Registro dei revisori: gli ultimi chiarimenti per i sindaci supplenti

è iniziato lo sprint per comunicare i dati relativi alla formazione del registro dei revisori legali: gli iscritti come sindaci supplenti devono fare estrema attenzione a come compilare i dati

Con la determina del 21.06.2013, pubblicata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, sono state fissate le modalità di trasmissione delle comunicazioni relative alla gestione del Registro dei revisori legali, dando avvio alla fase di prima “formazione” del predetto registro. Successivamente, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (circolare 7.8.2013 n. 34) ha affrontato alcune problematiche inerenti la trasmissione telematica delle informazioni relative al Registro Revisori legali dei conti (art. 17 del DM 145/2012).

In primo luogo, viene chiarito che, i soggetti destinatari di tale adempimento (persone fisiche e società di revisione già iscritti nel Registro dei revisori legali, ivi compreso il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze) sono tenuti a prender parte, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della determina del 21.06.2013, ovvero entro il prossimo 23 settembre 2013, alle operazioni di “prima formazione”, le quali consentiranno di aggiornare ed integrare il contenuto informativo del vecchio registro dei revisori contabili alle nuove disposizioni.

Importanti precisazioni vengono fornite, inoltre, in merito alla posizione dei revisori inattivi e della relativa opzione per l’iscrizione nell’apposita sezione del registro (sezione inattivi). Nel documento in esame viene specificato che il revisore inattivo non può svolgere la funzione di dominus per l’attività di tirocinio prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 39/2010, ma resta comunque iscritto al Registro dei revisori legali, conservando l’anzianità di iscrizione e soggetto al pagamento del contributo annuale previsto dall’art. 21, c. 8, del medesimo Decreto Legislativo. Inoltre, viene segnalato che, a regime (ovvero dopo la prima fase di istituzione del registro dei revisori), sono iscritti d’ufficio nella Sezione dei revisori inattivi, i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione legale, ovvero non hanno collaborato ad un’attività di revisione legale in una società di revisione legale. Parimenti, sono iscritti nella Sezione dei revisori inattivi, i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che ne fanno richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze, previa presentazione di una dichiarazione nella quale si attesti di non avere in corso incarichi di revisione legale, ovvero collaborazioni di revisione in una società di revisione legale.

Quanto ai revisori attivi, viene ribadito che detti professionisti, a dispetto dei revisori inattivi, sono soggetti all’obbligo formativo e al controllo di qualità, da parte della competente autorità vigilante, ovvero al pagamento del contributo annuale commisurato “all’ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l’integrale copertura del costo del servizio“.

Tali revisori sono, inoltre, tenuti a comunicare al MEF, al fine dell’aggiornamento delle informazioni contenute nel registro dei revisori legali, tutti gli incarichi di revisione legali assunti presso soggetti per i quali è previsto, in base al Codice Civile o altra disposizione normativa, che i conti annuali e consolidati siano sottoposti al controllo legale di un professionista iscritto in apposito Registro. Ne consegue che, ai fini del transito e della permanenza nella sezione attivi, non sono quindi da considerare assimilabili alla “revisione legale”, tutte le attività consistenti nel rilascio di pareri, attestazioni e perizie, quali ad esempio le relazioni sulle fusioni, ovvero l’emissione di pareri in qualità di esperto ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-sexies del Codice Civile, le quali non dovranno essere comunicate al registro. Inoltre, con un cambio di posizione rispetto alle risposte fornite dall’helpdesk del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la circolare in commento precisa che devono essere comunicati anche gli incarichi in qualità di componente supplente dell’organo di controllo al quale è affidato, ai sensi dell’art. 2409-bis o dell’art. 2477 del Codice Civile, dallo statuto societario, l’incarico della revisione legale dei conti. Rammentiamo, infatti, che, nel recente passato, era stato sostenuto che il sindaco supplente dovesse comunicare l’incarico solo qualora subentrasse come effettivo, altrimenti l’incarico non avrebbe dovuto essere comunicato.

Ora, per effetto dell’importante precisazione, anche gli incarichi da sindaco supplente (ovviamente con la revisione legale) rilevano ai fini dell’iscrizione nel registro dei revisori attivi, con tutto quanto ne consegue in termini di obblighi formativi dell’iscritto e di controllo di qualità, previsti rispettivamente dall’art. 5 e dall’art. 20 del citato DLgs. 39/2010. Sono esclusi, invece, dalla comunicazione al MEF, gli incarichi di revisori dei conti degli enti ed organismi pubblici poiché, per tale attività, non si può propriamente parlare di revisione legale dei conti.

Nella circolare in commento, viene infine specificato che, nella comunicazione dal inviare al MEF, occorrerà indicare, per ciascun incarico, la durata e i relativi corrispettivi. Quanto alla durata, occorrerà specificare sia la data di inizio incarico sia la data di scadenza (individuata in via presuntiva nella data di fine esercizio finanziario oggetto di revisione) avendo cura di comunicare tempestivamente la data di effettiva cessazione dell’incarico medesimo. Per quanto concerne i corrispettivi, invece, detti importi andranno inseriti al lordo e in ragione d’anno e riferiti alla sola attività di revisione (e non anche all’attività di componente del collegio sindacale). Peraltro, devono essere indicati i soli corrispettivi effettivamente “realizzati dagli iscritti” , ovvero i compensi erogati direttamente al revisore: non vanno indicati, quindi, eventuali compensi soggetti al regime della “onnicomprensività”.

 

16 settembre 2013

Sandro Cerato