La responsabilità del socio unico di SRL

quando si costituisce una Srl con un solo socio, il regime della responsabilità del singolo socio è più stringente, soprattutto per quanto attiene al capitale sociale ed ai conferimenti

L’art. 2463 c. 1 del codice civile riconosce la possibilità di costituire la srl, oltre che mediante contratto, anche con atto unilaterale: in tal ultimo caso, la srl è unipersonale sin dalla data di costituzione (unipersonalità iniziale). E’ altrettanto possibile, però, che, nel corso della sua esistenza, la srl possa diventare unipersonale: tale ipotesi si verifica allorquando l’intero capitale sociale della società venga detenuto da un solo soggetto (unipersonalità sopravvenuta).

Peraltro, la normativa relativa alla società con socio unico trova applicazione anche nel caso in cui la partecipazione (rappresentante l’intero capitale) appartenga a più soggetti in un’unica comproprietà indivisa: al verificarsi della predetta situazione, ci sarà un unico diritto di intervento, un unico diritto di voto e un unico diritto di impugnativa da esercitarsi dai comproprietari congiuntamente per il tramite del rappresentante comune.

La srl unipersonale presenta le medesime caratteristiche e funziona nello stesso modo di una srl con pluralità di soci. Nello specifico, però, la srl unipersonale è dotata di un patrimonio sociale autonomo rispetto al patrimonio dell’unico socio, ma solo al verificarsi di determinate condizioni. Infatti, a tutela dei terzi, e per evitare un utilizzo distorto dell’istituto, la responsabilità limitata dell’unico socio è subordinata soltanto al ricorrere di precise condizioni in materia di conferimenti e adempimenti pubblicitari.

Quanto ai conferimenti, il soggetto che intende costituire una Srl unipersonale (con esclusivo apporto di denaro contante) deve, per espressa previsione normativa (art. 2464 c.4 c.c.), versare presso una banca, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, l’intero ammontare dei conferimenti in denaro. Rispetto alle srl ordinarie non è possibile, quindi, versare, in sede di costituzione, soltanto il 25% dei conferimenti in denaro, rinviando a successive date il versamento del restante importo.

Allo stesso modo, qualora dovesse venire meno la pluralità dei soci, e la srl pluripersonale dovesse diventare unipersonale, lʹart. 2464, c. 7,del codice civile concede 90 giorni di tempo all’unico socio sopravvenuto per versare i decimi mancanti (es. tra il 25% e il 100% dei conferimenti). Analogamente a quanto accade nell’ipotesi di costituzione con atto unilaterale, in sede di aumento del capitale sociale sottoscritto dall’unico socio (con conferimenti in denaro) è necessario che, all’atto della sottoscrizione, si provveda all’integrale versamento dei conferimenti e non del solo 25%, come invece possibile nelle srl pluripersonali (art. 2481-bis co. 5 c.c.).

Per poter beneficiare della limitazione della responsabilità al solo patrimonio sociale è altresì previsto, come detto, il rispetto di precisi obblighi pubblicitari, connessi alla situazione di unipersonalità della società di capitali. È prescritto, infatti, che, nel caso in cui l’intera partecipazione societaria appartenga ad un solo socio (o muta la persona dell’unico socio per trasferimento di tutte le quote da un soggetto ad un altro), gli amministratori devono, entro 30 giorni “dall’avvenuta variazione della compagine sociale”, depositare per l’iscrizione al Registro delle imprese una dichiarazione contenente le seguenti indicazioni: cognome e nome (o denominazione dell’unico socio), data e luogo di nascita (o lo Stato di costituzione), nonché l’indicazione del domicilio (o della sede legale) e della cittadinanza (art. 2470 c. 4 c.c.). Analoga dichiarazione deve essere effettuata, sempre a cura degli amministratori, anche quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci. In caso di inerzia dell’organo amministrativo, può provvedere al suddetto adempimento anche l’unico socio, ovvero colui che cessa di essere tale (art. 2470 c. 6 c.c.).

La mancata osservanza delle predette condizioni pregiudica – al socio unico – la possibilità di beneficiare del regime della limitazione della responsabilità al solo patrimonio sociale: al verificarsi di tale ipotesi, ed in caso di insolvenza della società, l’unico socio risponde illimitatamente delle obbligazioni sorte nel periodo in cui l’intero capitale è appartenuto allo stesso.

In buona sostanza, la responsabilità illimitata dell’unico socio necessita, in primo luogo, del presupposto dello stato di insolvenza della società; stato di insolvenza che, in ogni caso, non deve essere confuso con un temporaneo stato di difficoltà o il mero inadempimento di un’obbligazione. Successivamente, ai fini della responsabilità illimitata dell’unico socio, occorrerà verificare che:

  • il socio unico non abbia provveduto all’integrale versamento dei conferimenti dovuti sia in sede di costituzione (che di aumento del capitale sociale), o dei versamenti dovuti al venir meno della pluralità dei soci:

  • non sia stata depositata, presso l’ufficio del registro delle imprese, la dichiarazione degli amministratori contenente le indicazioni relative all’unico socio.

Bisogna prestare attenzione al fatto che, le predette condizioni sono tra loro alternative: è sufficiente, infatti, il verificarsi di una sola delle due condizioni per rendere il socio unico illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali. Peraltro, la responsabilità illimitata del socio unico ha carattere temporalmente limitato, in quanto si estende alle sole obbligazioni sorte nel periodo in cui sussiste l’unipersonalità e perdura fino a quando i conferimenti in denaro non siano integralmente effettuati, ovvero “fin quando” non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2470 del codice civile.

Ad ogni modo, al socio unico di società di srl, quando illimitatamente responsabile, non si applicano le norme che dispongono la dichiarazione in estensione del fallimento del socio illimitatamente responsabile di cui all’art. 147 c. 1 del RD 267/42: per l’estensione del fallimento occorre, infatti, che il socio sia illimitatamente responsabile e che l’ente sia costituito nelle forme e con le caratteristiche della società con soci a responsabilità illimitata (s.n.c. s.a.s, S.a.p.a.) in cui a rispondere delle obbligazioni sociali non è unicamente il patrimonio dell’ente ma, anche, quello dei singoli soci, al di là dei conferimenti effettuati. Tuttavia, a parere di chi scrive, il socio unico illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali ai sensi dell’art. 2462 c. 2 c.c. potrebbe accedere al novellato istituto della composizione della crisi da sovra indebitamento, regolamentato dalla Legge n. 3 del 27.01.2012, previsto per i soggetti che non sono soggetti alle disposizioni della Legge Fallimentare.

 

25 luglio 2013

Sandro Cerato