Il problema della continuità aziendale: il principio del going concern

Il difficile momento economico che stiamo vivendo impone di approfondire con attenzione il problema della valutazione della continuità aziendale sia nella fase di redazione del bilancio, sia nella fase di controllo e revisione.

Il principio del going concern

going concern continuità aziendaleLa crisi economica che stiamo vivendo gioca un ruolo fondamentale anche in materia di approvazione del bilancio, in quanto diventa fondamentale ben valutare uno dei principi cardine che guida i redattori dei bilanci di esercizio ossia il principio della continuità aziendale noto anche come principio del going concern.

La continuità aziendale è un fattore che viene spesso dato per scontato nella redazione del bilancio d’esercizio, tuttavia, l’attuale momento storico, consiglia di ben valutare in sede di redazione del bilancio le prospettive di continuità aziendale per fornire un’informazione veritiera e corretta ai cd. Stakeholder.

 

 

IAS e going concern

Secondo i principi contabili Internazionali (vedi IAS 1) la direzione aziendale deve effettuare una precisa valutazione sulle capacità dell’impresa di continuare ad operare nel futuro.

Anche l’art. 2423-bis del codice civile detta importanti regole volte ad indicare che i valori iscritti in bilancio devono essere considerati secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell’attività dell’impresa, nel presupposto che l’azienda possa normalmente proseguire la sua attività senza adire ad ipotetiche procedure di liquidazione o procedure concorsuali.

 

GOING CONCERN – TABELLA NORMATIVA

 

IAS 1 – LA DIREZIONE AZIENDALE DEVE TENERE CONTO DI TUTTE LE INFORMAZIONI DISPONIBILI RELATIVAMENTE AL PREVEDIBILE FUTURO, CHE DOVREBBE ESSERE RELATIVO , MA NON LIMITARSI AI DODICI MESI DOPO LA DATA DEL BILANCIO.

ART. 2423-BIS C.C. – LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE FATTA SECONDO PRUDENZA E NELLA PROSPETTIVA DELLA CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITÀ

 

 

Soprattutto nelle piccole e medie imprese il concetto di continuità aziendale fatica ad essere ben valutato e spesse volte l’imprenditore, che normalmente coincide con l’Amministratore, non evidenzia le difficoltà aziendali a discapito della correttezza e veridicità dei bilanci societari.

Ricordiamo anche il principio contabile nazionale n. 29, il quale precisa che si deve tenere conto anche dei fatti successivi alla data di riferimento del bilancio (periodo di 12 mesi dopo il 31 dicembre 2012) che possono far venire meno, totalmente o parzialmente, il presupposto della continuità aziendale.

Gli amministratori, pertanto, devono e possono manifestare l’intenzione di proporre la liquidazione della società o di cessare l’attività operativa, se le condizioni di operatività normale e continuità aziendale della società sono venute a mancare.

 

 

Gli indicatori di problematiche

Proviamo ora ad indicare alcuni elementi e fatti tipici che mettono in evidenza la situazione di criticità aziendale; si tratta di fatti indicatori che spesso segnalano in anticipo una situazione problematica che possa influire sulla possibilità di continuità aziendale.

 

 

Indicatori finanziari:

  • situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
  • situazioni di tensione sui prestiti: tendenzialmente i prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza non presentano prospettive di rinnovo o di rimborso;
  • eccessivo utilizzo di prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
  • indicazioni ed elementi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori/finanziatori principali;
  • bilanci storici ed in prospettiva che mostrano cash flow negativi (la gestione dell’attività aziendale sta erodendo la liquidità invece di crearne nuova);
  • i principali indici economico-finanziari negativi;
  • si verificano consistenti perdite operative e contestuali perdite di valore delle attività sociali;
  • mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
  • sostanziale incapacità di saldare i debiti alle scadenze pattuite;
  • incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
  • cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
  • incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari al mantenimento della capacità operativa.

 

 

Indicatori gestionali:

  • dimissioni di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
  • fuoriuscita dai mercati fondamentali, dai contratti di distribuzione;
  • rottura dei rapporti commerciali coi fornitori strategici;
  • difficoltà nel mantenere l’organico del personale;
  • difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento dai fornitori.

 

 

Altri indicatori:

  • capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
  • contenziosi legali e fiscali che, in caso di perdita in giudizio, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;
  • modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.

 

 

Obblighi degli amministratori

Relativamente al presupposto della continuità aziendale gli Amministratori possono identificare tre diverse situazioni:

  1. ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile e quindi predisporre in tal senso il bilancio da approvare;
  2. presenza di elementi che possono far sorgere dubbi di lieve entità sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro e procedere comunque alla redazione del bilancio in presenza della continuità aziendale;
  3. verificare la presenza di cause e fattori che mettono a repentaglio le prospettive di continuità aziendale, quindi redigere il bilancio sul presupposto di una fase di liquidazione/cessazione della società.

 

Nell’ipotesi di cui al punto 2 le motivazioni devono essere descritte nella relazione sulla gestione con le modalità che gli Amministratori intendono adottare per far fronte alle difficoltà riscontrate.

Nel peggiore dei casi, quello descritto al del punto 3 occorre esplicitare i motivi nella nota integrativa con la descrizione delle motivazioni che hanno indotto alla redazione del bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale.

 

 

 

Il collegio sindacale, il revisre e la continuità aziendale 

La problematica della continuità aziendale riguarda molto da vicino anche l’Organo di Revisione della società (principio di revisione n. 570) ed infatti, secondo i principi di revisione, i Revisori devono valutare utilizzando il presupposto della continuità aziendale e considerare l’esistenza di incertezze significative.

Il revisore deve prendere in considerazione un periodo di almeno 12 mesi (come gli Amministratori) ai fini della valutazione della continuità aziendale. Il revisore potrebbe trovarsi ad operare in assenza della valutazione della direzione aziendale e, nel caso di specie, deve discutere con gli Amministratori come intende applicare il principio della continuità aziendale pervenendo a diverse conclusioni:

  • esistenza della continuità aziendale;

  • dubbi e incertezze in materia di continuità aziendale;

  • mancanza totale del presupposto della continuità aziendale.

 

Appare evidente che il revisore segnali se la propria valutazione non coincida con quella fatta dagli amministratori in sede di redazione del bilancio.

Le stesse valutazioni vanno effettuate dal Collegio Sindacale, che ovviamente, deve verificare se la rappresentazione offerta dal bilancio d’esercizio sia veritiera e corretta e, quindi, nel caso siano sorti fondati dubbi sulla possibilità di una continuazione aziendale, dovrà darne atto (motivando la propria presa di posizione) nella relazione accompagnatoria al bilancio d’esercizio.

 

Leggi anche: Going concern: l’obbligo di valutare il presupposto della continuità aziendale

 

19 aprile 2013

Celeste Vivenzi e Luca Bianchi