Le nuove regole per il praticantato professionale

nell’ottica di una maggior liberalizzazione del settore delle professioni ordinistiche sono state emanate dal Governo Monti nuove norme per regolare i tirocini professionali…

Al termine di un lungo processo di riforma delle professioni regolamentate, iniziato con il D.L. 138/2011 e successivamente integrato dal D.L. 1/2012, il legislatore ( DPR n. 137 del 7 agosto 2012) ha designato un quadro di riferimento teso a chiarire, tra l’altro, le modalità di svolgimento del tirocinio finalizzato all’accesso alle predette professioni ordinicistiche.

Occorre preliminarmente rammentare che, le modalità di svolgimento del tirocinio professionalizzante per l’accesso alla professione sono disciplinate dall’articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, successivamente modificato dai seguenti interventi normativi:

  • art. 33, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che ha ridotto da tre anni a diciotto mesi la durata massima del tirocinio;

  • art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 il quale ha previsto la possibilità che, per i primi sei mesi, il tirocinio possa essere svolto in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, sulla base di convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

In attuazione delle citate disposizioni, il DPR in commento precisa che il tirocinio consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del tirocinante ed è finalizzato a far conseguire a quest’ultimo le capacità necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa della professione: tra gli insegnamenti che devono essere impartiti al praticante, oltre a quelli strettamente riconducibili ai temi specialistici della professione, sono compresi, dunque, anche quelli attinenti alla gestione pratica di uno studio professionale. Ad ogni modo, per assicurare al tirocinante il massimo supporto possibile, viene fissato un tetto massimo di tre praticanti che possono essere accolti nello studio di un singolo professionista il quale, per poter assumere la funzione di dominus, deve possedere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’albo: è comunque riconosciuta la possibilità al professionista di richiedere apposita autorizzazione (al competente consiglio territoriale) per derogare a tale limite.

Oltre allo svolgimento presso la struttura del dominus, il DPR di riforma delle professioni regolamentate riconosce la possibilità che il tirocinio possa essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione, ovvero potrà essere svolto, limitatamente ai primi sei mesi, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea, ma in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il MIUR, e il ministro vigilante: analoghe convenzioni potranno essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, affinché il tirocinio possa essere svolto anche presso le pubbliche amministrazioni, sempre al termine del corso di laurea.

Il tirocinio, oltre che nella modalità appena commentate, può consistere anche nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi, ovvero da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi, previo ottenimento del parere positivo del ministro vigilante. Tuttavia, la suddetta modalità alternativa di praticantato, è subordinata dalla pubblicazione di un apposito regolamento che dovrà essere emanato, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro il 15 agosto 2013: il regolamento in commento dovrà illustrare le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione, i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione, la durata minima dei corsi di formazione (prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore), nonché le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione ( che svolgerà tale incarico gratuitamente) composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario.

Altra importante novità è la possibilità che il tirocinio possa essere svolto anche da chi ha in essere un rapporto di lavoro subordinato ( pubblico o privato), a condizione che il tirocinante disponga di tempo sufficiente per l’effettivo svolgimento della pratica professionale: seguendo le osservazioni del Consiglio di Stato, è stata, di fatto, eliminata l’incompatibilità della pratica del tirocinio con il solo rapporto di pubblico impiego.

Al fine di assicurare al praticante una formazione adeguata ed effettiva, ed in funzione della serietà della preparazione, è previsto che l’interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, determini l’inefficacia del periodo già svolto ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo: al verificarsi di un giustificato motivo, invece, l’interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, salvo l’obbligo, al termine della sospensione, di completare l’intero periodo di tirocinio mancante. Durante il periodo di tirocinio, i praticanti non avranno diritto ad alcuna remunerazione, salvo il rimborso delle spese sostenute e forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di pratica: solo al termine della pratica, maturerà in capo al praticante, il diritto ad un compenso professionale commisurato alla qualità e quantità dell’opera intellettuale effettivamente prestata a favore del dominus.

Il periodo di formazione svolto non avrà alcun valore nel caso in cui l’esame di stato non venga superato nei cinque anni successivi all’ottenimento del certificato di compiuto tirocinio rilasciato dal consiglio dell’ordine o collegio presso il quale e’ compiuto lo stesso.

Sebbene l’entrata in vigore del D.P.R. 137/2012 decorra dal giorno successivo della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 15.08.2012, non tutte le disposizioni ivi contenute sono destinate ad avere efficacia immediata: per alcune delle predette disposizioni è necessario, infatti, che vengano approvati appositi decreti attuativi.

Ad ogni modo, le novità appena commentate si applicheranno ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 137/2012, ovvero per quelli iniziati successivamente al 15 agosto 2012: per i tirocini iniziati prima della suddetta data, rimarranno in vigore, dunque, le previgenti disposizioni.

 

5 aprile 2013

Sandro Cerato