

 

L’intestazione dell’assegno circolare a nome dell’amministratore

La soluzione che autorizza l’intestazione dell’assegno (al pari di quella che consente il bonifico bancario) a nome (a favore) del nominando amministratore (o ad uno di loro in caso di organo gestionale collegiale) ha suscitato4 alcune perplessità operative in considerazione della intrasferibilità dell’assegno.

Il titolo di credito, infatti, dovrà, infatti, essere posto all’incasso dall’amministratore sul proprio conto personale per poi essere <trasferito> sul conto della neo costituita società non appena verrà iscritta presso l’ufficio del Registro delle imprese, con evidenti complicazioni riferiti alla gestione dei flussi finanziari; e ciò indipendentemente dai problemi che potrebbero sorgere qualora l’amministratore si appropria dei soldi a lui consegnati o trasferiti.

Si ricorda che, per le movimentazioni bancarie cd. <tracciate> lo scorso 24 giugno è entrato in vigore il nuovo Sistema di Interscambio Dati (SID creato dall’Agenzia delle Entrate per raccogliere tutte le informazioni sui conti correnti.

Eventuale applicazione della disciplina previgente

 

La parte conclusiva della nota diffusa dal Consiglio Nazionale del Notariato si sofferma sull’eventualità di ritenere ancora ammissibile il versamento dei soci in sede di costituzione della società secondo le regole previgenti e così come ancora previsto per la costituzione di una Società per azioni.

Tuttavia, osserva il documento interpretativo, stante il vuoto normativo occorrerebbe ricorrere a un mandato specifico alla banca depositaria di istituire un conto vincolato, intestato alla costituenda società, destinato ad essere movimentato da coloro che risulteranno assumere la carica di amministratori una volta iscritta presso l’ufficio del Registro delle imprese.

Trattasi, tuttavia, di una procedura difficilmente praticabile che presuppone una rivisitazione delle procedure degli Istituti di credito non ancora predisposte.

E’ stato osservato infine che il deposito presso la banca dovrebbe costituire una delle possibili soluzioni cui ricorrere qualora in sede di costituzione della s.r.l. non siano presenti le persone designate a ricoprire incarichi gestionali e di rappresentanza.

Ciò si verifica, di frequente, quando le società sono costituite da soci non italiani5 che conferiscono procura a legali residenti, con stranieri nominati amministratori che non presenziano in sede di stipula.

 

14 novembre 2013

Attilio Romano

1Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

2 A. BUSANI, Per le Srl costituzioni in salita, Il Sole 24 Ore, 04.09.2013.

3 Non si ritiene percorribile la soluzione di sostituzione dell’assegno circolare (o del denaro contante) con l’erogazione di un bonifico a favore della società per la difficoltà pratica di eseguirlo in favore di un soggetto il cui iter costitutivo non si è ancora concluso. Nonostante, infatti, l’art. 2331 c.c. “… legittimi implicitamente gli amministratori a compiere atti giuridici in nome e per conto della società non ancora iscritta nel Registro delle imprese, quest’ultima acquista la personalità giuridica soltanto al momento dell’iscrizione, con conseguente impossibilità per la stessa di disporre di un conto corrente bancario già prima della stipula dell’atto costitutivo…“, cfr. Nicola Atlante, Società SRL versamento decimi., 08/09/2013, su http://www.abbruscatonotaio.com.

4 A. BUSANI, Costituzione di Srl, il notariato boccia gli assegni bancari, Il Sole 24 Ore, 05.09.2013.

5 Cfr. Nota 2.