come è noto, già dal 2013 è stata dimezzata la detraibilità ai fini IRPEF dei premi pagati dalle persone fisiche per polizze vita: alcune valutazioni sulla convenienza fiscale di tali polizze dopo la riduzione della detraibilità
Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (ancora da convertire in Legge) ha introdotto una serie di misure di carattere fiscale, alcune molto favorevoli ai contribuenti. Ci si riferisce, in particolare, alla cancellazione dell’acconto 2013 dell’IMU sulle abitazioni principali (diverse da quelle “signorili” e “di lusso”) e sui terreni agricoli e i fabbricati rurali, nonché la riduzione dal 19 per cento al 15 per cento dell’aliquota della cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato.
A causa delle esigenze di copertura finanziaria per l’attuazione delle suddette agevolazioni, il legislatore ha ridotto, in misura particolarmente significativa, il limite massimo di fruizione della detraibilità fiscale, ai fini dell’Irpef, dei premi delle assicurazioni a copertura dei rischi di premorienza, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento e di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (polizze long term care). Nello specifico, l’art. 12 del citato DL 102/2013 è intervenuto sui limiti alla detrazione dei premi assicurativi disciplinati dall’art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR disponendo, con una norma già valida per l’anno d’imposta in corso, il dimezzamento della detraibilità dei premi versati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente, che passa dagli attuali € 1.291,14 a € 630,00 per il periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2013, per ridursi a € 230,00 dal periodo d’imposta 2014: nei nuovi limiti sono compresi, anche, i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d’imposta 2000.
Per comprendere meglio le novità apportate, si procede ad analizzare la disciplina generale sulle detraibilità fiscale dei premi relativi alle polizze vita, con particolare attenzione ai premi per le assicurazioni vita e contro gli infortuni stipulate o rinnovate sino al 31.12.2000, e quelle stipulate e rinnovate successivamente a tale data, ovvero a partire dal 1 gennaio 2001.
Per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31.12.2000, la detrazione spetta in relazione ai premi versati per le assicurazioni sulla vita e per le assicurazioni contro gli infortuni: ai fini della detrazione, non rileva la circostanza che i premi siano stati versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a 5 anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima: non si perde comunque il diritto alle detrazioni usufruite qualora il contraente di una polizza vita muoia prima del compimento del periodo minimo di 5 anni. (C.M. 12.5.2000 n. 95/E)
Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dall’1.1.2001, la detrazione in argomento spetta in relazione ai premi versati per i contratti di assicurazione finalizzati alla copertura del rischio di morte che prevedono l’erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte, ovvero prevedono l’erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto stesso o di riscatto prima della scadenza (cosiddetti contratti di tipo “misto”); in tal caso la detrazione spetta solo in relazione alla parte del premio riferibile al rischio di morte. Sono altresì interessate dalle detrazioni in argomento, i premi per le polizze a copertura del rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualunque causa derivante (quindi sia da infortunio che da malattia). Relativamente a tali contratti è doveroso precisare che:
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nel caso in cui la polizza malattia o infortuni sia finalizzata a garantire un risarcimento anche in caso di invalidità inferiore al 5%, la detrazione spetta solo con riferimento alla parte del premio relativo alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5%; detta quota (in valore assoluto o percentuale) deve essere indicata separatamente nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all’assicurato;
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rimangono comunque escluse dalla detrazione le somme versate per garantire la copertura del rischio di invalidità temporanea, anche se totale.
Possono usufruire della detrazione del 19%, anche i premi riconducibili a polizze contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana come camminare o alimentarsi autonomamente (polizze long term care).
L’art. 15 co. 2 primo periodo del TUIR stabilisce, inoltre, che, le spese in argomento sono detraibili anche se sono state sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. figli) e spettano:
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sia nel caso in cui il familiare fiscalmente a carico sia solo l'”assicurato”, mentre il “contraente” è il soggetto di cui è fiscalmente a carico;
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sia nel caso in cui il familiare fiscalmente a carico risulti sia come “contraente” che come “assicurato”, poiché, anche in tale caso, l’onere economico è sopportato dal soggetto di cui è a carico.
I premi in esame risultavano detraibili – fino al periodo d’imposta scorso (anno 2012 redditi 2013) – per un importo complessivo non superiore ad €1.291,14. La detrazione massima ottenibile risultava, quindi, essere pari ad € 245,32 ( € 1.291,19* 19%).
Come anticipato in premessa, l’art. 12 del DL 31.8.2013 n. 102 ha previsto una netta riduzione dell’importo detraibile di 1.291,14 euro in esame, portando lo stesso ad € 630,00, per il periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2013 e ad € 230,00 euro, a decorrere dal periodo d’imposta successivo ( periodo d’imposta 2014). La detrazione massima ottenibile risulterà, quindi, essere pari a € 119,70 ( € 630* 19%) già dal corrente periodo d’imposta e pari ad € 43,70 ( € 230*19%), dal periodo d’imposta in corso al 01.01.2014. Al riguardo, occorre evidenziare, però, la problematica connessa alla retroattività della disposizione che, in “deroga” a quanto stabilito dallo Statuto dei diritti del contribuente, ha disposto la riduzione per la detrazione dei premi assicurativi con effetto già dal 2013, rilevando, così, anche per i premi versati nei primi mesi del corrente anno.
3 ottobre 2013
Sandro Cerato