Accise queste sconosciute… una rassegna di tutti i recenti interventi normativi

con il termine di accisa si intende una imposizione indiretta gravante sulla produzione o sui consumi di prodotti energetici, alcole etilico, bevande alcoliche, energia elettrica e tabacchi lavorati; ecco una sintetica ma completa panoramica delle principali novità normative apportate tra la fine del 2012 ed il 2013

  1. Premessa.

Il 2013 si avvia, rapidamente, al suo naturale termine, ed a breve ci troveremo ad affrontare la legge di Stabilità per il 2014 che concluderà un anno economicamente difficile che ha – spesso – imposto al Legislatore Fiscale manovre di bilancio importanti ed incisive.

Da tale contesto non si è certamente sottratto il comparto delle accise, anzi, in ragione delle peculiarità del tributo, spesso tale imposizione è stata strumento e viatico per manovre di più ampio respiro coinvolgenti altri diversi settori economici.

Con questo elaborato si vogliono, anche se brevemente, affrontare le modifiche normative più importanti che hanno interessato il comparto tra la fine del 20121 e tutto il 20132.

 

  1. Le accise – peculiarità del tributo. Cenni.

Con il termine di “accisa” si intende una imposizione indiretta gravante sulla produzione o sui consumi di prodotti energetici, alcole etilico, bevande alcoliche, energia elettrica e tabacchi lavorati3.

Il comparto in esame è normativamente ed organicamente disciplinato dal D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, meglio noto come Testo Unico Accise (di seguito, T.U.A.), come da modifiche apportate dal D. Lgs. 29 marzo 2010, n.48, in vigore dal 1° aprile 2010.

L’obbligazione tributaria nasce all’atto della produzione o dell’importazione definitiva del prodotto sottoposto e viene assolta all’atto dell’immissione in consumo, economicamente traslata sul consumatore finale, in quanto incorporata nel costo complessivo.

Nel corso dell’attuale Legislatura, diverse sono state le modifiche apportate al comparto, attraverso modifiche di aliquote, esenzioni, formali o sostanziali come nel caso dell’introduzione di una specifica imposizione con riguardo alle sigarette elettroniche.

Esaminiamo di seguito i singoli interventi normativi attualmente in vigore.

 

  1. Decreto “Crescita bis”.

Un primo importante provvedimento è stato, verso la fine del 2012, il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, il c.d. “Crescita bis”, laddove l’articolo 34-sexies ha modificato l’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 504/95 prevedendo l’estensione del Privilegio del credito dell’Amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal T.U.A., a preferenza di ogni altro, ai crediti vantati dai titolari di licenza per l’esercizio di depositi commerciali di prodotti assoggettati.

Il provvedimento ha, poi, inserito il comma 1-bis all’articolo 1 del d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 riducendone la portata applicativa, circoscrivendo, in buona sostanza, il mantenimento dell’obbligo di emissione della bolla di accompagnamento, per la circolazione dei prodotti, alla sola fase di prima immissione in commercio.

 

  1. Scorte petrolifere4.

Il 22 dicembre 2012, il Governo ha approvato il decreto legislativo riguardante il sistema delle scorte petrolifere5, adeguando la normativa nazionale in recepimento della Direttiva 2009/119/CE del 14 settembre 2009.

Il provvedimento ha come fine ultimo il mantenimento di un livello minimo di scorte di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, adeguato per garantire un approvvigionamento affidabile e trasparente, anche prevedendo le procedure per far fronte alle situazioni di crisi, cercando, parallelamente, di rendere concorrenziali le strutture nazionali attraverso un’apertura della logistica oil al mercato.

Tra le novità più significative si segnala (finalmente) l’avvicinamento del sistema europeo (UE) con quello dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE), passando da due sistemi di gestione amministrativa (UE + AIE) ad uno integrato (AIE/UE).

 

  1. Legge Stabilità 2013.

Il 2012 si conclude con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, la c.d. Legge di Stabilità 2013, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Statoladdove diverse sono le modifiche apportate al comparto in esame:

      • sono state elevate a rango di norma primaria, dal 1° gennaio 2013, le aliquote di accisa già determinate dall’Agenzia delle Dogane6 con riferimento alla benzina con e senza piombo ed al gasolio usato nella carburazione, comportando così il superamento della disposizione di cui al comma 2, dell’articolo 15 del decreto legge n. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” intendendosi, quindi, interamente assorbiti gli effetti degli aumenti dell’accisa per il 20137;

      • è stato modificato l’articolo 21, comma 10, del TUA, laddove si prevede un’estensione degli obblighi di controllo alla circolazione intracomunitaria a taluni prodotti utilizzati come additivi per il prodotti energetici8, in attuazione della Decisione di Esecuzione n. 2012/209/UE della Commissione del 20 aprile 20129;

      • sono state fissate le condizioni per l’accertamento dei quantitativi da ammettere come impiego agevolato in agricoltura per il 2013 (di cui al punto 5, Tabella A, del TUA).

