pubblichiamo un’interessante sentenza della CTP di Campobasso che spiega come va calcolato il contributo unificato in caso di ricorso cumulativo (sentenza massimata dal dott. Di Nardo)
- L’invito al pagamento emesso dall’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria contenente la richiesta di versare un maggiore contributo unificato è provvedimento che il contribuente ha facoltà di impugnare senza che questo pregiudichi l’impugnabilità successiva degli atti previsti dall’art.19 Dlgs.546/92.
- Nella carenza di disposizioni specifiche, atteso il generico rinvio di cui all’art.1 Dlgs.546/92, nel processo tributario la disciplina del ricorso cumulativo è posta dall’art.104 c.p.c. che impone l’osservanza dell’art.10/2 c.p.c. secondo il quale il valore della causa è determinato dalla somma delle domande proposte contro la stessa parte.
- È illegittima e altresì contrastante con i principi costituzionali dell’uguaglianza e della capacità contributiva l’interpretazione effettuata dal MEF nella Direttiva n.2/DGT del 14/12/2012 secondo la quale il contributo unificato nel ricorso cumulativo deve essere corrisposto in misura pari alla somma dei C.U. dovuti per ciascuno degli atti impugnati.
- Secondo il combinato disposto degli artt.9 e 13/6 TUSG e 12 comma 5 Dlgs.546/92 nel processo tributario il contributo unificato per il ricorso cumulativo deve essere calcolato in base al valore della lite che è costituito dalla somma dei tributi ( al netto di interessi, sanzioni ed accessori) oggetto degli atti impugnati o della somma delle sanzioni in caso di atti contenenti solo sanzioni.
Sentenza massimata dal dott. Di Nardo
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