Un caso di rettifica della detrazione IVA sulle auto: la revoca del fringe benefit

cosa avviene quando un’impresa revoca l’assegnazione dell’auto aziendale al dipendente con contestuale restituzione del fringe benefit addebitato? come si modifica la detraibilità dell’IVA?

Come noto, stante quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria nella Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze 20-02-2008, n.6/DPF, “devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo”.

 

La messa a disposizione dietro corrispettivo è infatti un’operazione imponibile ad IVA, sicché, è ancora precisato nella citata Risoluzione, “I veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa: le operazioni tipiche dell’attività di impresa, da un lato, e la messa a disposizione dietro corrispettivo a favore del dipendente, dall’altro. Ne deriva che – in base ai criteri generali in materia di detrazione dell’IVA – l’imposta afferente l’acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile (sempreché ovviamente non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette). ”.

 

Ciò stante, è utile esaminare il caso del contribuente in esercizio di impresa che ha esercitato integralmente il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti afferenti gli autoveicoli assegnati ai dipendenti per uso promiscuo e che ha revocato l’opzione nel corso del periodo di imposta, riaccreditando i corrispettivi inizialmente fatturati.

Per inciso, detti corrispettivi, essendo pari al 30 per cento dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, integravano il requisito dell’addebito pari al valore normale e pertanto abilitavano il contribuente all’esercizio della detrazione IVA integrale sugli acquisti relativi agli automezzi oggetto di assegnaizone.

 

A questo proposito va innanzitutto ricordato che, con il riordino della disciplina delle detrazioni IVA del 1997 (Cfr. il D.Lgs. 313/97):

– il diritto alla detrazione IVA è esercitabile sin dal momento dell’acquisto dei beni e dei servizi, in funzione della loro “afferenza” ad operazioni soggette ad imposta od assimilate, senza, quindi, attendere la concreta utilizzazione dei beni e dei servizi medesimi;

– qualora si verifichi una discordanza tra la previsione d’impiego dei beni e dei servizi fatta dal contribuente al momento del loro acquisto e la loro effettiva utilizzazione, si deve procedere ad una rettifica della detrazione iniziale, sempreché, naturalmente, tale discordanza comporti una diversa misura della detrazione spettante. La rettifica della detrazione per cambio di destinazione è prevista dall’art. 19-bis2, commi 1 e 2, del DPR 633/72.

 

Ciò stante, è corretto ritenere che la cennata rettifica di detrazione trovi applicazione anche nel caso in cui, nel corso del periodo di imposta il datore di lavoro perfezioni accordo con i dipendenti assegnatari di autoveicolo ad uso promiscuo e detto accordo comporti, da una parte la revoca della disponibilità dell’auto, con cessazione conseguenziale degli addebiti corrispondenti al finge benefit, e dall’altro la restituzione agli interessati degli addebiti effettuati in costanza di disponibilità dell’autovettura, accredito effettuato mediante emissione di note di credito nel rispetto di quanto previsto dall’art.26 del DPR 633/72.

 

Sul piano operativo, in base a quanto previsto dall’art.19-bis2, comma 9, del DPR 633/72, le rettifiche di detrazione “sono effettuate nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie”.

 

Va rilevato, tuttavia, che la disposizione di cui trattasi attiene le rettifiche di operazioni per la quali il contribuente ha esercitato la detrazione in periodi di imposta precedenti.

Laddove, come nel caso di specie, il mutamento di destinazione sia intervenuto nel corso del medesimo periodo di imposta oggetto di dichiarazione, la rettifica della detrazione deve essere apportata direttamente nei registri IVA con apposita variazione interna nella prima liquidazione utile, sicché nel quadro VF della dichiarazione IVA l’imposta ammessa in detrazione sarà quantificata nella misura post rettifica.

 

4 ottobre 2013

Giovanni Mocci