La norma ha previsto l’utilizzo, da parte delle Regioni, del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, con l’individuazione del limite massimo di estensione dei terreni agricoli e la riduzione del 10%, per tutto il 2013, del valore di riferimento dei consumi medi standardizzati di gasolio ammissibili al beneficio stesso.

      • con il comma 301 dell’articolo 1, sono state apportate modifiche anche al meccanismo di compartecipazione previsto per gli oneri del trasporto locale nelle regioni a statuto ordinario, sostituendo l’articolo 16 bis, del decreto legge n. 95/201210Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale11.

La norma prevede l’istituzione di un Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.

 

  1. Imposta di consumo sulle sigarette elettroniche12

Con l’articolo 11 del decreto-legge 76/2013 è stata istituita una apposita imposta di consumo, aliquota del 58,5%, sulle c.d. “sigarette elettroniche”, con riguardo ai prodotti succedanei dei tabacchi lavorati e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese parti di ricambio, che ne consentono il consumo, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

La normativa vincola la commercializzazione alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli13, rinviando la disciplina della distribuzione e vendita, consentita alle tabaccherie, compresi gli adempimenti amministrativi e contabili, ad un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

 

  1. Gasolio per coltivazioni in serra.

L’articolo 6 del decreto-legge 69/2013, il c.d. Decreto del fare ha previsto, per il periodo dal 1° agosto 2013 al 31 dicembre 2015, una aliquota pari a 25 euro per mille litri, con riguardo al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni in serra da parte di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale, nel caso in cui gli stessi, in sede di richiesta dell’assegnazione del gasolio, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare una progressiva riduzione dei consumi di gasolio14.

 

  1. Accisa sulla benzina e sul gasolio.

Le caratteristiche del tributo ben si adattano alle manovre economiche di tipo emergenziale adottate dal Legislatore fiscale negli ultimi anni, tale regime impositivo gode, in effetti, di alcune specifiche ed importanti prerogative:

      • l’accisa è indipendente dal valore o dal prezzo di vendita del prodotto sottoposto, essendo riferito al prodotto, diversamente dall’I.V.A., rimane infatti costante anche in presenza di fluttuazioni di valore o prezzo di vendita;

      • la base imponibile I.V.A. comprende la componente accisa, atteso il disposto dell’art. 13, c. 1, del DPR 633/72, laddove si prevede che “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e’ costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”, laddove nel concetto di “oneri” sono compresi quelli tributari, compresa, appunto, l’accisa;

      • le aliquote variano frequentemente, consentendo, di fatto, rapide manovre fiscali con la duplice finalità di recuperare con urgenza gettito erariale e realizzare efficaci politiche industriali e commerciali attraverso l’agevolazione o la disincentivazione di taluni comparti rispetto ad altri, anche attraverso una incidenza sui consumi.

In tale contesto le aliquote, di cui all’allegato I del T.U.A., con riguardo all’accisa sulla benzina, benzina con piombo e gasolio ad uso autotrazione, sono state aumentate, con decorrenza il 2014 dal decreto-legge n. 69/2013.

 

  1. Accisa sui prodotti alcolici.

Il T.U.A. sottopone ad accisa i prodotti alcolici e l’alcole etilico quando quest’ultimo supera l’1,2% in volume totale, da un punto di vista merceologica si indica con il termine “ANIDRO” la quantità di alcole puro contenuto, con quello di “IDRATO” la parte di acqua ed, infine, con grado alcolico la quantità anidra in percentuale sul volume complessivo.

Come noto, al variare della temperatura varia anche il volume di un liquido, per tale ragione occorre fare riferimento ad una temperatura di riferimento che, per i prodotti alcolici in genere, sono i 20 gradi centigradi, pur tuttavia, atteso che la variazione di volume per uno stesso intervallo di temperatura non è uguale per tutti i liquidi: al variare della stessa varierà anche la sua gradazione alcolica.

In tal senso occorre considerare un volume e grado apparente, riferendoci al volume e grado alcolico misurati alla temperatura ambiente, ed un volume e grado reale, riferendoci ai corrispondenti volume e grado alcolico computati alla temperatura di 20 gradi centigradi.

Ai fini dell’accisa viene sottoposto al regime delle accise solo l’alcole etilico contenuto nei prodotti alcolici, considerando base imponibili l’ettolitro anidro alla temperatura di riferimento.

Discorso diverso deve essere fatto con riguardo alla birra, laddove occorre fare riferimento al concetto di grado-plato, valore merceologico caratterizzante tale bevanda.

Nel corso dell’attuale Legislatura, il Governo, con l’articolo 25 del decreto-legge n. 104/2013, ha disposto una serie di aumenti delle aliquote di accisa scadenzate al 10 ottobre 2013; 1° gennaio 2014 e 1° gennaio 2015, nei confronti di: birra; prodotti alcolici intermedi ed alcole etilico15.

