Adempimenti fiscali per i beni dati in uso ai soci e finanziamenti alla società

il Legislatore ha introdotto una speciale disciplina riguardante i beni aziendali dati in uso ai soci di società commerciali ovvero ai familiari dell’imprenditore individuale, a fronte di un corrispettivo inferiore al valore di mercato: alcune valutazioni in vista della scadenza di dicembre

Il Legislatore(1), ha introdotto una speciale disciplina riguardante i beni aziendali dati in uso ai soci di società commerciali ovvero ai familiari dell’imprenditore individuale, a fronte di un corrispettivo inferiore al valore di mercato(2).

La stessa Agenzia delle Entrate lo scorso 2 agosto ha pubblicato i decreti attuativi con cui sono state fornite le specifiche tecniche per l’invio della comunicazione avente ad oggetto i beni di cui sopra ed i finanziamenti e/o le capitalizzazioni effettuate dai soci/familiari dell’imprenditore all’impresa(3). L’invio per il 2012 deve avvenire entro il 12 dicembre 2013.

Sia l’invio dei dati relativi ai beni dati in godimento ai soci, sia quello relativo ai

finanziamenti/capitalizzazioni concessi alla società, permette all’Agenzia delle entrate di ricostruire in maniera sintetica il reddito delle persone fisiche.

Difatti, tali dati vanno a confluire insieme a molti altri (si pensi, ad es., a quelli relativi alle movimentazioni finanziarie) all’interno dell’Anagrafe tributaria al fine di creare liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.

 

 

Beni dell’impresa in godimento ai soci e finanziamenti dei soci a favore dell’impresa

Il Legislatore ha introdotto delle penalizzazioni (anche se intese a contrastare l’occultamento di capacità contributiva) riguardanti sia la società concedente sia il socio/familiare che utilizza i beni aziendali per finalità extra-imprenditoriali.

Da una parte, la società (o l’imprenditore individuale), nel caso metta a disposizione del socio/familiare un bene aziendale a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale, è tenuta a recuperare a tassazione sia i costi d’acquisto sia quelli di manutenzione del bene, proporzionalmente all’eccedenza del valore normale rispetto al corrispettivo pagato dal socio/familiare.

Dall’altra, quest’ultimo dovrà tassare tale eccedenza quale reddito diverso in Unico. Ciò per effetto dell’aggiunta della lett. h-ter), al comma 1, dell’art. 67 del TUIR.

Peraltro, è stato previsto che sia i beni dati in uso ai soci/familiari dell’imprenditore sia i finanziamenti e/o le capitalizzazioni fatte dai soci alla società, vadano comunicati all’Anagrafe tributaria; ciò al fine di poter consentire all’Agenzia delle Entrate la ricostruzione sintetica del reddito del contribuente.

Per tale motivo, con i Provvedimenti n. 94902/2013 e n. 94904/2013, l’Agenzia delle entrate ha diffuso le modalità ed i termini per l’effettuazione della suddetta comunicazione.

 

 

 

Comunicazione dei beni dati in uso ai soci

Il Provvedimento n. 94902/2013 è quello che si occupa della comunicazione riguardante i beni dati in uso ai soci/ familiari dell’imprenditore individuale.

Oggetto dell’invio sono solo i beni dati in uso da parte di soggetti esercenti attività d’impresa (escluse quindi le società semplici).

La comunicazione può essere fatta in alternativa o dall’impresa concedente ovvero dal socio o dal familiare dell’imprenditore.

L’Agenzia delle entrate (mutando orientamento) sostiene che la comunicazione va inviata all’Anagrafe tributaria solo se sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.

In pratica, quindi, l’obbligo di comunicazione si avrà solo unitamente all’obbligo di compilazione del quadro RL (del Modello Unico) da parte dell’utilizzatore persona fisica, ai fini della tassazione da parte di questi del reddito diverso connesso al differenziale tra corrispettivo e valore di mercato del diritto di godimento.

Pertanto, coloro che procederanno all’invio della comunicazione, dovranno monitorare l’esatta compilazione della dichiarazione dei redditi del socio/familiare utilizzatore, ciò poiché l’Agenzia delle entrate tramite un semplice incrocio di dati procederà, se del caso, a contestare l’omessa dichiarazione del reddito diverso in capo a quest’ultimo.

Deve essere comunicato ciascun bene oggetto di godimento da parte del socio/familiare, anche se il bene stesso sia stato concesso in godimento in periodi d’imposta precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo nell’anno di riferimento della comunicazione.

A tal fine, si evidenzia che, a regime, la comunicazione deve essere fatta entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura dell’anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.

Per il solo anno 2012, la comunicazione andrà inviata entro il 12 dicembre 2013.

La comunicazione deve contenere tutta una serie di elementi, quali gli estremi identificativi del concedente e dell’utilizzatore, il corrispettivo versato, il valore di mercato del bene, e così via.

