In arrivo la possibilità di rateizzazione decennale della riscossione

per agevolare le rateazioni dei tributi iscritti a ruolo, è in arrivo il decreto di attuazione delle novità apportate dal “Decreto del fare”, che permette la riscossione dilazionata fino a 120 rate

La dilazione delle somme iscritte a ruolo rappresenta un istituto “premiale” che permette, in presenza di determinati presupposti, la ripartizione rateale delle somme richieste in pagamento dall’Ente incaricato alla riscossione. L’impianto normativo in materia di rateazione dei ruoli attualmente prevede:

  • la possibilità di rateizzare gli importi a qualsiasi titolo richiesti mediante cartella di pagamento o accertamento “esecutivo” sino ad un massimo di 72 rate mensili, se sussiste lo stato di temporanea difficoltà finanziaria (dilazione ordinaria);

  • la possibilità di domandare che il predetto piano di differimento sia prorogato per una sola volta sino ad un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, qualora il debitore dimostri il peggioramento della difficoltà economica e ove non sia intervenuta la decadenza dalla dilazione ( dilazione prorogata).

Sul punto, si rammenta che, la direttiva Equitalia del 7 maggio 2013 ha innalzato da € 20.000,00 ad € 50.000,00 la soglia d’importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica quale, ad esempio, la dichiarazione ISEE, per le persone fisiche, nonché il bilancio per le società. Peraltro, a prescindere dalla situazione di temporanea difficoltà del debitore, il numero massimo di rate non può essere superiore alle 72 unità, ciascuna di importo almeno pari ad € 100.

Nessuna modifica è stata apportata, invece, per quanto concerne le rateazioni per le somme superiori ad € 50.000: per tali importi la dilazione e il numero delle rate dovranno essere vagliate con riferimento alla dichiarazione ISEE, per le persone fisiche, ovvero occorrerà considerare l’indice di liquidità (liquidità differite + liquidità correnti/passività correnti), per le persone giuridiche e le ditte individuali in contabilità ordinaria. Peraltro, la richiesta di dilazione presentata da quest’ultima tipologia di contribuenti (persone giuridiche e ditte individuali) dovrà essere accompagnata da una relazione sottoscritta da un professionista che attesti che il predetto indice di liquidità sia inferiore ad uno.

La rateazione così ottenuta dal contribuente può essere prorogata, come detto, una sola volta fino a un massimo di 72 rate, se durante i pagamenti in corso si dimostra il peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima rateazione.

Su tale impianto normativo, è intervenuto l’art. 52 co. 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, che ha introdotto una nuova forma di dilazione, in aggiunta a quella “ordinaria” e a quella “prorogata” sopra citate. In buona sostanza, è stato previsto che, entrambe le dilazioni richiamate possono essere aumentate sino ad un massimo di 120 rate mensili, se il contribuente, per ragioni estranee alla propria responsabilità, si trovi in una grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, ma non solo. Per ottenere l’ulteriore dilazione del piano di rateazione è necessario, inoltre, che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • accertata impossibilità di assolvere il pagamento del credito secondo il piano di rateazione ordinario;

  • valutazione della solvibilità in relazione al piano concedibile.

Le disposizioni di attuazione di tale nuova modalità di dilazione non sono però immediatamente operative: per accedere a tale istituto premiale, è necessario, infatti, attendere l’emanazione di un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che, ai sensi dell’art. 52 co. 3 del DL69/2013, si sarebbe dovuto approvare entro 30 giorni dal 21.8.2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 69/2013), ma alla data ancora in fase di stesura. Peraltro, nelle more dell’emanazione del predetto decreto attuativo, le istanze di rateizzazione si sarebbero dovute trattare secondo le istruzioni impartite nelle richiamate direttive.

In altri termini, solo all’emanazione dal decreto di attuazione, su richiesta del contribuente e all’esito dell’istruttoria, si sarebbe potuto rimodulare il piano di rateazione in precedenza accordato al contribuente (in questo senso la direttiva Equitalia del 1° luglio 2013).

La mancata pubblicazione del predetto decreto attuativo – in relazione all’ampliamento della rateazione dei debiti tributari – è stata oggetto, tra l’altro, di una recente interrogazione parlamentare (interrogazione n. 5-01259 del 24 ottobre 2013) nella quale è emerso che potranno essere aumentati fino a 120 rate i piani di rateazione ordinari già accordati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 69/2013, ovvero accordati nelle more dell’adozione del decreto attuativo. Peraltro, sempre nella risposta alla suddetta interrogazione, viene fatto presente che l’iter di stesura del predetto decreto attuativo è in fase avanzata e che lo slittamento dei termini di adozione dello stesso è dipeso soltanto dalla complessità delle misure tecnico-operative volte ad assicurare che il nuovo meccanismo di rateazione sia inserito e coerentemente raccordato alle disposizioni già vigenti in materia.

 

5 novembre 2013

Sandro Cerato