 

  1. Considerazioni.

Gli ultimi dodici mesi, da ottobre 2012 ad oggi, particolarmente intensi dal punto di vista della “produzione” normativa-fiscale, hanno profondamente inciso sul comparto delle accise, seguendo – pur tuttavia – sempre la via dello snellimento delle procedure e della liberalizzazione del mercato.

Con questo rinnovato, nel complesso, quadro normativo di riferimento, ci avviciniamo alla Legge di Stabilità 2014 dove, ci si augura, il Legislatore possa prevedere ancora spazi per ulteriori misure verso la semplificazione e la competitività.

 

28 settembre 2013

Fabrizio Stella

1 Per ulteriori osservazioni, si rinvia, dello stesso autore, a “Comparto delle Accise: le novità fiscali introdotte “a fine legislatura” in vigore dal 2013”, in questa rivista il 18 gennaio 2013.

2 Per ulteriori approfondimento nel comparto delle accise, si rinvia, dello stesso autore, in questa rivista, ad “Accise: estesi a tutto il comparto della distribuzione oil gli obblighi di comunicazione e trasparenza dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione”, il 23 marzo 2013; “Risoluzione n.17/E del 18 marzo 2013: IVA ‘agevolata’ per gli oli ed i grassi di origine animale e vegetale destinati alla combustione, il 4 aprile 2013”; “Energia Elettrica: nuovo regime di agevolazione per le aziende ‘ad alta densità energetica’”, il 24 aprile 2013; “Sviluppo occupazionale giovanile con la green economy: ancora in tempo per la presentazione delle domande”, il 4 maggio 2013; “Impianti distribuzione carburante: coordinamento, semplificazione ed armonizzazione comunitaria nella verificazione tecnica”, l’11 maggio 2013.

3 L’allegato 1 al D.Lgs 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.) riporta l’elenco dei prodotti assoggettati ad accisa e le aliquote vigenti.

4 Per un approfondimento, si rinvia, dello stesso autore, ad “Apertura nel mercato della logistica oil” ed a “Logistica oil: finalmente in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo sulle scorte petrolifere, licenziato, all’esame definitivo, dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2012. Il testo finale comprende ulteriori ‘aperture’ del mercato volute dal Parlamento”, in questa rivista rispettivamente il 24 dicembre 2012 ed il 23 febbraio 2013.

5 Comunicato stampa n. 62 della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Su proposta dei Ministri per gli affari europei e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti, il Consiglio ha approvato in via definitiva, dopo aver acquisito l’opinione delle Commissioni parlamentari competenti, un provvedimento che recepisce la direttiva europea del 2009 (n. 2009/119/CE) che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi”.

6 Determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 88789 del 9 agosto 2012.

7Art. 15Disposizioni in materia di accise:1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti aliquote di accisa di cui all’Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nelle misure sottoindicate: a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri; b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri; c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi; d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del testo unico richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.

3. Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai commi 1, lettera a), e 2, non si applica l’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1, lettera b), e 2, è rimborsato, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16”.

8 Si tratta dei prodotti di cui alla classificazione NC: 3811 11 10; 3811 11 90; 3811 19 00; 3811 90 00.

9 Relativa all’applicazione delle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ad alcuni additivi, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio (notificata con il numero C(2012) 2484).

10 Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, in Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O..

11 Sul punto, sia consentito il rinvio, dello stesso autore, ad “Accise: adeguato dalla Legge di Stabilità il meccanismo di compartecipazione al finanziamento del trasporto pubblico locale”, in il fisco n. 9/2013.

12 Sul punto mi sia consentito il rinvio all’approfondimento, anche dello scrivente, “Introdotta la tassazione delle Sigarette elettroniche: tra esigenze di copertura e tutela della salute”, in questa rivista il 3 luglio 2013.

13 Dal 1° dicembre 2012, ai sensi dell’articolo 23 quater del decreto-legge n. 95/2012, l’Agenzia delle Dogane ha incorporato l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, assorbendone funzioni e risorse, assumendo il nome di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

14Art. 6 – Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra: “1. A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto previsto dall’articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l’accisa al livello di imposizione, per l’anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell’assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

2. Ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l’accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al presente articolo è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all’articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008. 3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4 milioni di euro per l’anno 2013 e 34,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015 si provvede mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2002, n. 67, in misura tale da garantire la copertura finanziaria di cui al presente comma. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, viene disciplinata l’applicazione del presente articolo”.

15 Art. 25 – Disposizioni tributarie in materia di accisa: “1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell’Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure: a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato; b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro; c) alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro.

2. Per l’anno 2014 e poi a decorrere dall’anno 2015, le aliquote di accisa rideterminate dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al comma 3 del presente articolo.

3. Nell’Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure: a) a decorrere dal l° gennaio 2014: birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro; alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro. b) a decorrere dal 1° gennaio 2015: birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro; alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro.”