Multe stradali low cost per chi paga entro pochi giorni dalla violazione

il Codice della Strada è oggetto, nel corso della corrente Legislatura, di una profonda rivisitazione, attraverso un apposito DDL approvato di recente dal Governo, unitamente ad un disegno di legge di iniziativa parlamentare al vaglio delle Commissioni ed un emendamento al decreto-legge “del fare”, recentemente approvato dal Parlamento, che prevedono misure premianti verso comportamenti “virtuosi” da parte dei trasgressori, con “sconti” per chi definisce rapidamente il contendere per chi paga rapidamente

 

  1. Premessa.

Si è molto parlato negli ultimi periodi di talune modifiche al Codice della Strada che consentirebbero una riduzione della sanzione in caso di pagamenti “rapidi”, una specie di “multa low cost”, evitando da un lato il contenzioso e dall’altro agevolando i comportamenti “virtuosi” da parte dei trasgressori.

Da un punto di vista legislativo, ci si riferisce alla proposta di legge, d’iniziativa parlamentare, concernente talune modifiche all’articolo 2021 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 2852, in materia di pagamento delle sanzioni.

In particolare si rinvia all’atto Camera 997, assegnato alla IX Commissione Trasporti, in sede referente, il 27 maggio 2013, con richiesta di parere della I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e VI Finanze, con esame iniziato il 5 giugno 2013.

 

  1. La proposta di iniziativa parlamentare.

L’articolo 202 “Pagamento in misura ridotta” prevede che per le violazioni per le quali il codice della Strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

Orbene, con le modifiche proposte, tale somma è ridotta del 20 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Il comma 2 prevede, poi, che il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario.

In tal senso, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.

Nella nuova versione vengono previsti, quale modalità di pagamento, anche gli strumenti di pagamento elettronico.

Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il conducente, in deroga dal quanto sopra previsto, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta del 20 per cento.

L’agente dovrà trasmettere il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

Conseguentemente sono apportate modifiche anche al comma 2 bis con riferimento a talune specifiche violazioni commesse nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose.

Il provvedimento rimanda infine a due decreti ministeriali alcune regolamentazioni specifiche, in particolare prevede che:

  1. il Ministro dell’interno, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico;

  2. con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con quelli della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti; dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, sempre senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo della medesima, escludendo l’addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.

  1. Nel decreto-legge “del fare”.

Il contenuto della proposta normativa è stato poi trasfuso, con talune modifiche, nel decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il c.d. decreto “del fare” – Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, in Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2013 n. 144, durante l’esame in prima lettura alla Camera dei Deputati, grazie alla proposta emendativa 20.23, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18 luglio 2013, che ha inserito il comma 5 bis nell’articolo 20 prevedendo in sintesi:

    • la riduzione del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio.

La riduzione non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo;

    • il pagamento con strumenti elettronici.

Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta del 30 per cento.

Il Senato ha, poi, modificato il comma 5 bis così come introdotto dalla Camera, eliminando la disposizione che consentiva il pagamento in misura ridotta anche nel caso in cui il trasgressore non sia incorso, per il periodo indicato, in violazioni di norme di comportamento dalle quali derivino decurtazioni del punteggio della patente.

In sintesi mentre il testo licenziato alla Camera prevedeva due casi per il beneficio della sanzione ridotta, quello approvato dal Senato prevede tale possibilità solo se il pagamento avviene entro i 5 giorni.

La Camera dei Deputati in seconda lettura ha, infine, approvato definitivamente il decreto-legge così come licenziato dal Senato.

Il Ministro dell’Interno, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico.

Con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con i Ministri della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Economia e delle Finanze e per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo della posta medesima, escludendo l’addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.

Il decreto-legge convertito, con modificazioni, dal Parlamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013 n. 194, Supplemento ordinario n. 63.

 

  1. La riforma del Codice della Strada.

Ad adiuvandum, l’intervento è da porre, poi, in relazione al D.D.L., recante delega al Governo per la riforma del Codice della Strada, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio.

Il testo vigente del Codice, oramai forse non più “nuovo” se non per definizione, ed oggetto – tra l’altro – di innumerevoli interventi di modifica, consta di ben 240 articoli, a cui si aggiungono i 408 del Regolamento di esecuzione.

Il D.D.L., si legge nel comunicato stampa n. 16 della Presidenza del Consiglio, si prefigge non solo la razionalizzazione dei numerosi interventi legislativi sulla materia succedutisi nel tempo, ma anche un intervento di “manutenzione normativa”.

All’esito di tale intervento normativo, il codice comprenderà solo alcune disposizioni generali e, con riferimento ai conducenti, le prescrizioni comportamentali e le relative sanzioni: un testo breve, comprensibile per tutti e non solo per gli addetti ai lavori, e sicuramente non meno efficace sotto il profilo della certezza del diritto e della tutela della sicurezza stradale”.

Il disegno di legge, in sintesi, indica i criteri direttivi per la riscrittura delle disposizioni che dovranno essere contenute nei decreti legislativi modificativi dell’attuale codice e prevede la delegificazione di quelle materie che, in ragione dell’esigenza di un continuo adeguamento alla normativa comunitaria, meglio si prestano ad essere regolamentate in fonti di natura secondaria o amministrativa, in modo da poter intervenire sulle stesse con procedure celeri e tempestive.

