Le novità in tema di SRL: le nuove SRL ordinarie e semplificate

il D.L. per il rilancio del mercato del lavoro è andato ad aggiornare la normativa in tema di SRL ridefinendo le differenze fra quelle ordinarie e quelle semplificate (abrogando le SRL a capitale ridotto) e dando la possibilità di costituire anche srl ordinarie con capitale inferiore a 10.000 euro

La legge di conversione del DL 76/2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 23 agosto 2013, ha apportato rilevanti modifiche, non solo con riferimento alle Srl semplificate, ma è intervenuta modificando sensibilmente l’impianto normativo delle Srl ordinarie. Prima di entrare nel merito delle anzidette novità è bene precisare che, a seguito della conversione in legge del citato DL 76/2013, sono state abrogate le Srl a capitale ridotto, stante l’avvenuta equiparazione delle stesse con le Srl semplificate: le Srl a capitale ridotto (già iscritte al registro delle imprese alla data di entrata in vigore del presente decreto) dovranno assumere, peraltro, per espressa previsione normativa, la qualifica di “società a responsabilità limitata semplificata”.

Tornando alle novità apportate, è stato eliminato, all’interno dell’art. 2463-bis c.c., il requisito anagrafico per poter partecipare ad una srl semplificata: viene previsto, infatti, che tale modello societario possa essere costituito da tutte le persone fisiche, purché maggiorenni.

A seguito dell’abrogazione del limite anagrafico, vengono anche meno i limiti di circolazione delle partecipazioni societarie, ovvero viene eliminato il divieto di cedere le quote a soggetti di età superiore ad anni 35. Rimane, confermato, invece, il vincolo preesistente circa l’insuscettibilità della Srl semplificate ad avere soci diverse dalle persone fisiche e ciò sia in sede di costituzione sia nel corso della vita della società: i soggetti diversi dalle persone fisiche non possono, pertanto, partecipare ad una Srl semplificata né per acquisto di quote né per effetto di operazioni come aumenti di capitale, fusioni e scissioni.

Importanti modifiche riguardano, anche, l’amministrazione di tale modello societario: gli amministratori della Srl semplificata non devono più, come accadeva anteriormente, essere anche soci della stessa. In sede di conversione in legge del decreto lavoro è stata, peraltro, definitivamente sancita la non modificabilità del modello standard di statuto(pubblicato in data 14 agosto 2012 in Gazzetta Ufficiale, ed in vigore dal 29 agosto 2012) da adottare per la costituzione della Srl semplificata. Pertanto, stabilendo che le clausole del predetto modello sono inderogabili, viene posta, in questo modo, la parola fine al controverso tema della modificabilità pattizia delle formule contenute nel regolamento ministeriale: chi vuole costituire la Srl semplificata deve tenersela così come delineata nella legge ed utilizzare il predetto modello standard di statuto che, a seguito delle novità appena commentate, dovrà essere opportunamente modificato. Chi vorrà, invece, costituire una Srl con capitale inferiore ad € 10.000, ma con statuto ad hoc, dovrà necessariamente utilizzare la nuova Srl ordinaria disegnata dalla legge di conversione del decreto 76/2013 che presenta, come principale innovazione, il fatto di poter avere il capitale sociale inferiore ad € 10.000 e non inferiore ad € 1, ma non solo.

In questo prototipo societario, a dispetto di quanto previsto per le Srl ordinarie (per intenderci quelle con capitale sociale non inferiore ad € 10.000):

  • non possono essere effettuati conferimenti diversi dal denaro e, pertanto, è fatto divieto di effettuare conferimenti in natura;

  • i conferimenti in denaro vanno versati interamente e nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della società; non è ammesso, quindi, il cosiddetto versamento “per centesimi“;

  • una somma pari a un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio deve essere imputata a riserva legale, e ciò fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto la soglia di € 10.000.

  • tale riserva legale può essere utilizzata solo per imputarla a capitale sociale o per copertura di eventuali perdite e deve essere sempre reintegrata in tutti i casi in cui risulta diminuita per qualsiasi ragione.

Peraltro, con una modifica all’art. 2464 c.c., viene disposta, per tutte le Srl ordinarie, l’abolizione del versamento in banca del capitale iniziale: per effetto della conversione in legge del decreto lavoro i “centesimi” devono, infatti, essere affidati ai neo nominati amministratori.

Ad ogni modo, è bene precisare che, la Srl ordinaria con capitale inferiore ad € 10.000 non può usufruire delle esenzione delle spese di costituzione e della gratuità dell’intervento notarile, come previsto, invece, per le srl semplificate, che adottano il suddetto modello standard di statuto e di atto costitutivo. Peraltro, le srl ordinarie con capitale inferiore ad € 10.000 possono essere costituite da tutti i soggetti (sia persone fisiche che giuridiche), purché il conferimento iniziale del capitale sociale sia eseguito interamente in denaro.

Non vi sono, infine, clausole di intrasferibilità legali delle partecipazioni, se non quelle indicate dai soci in sede di costituzione della società.

 

10 settembre 2013

Sandro Cerato