Il contributo unificato in caso di ricorso cumulativo | Sentenza CTP Campobasso

pubblichiamo un’interessante sentenza della CTP di Campobasso che spiega come va calcolato il contributo unificato in caso di ricorso cumulativo (sentenza massimata dal dott. Di Nardo)

  1. L’invito al pagamento emesso dall’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria contenente la richiesta di versare un maggiore contributo unificato è provvedimento che il contribuente ha facoltà di impugnare senza che questo pregiudichi l’impugnabilità successiva degli atti previsti dall’art.19 Dlgs.546/92.
  2. Nella carenza di disposizioni specifiche, atteso il generico rinvio di cui all’art.1 Dlgs.546/92, nel processo tributario la disciplina del ricorso cumulativo è posta dall’art.104 c.p.c. che impone l’osservanza dell’art.10/2 c.p.c. secondo il quale il valore della causa è determinato dalla somma delle domande proposte contro la stessa parte.
  3. È illegittima e altresì contrastante con i principi costituzionali dell’uguaglianza e della capacità contributiva l’interpretazione effettuata dal MEF nella Direttiva n.2/DGT del 14/12/2012 secondo la quale il contributo unificato nel ricorso cumulativo deve essere corrisposto in misura pari alla somma dei C.U. dovuti per ciascuno degli atti impugnati.
  4. Secondo il combinato disposto degli artt.9 e 13/6 TUSG e 12 comma 5 Dlgs.546/92 nel processo tributario il contributo unificato per il ricorso cumulativo deve essere calcolato in base al valore della lite che è costituito dalla somma dei tributi ( al netto di interessi, sanzioni ed accessori) oggetto degli atti impugnati o della somma delle sanzioni in caso di atti contenenti solo sanzioni.

Sentenza massimata dal dott. Di Nardo

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