 

 

Esclusioni oggettive (Provvedimento n. 94902/2013)

L’Agenzia delle entrate ha indicato le esclusioni oggettive, al verificarsi delle quali non occorre eseguire alcun invio all’Anagrafe tributaria.

Pertanto, non devono essere comunicati:

– I beni concessi in godimento agli amministratori (o all’imprenditore individuale);

i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del TUIR;

i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento ad enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;

i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore;

i beni contenuti nella categoria “altro” del tracciato record allegato al provvedimento in commento, il cui valore sia non superiore a e 3.000, al netto dell’Iva.

 

 

Semplificazioni per i contribuenti

L’Agenzia delle entrate ha confermato l’esenzione dalla comunicazione in merito all’assegnazione che l’imprenditore individuale fa a sé stesso del bene aziendale, venendo altresì esentata l’assegnazione di beni dati in godimento agli amministratori soci.

In tale ultimo caso, peraltro, l’esenzione si ha comunque, non essendo necessaria, ai fini della stessa, come invece viene richiesto per i soci dipendenti o lavoratori autonomi, l’avvenuta tassazione del differenziale tra corrispettivo annuo del godimento del bene e valore annuo di mercato del diritto medesimo.

 

 

Modalità di trasmissione dei dati

La comunicazione dei dati relativi ai beni dati in uso ai soci/familiari dovrà essere effettuata attraverso i consueti canali telematici Entratel o Fisconline, anche avvalendosi di intermediari abilitati.

Sarà possibile annullare ovvero sostituire la comunicazione precedentemente inviata, entro il termine di un anno dalla scadenza originaria per l’invio, che per

il 2012 si ricorda essere quella del 12 dicembre 2013.

 

 

Comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni

Infine, il Provvedimento n. 94904/2013 si occupa delle specifiche tecniche inerenti all’invio all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai finanziamenti e/o alle capitalizzazioni concessi dalle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore all’impresa.

A differenza di quanto previsto per la comunicazione dei dati relativi ai beni dati in uso ai soci, in questo caso non vi è alternativa tra socio/familiare e società/ditta individuale, in quanto obbligata alla comunicazione è solo quest’ultima.

Vanno comunicati solo i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate a decorrere dall’anno 2012 (esclusi quindi quelli in essere concessi in anni precedenti), di importo pari o superiore a € 3.600,00 per ciascuna tipologia di apporto.

La comunicazione va effettuata con riferimento ai dati delle persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore, che hanno effettuato nell’anno di riferimento finanziamenti e/o capitalizzazioni per importi superiori alla suddetta soglia.

Ad es., nel caso della società XY S.r.l., avente quattro soci persone fisiche, i quali nel corso del 2012 hanno effettuato ciascuno versamenti per € 3.500,00 a titolo di finanziamento soci ed € 3.500,00 a titolo di versamento soci in conto capitale, a fronte di un apporto totale nelle casse sociali di € 28.000,00, nulla dovrà essere comunicato all’Anagrafe tributaria.

 

 

Esclusioni oggettive (Provvedimento n. 94904/2013)

Sono esclusi dalla comunicazione tutti i dati relativi agli apporti già conosciuti dall’Amministrazione finanziaria. Come nel caso degli aumenti di capitale sociale, i cui dati sono già in possesso dell’Agenzia per effetto della registrazione fatta dal notaio della delibera dell’assemblea dei soci con cui è stato dato il via libera alla sottoscrizione.

Viceversa, vanno sempre comunicati i dati relativi ai finanziamenti soci “sopra soglia” formalizzati con lo scambio di corrispondenza; metodologia questa che, come noto, evita la tassazione del 3% di cui all’art. 9, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 131/1986, visto che in tali casi la registrazione scatta solo in caso d’uso.

 

 

Termini e modalità di comunicazione dei dati

Al pari della comunicazione dei dati relativi ai beni dati in godimento ai soci/familiari, anche per i finanziamenti/capitalizzazioni la comunicazione dovrà essere inviata attraverso i canali telematici Entratel/Fisconline, a regime, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni, per il solo anno 2012, entro il 12 dicembre 2013.

Parimenti, questa tipologia di comunicazione potrà essere annullata ovvero sostituita entro il termine di un anno dalla scadenza originaria valida per l’invio.

Restano dubbi riguardo la circostanza  se il contribuente, in presenza sia di beni dati in godimento ai soci/familiari sia di finanziamenti/capitalizzazioni concessi alla società/ditta individuale, debba presentare due distinte comunicazioni, ovvero ne possa presentare anche solo una cumulativa.

 

Vincenzo D’Andò

 

11 settembre 2013

 

Note:

1) Con i commi da 36-terdecies a 36-duodevicies dell’art. 2, del n. D.L. 138 del 13.8.2011, convertito dalla Legge n. 148/2011.

2) A tal fine si vedano i chiarimenti fatti dall’Agenzia delle entrate con le circolari n. 24/E/2012 e n. 25/E/2012.

3) L’invio per il 2012 deve avvenire entro il 12 dicembre 2013.