 I principali interventi, si apprende ancora dal comunicato stampa, riguardano:

  • la revisione della disciplina sanzionatoria, con espressa previsione di specifiche misure di premialità in relazione a comportamenti virtuosi nonché, in continuità con quanto previsto (in fase di conversione) nel decreto-legge “del fare”, misure di riduzione delle sanzioni in caso di pagamento entro tempi ristretti;

  • l’introduzione, anche con riferimento ai conducenti minori di età, dell’istituto della patente a punti, al fine di intervenire celermente  e preventivamente nell’educazione stradale dei giovani utenti della strada;

  • la previsione, che accoglie la richiesta dall’Associazione Vittime della Strada, di un coordinamento tra procedimento amministrativo e procedimento penale, al fine di evitare che le misure amministrative cautelari di sospensione della patente di guida perdano efficacia prima della definizione del procedimento penale.

In tale modo chi è colto alla guida di un’autovettura sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e/o di alcool, non potrà riottenere la patente fino a quando non è definito il procedimento penale;

  • l’inasprimento delle sanzioni per i comportamenti ritenuti particolarmente pericolosi per la sicurezza stradale e nei confronti dei recidivi;

  • la semplificazione burocratica nella presentazione dei ricorsi avverso le sanzioni amministrativi distinguendo chiaramente gli ambiti di competenza tra ricorsi amministrativi (dinanzi al Prefetto) e giurisdizionali (dinanzi al Giudice di Pace);

  • l’adozione di misure di tutela dell’utenza debole, anche con riguardo a sistemi di maggiore visibilità notturna per i ciclisti;

  • le disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete stradale ed autostradale in presenza di condizioni atmosferiche particolarmente proibitive, spesso causa di gravi disastri stradali e fenomeni di paralisi e congestione del traffico;

  • la progettazione e costruzione di strade più sicure con espressa previsione di una moderna segnaletica e la creazione di infrastrutture ed arredi finalizzati anche alla sicurezza degli utilizzatori a due ruote;

  • l’introduzione di disposizioni atte a favorire l’istallazione e la diffusione di sistemi telematici applicati ai trasporti ai fini della sicurezza della circolazione e in un’ottica di semplificazione delle procedure di accertamento delle violazioni.

  1. Commento.

Il Codice della strada è stato, nel tempo, più volte modificato, in particolare attraverso un inasprimento delle sanzioni, in ultimo con la legge 29 luglio 2010, n. 120.

La modifica, come visto, interviene sul testo consentendo una riduzione:

  • del 20 per cento, con riguardo al testo del disegno di legge;

  • del 30 per cento, con riguardo al testo emendato del decreto legge,

dell’importo delle sanzioni per violazione del codice della strada, qualora il pagamento sia effettuato entro cinque giorni.

La ratio è da ricercare nella volontà di affiancare all’inasprimento delle norme sanzionatorie attuato tramite la legge 120 del 2010, una disposizione che svolga da volano verso comportamenti virtuosi, quali, appunto il pagamento della sanzione in tempi estremamente ravvicinati.

Il testo prevede, poi, la possibilità di pagamento delle sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronici e la notificazione dei verbali di accertamento tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo della posta medesima.

Prevede, infine, la stipula di convenzioni con banche, con le Poste e con altri intermediari finanziari, al fine di favorire la diffusione dei pagamenti attraverso la moneta elettronica.

Da un punto di vista deontologico, forse maggiori riflessioni andrebbero fatte con riguardo alla natura virtuosa dei comportamenti premiati dalla norma, anzi, forse, la possibilità di “chiudere il conto” con un significativo “sconto” potrebbe in qualche modo “assottigliare” il livello di attenzione degli automobilisti.

Sul punto interessante appare il commento, nella IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei Deputati, nella seduta del 5 giugno 2013, laddove l’onorevole DELL’ORCO giudica poco educativo applicare uno sconto in caso di pagamento anticipato delle sanzioni, che “sembra essere, più che un messaggio culturale volto al rispetto delle regole, un messaggio di marketing da grande distribuzione, che offre ai cittadini più abituati a commettere violazioni del codice una multa gratis su cinque”!.

In conclusione, con l’approvazione del decreto legge “del fare” in vigore il 21 agosto 2013 sono vigenti le modifiche al codice della strada inserito con l’emendamento 20.2, va da sé che il disegno di legge, attualmente all’esame presso la Camera dei Deputati, sia destinato alla non approvazione o ritiro, salvo diversi intendimenti della Commissione referente in un’ottica migliorativa (e riflessiva!) del testo licenziato dalla legge di conversione.

 

3 settembre 2013

Fabrizio Stella

1Art. 202Pagamento in misura ridotta, nella versione antecedente la modifica apportata dalla legge in esame: “1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. 2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All’uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario. 2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L’agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. 2-ter.  Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l’agente accertatore dipende. 2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis. 3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dell’identificazione. 3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni”.

2Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114.

3Emendamento, di iniziativa dell’On. Meta più altri, 20.2:Aggiungere, in fine, i seguenti commi:5 bis. Al fine di garantire l’efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada e l’effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all’articolo 202 del codice della strada, di 285, e successive modificazioni, cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell’articolo 126-bis. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»; b)al comma 2: 1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»; 2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico”; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L’agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo»; d)al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l’agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico»; e)al comma 2-ter le parole: «alla metà del massimo» sono sostituite dalle seguenti: «al minimo». 5 ter. Il Ministro dell’interno, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall’articolo 202 del 285, come codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. modificato dal comma 5-bis del presente articolo. 5 quater. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice 285, tramite della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo della posta medesima, escludendo l’addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi”.