Società estinte e rapporti debitori pendenti

si sta facendo particolarmente sentire il problema dei rapporti debitori (soprattutto fiscali) rimasti pendenti dopo la cancellazione della società dal registro delle Imprese: quali conseguenze possono esserci per soci, amministratori e liquidatori?

Con l’Ordinanza n. 198 del 17 luglio 2013 (ud. 3 luglio 2013) la Corte Costituzionale ha confermato, in materia di società estinte, il pensiero espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

 

L’ordinanza della Consulta

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2495 c.c. e 328 c.p.c., “nella parte in cui non prevedono, in caso di estinzione della società per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese, che il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato”.

La Corte Costituzionale, nel richiamare e far proprie le argomentazioni della Cassazione a SS.UU. (nn. 6070 e 6071 del 2013), rileva che la disposizione dell’art. 110 c.p.c. (come già affermato anche da Cass. 6 giugno 2012, n. 9110), contempla non solo la “morte” (come tale riferibile unicamente alle persone fisiche), ma altresì qualsiasi “altra causa” per la quale la parte venga meno, “e dunque risulta idonea a ricomprendere anche l’ipotesi dell’estinzione dell’ente collettivo”.

Pertanto, “se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall’art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci”.

 

I principi espressi dalla Cassazione a SS.UU.

Ricordiamo, sinteticamente, i principi espressi con la sentenza n.6070 del 12 marzo 2013, della Corte di Cassazione, a SS.UU. , che costituiscono delle vere e proprie linee guida da seguire sia per i contribuenti che per gli uffici.

  • I debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi si trasferiscono “in capo a dei successori…, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati”.

  • Anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale viene “a determinarsi un analogo meccanismo successorio.

  • Una società non più esistente, perché cancellata dal registro delle imprese, non può validamente intraprendere una causa, nè esservi convenuta.

  • Qualora la cancellazione intervenga a causa già iniziata è inammissibile l’impugnazione proposta dalla società estinta, così come di quella proposta nei suoi confronti; nei processi in corso, anche se non siano stati interrotti per mancata dichiarazione dell’evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 c.p.c., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo. La “perdita della capacità di stare in giudizio” è, infatti, inevitabile conseguenza della sopravvenuta estinzione dell’ente collettivo che sia parte in causa.

  • L’esigenza di stabilità del processo, che eccezionalmente ne consente la prosecuzione pur quando sia venuta meno la parte, se l’evento interruttivo non sia stato fatto constare nel modi di legge, deve considerarsi limitata al grado di giudizio in cui quell’evento è occorso, in difetto di indicazioni normative univoche che ne consentano una più ampia esplicazione. “Viceversa, è principio generale, condiviso dalla giurisprudenza di gran lunga maggioritaria, quello per cui il giudizio d’impugnazione deve sempre esser promosso da e contro i soggetti effettivamente legittimati, ovvero, come anche si usa dire, della ‘giusta parte’… Non appare davvero un onere troppo gravoso – nè tanto meno un’ingiustificata limitazione del diritto d’azione, a fronte dell’esigenza di tutelare anche i successori della controparte, che potrebbero essere ignari della pendenza giudiziaria – quello di svolgere, per chi intenda dare inizio ad un nuovo grado di giudizio, i medesimi accertamenti circa la condizione soggettiva della controparte che sono normalmente richiesti al momento introduttivo della lite. L’evento estintivo del quale qui si sta parlando, ossia la cancellazione della società dal registro delle imprese, è oggetto di pubblicità legale. Salvo impedimenti particolari (sempre in teoria possibili, ma da dimostrare di volta in volta ai fini di un’eventuale rimessione in termini), non appare quindi ammissibile che l’impugnazione provenga dalla – o sia indirizzata alla – società cancellata, e perciò non più esistente, giacchè la pubblicità legale cui l’evento estintivo è soggetto impone di ritenere che i terzi, e quindi anche le controparti processuali, ne siano a conoscenza; emergono appieno, in questo caso, le già accennate esigenze di tutela del successore che sono a base tanto dell’istituto dell’interruzione quanto del principio per cui il giudizio d’impugnazione deve esser sempre instaurato nei confronti della ‘giusta parte’, cui soltanto ormai fa capo il rapporto litigioso”.

  • quando l’impugnazione non sia diretta nei confronti della “giusta parte“, o non provenga da essa, “l’impugnazione medesima dev’essere dichiarata inammissibile”.

 

Principi riaffermati dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8596 del 9 aprile 2013, la quale riafferma il pensiero espresso a SS.UU. (n. 6070/2013), secondo cui che in tema di società di capitali, “la cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, nel caso in cui tale adempimento, così come è accaduto nel caso di specie, abbia avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore dell’art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che, modificando l’art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un’espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l’affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all’epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 l’estinzione opera solo a partire dalla predetta data. Peraltro, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ., come modificato dall’art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1° gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore. (Sez.Un. 4060/2010)”. La cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale. “Ne consegue che, nei processi in corso, anche se essi non siano interrotti per mancata dichiarazione dell’evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo, (v. Cass.n.9110/2012)”.

 

 

25 settembre 2013

Francesco Buetto