Going concern: l'obbligo di valutare il presupposto della continuità aziendale

Uno degli effetti della crisi economica è quello di dover analizzare attentamente in fase di redazione e revisione del bilancio d’esercizio il costante monitoraggio dell’esistenza della continuità aziendale.

In questi periodi di crisi economica è sempre più importante il costante monitoraggio dell’esistenza della continuità aziendale. L’obbligo ricade sugli amministratori e conseguentemente sul revisore e sul collegio sindacale.

 

Il presupposto del going concern

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Il presupposto del going concern è verificato quando l’impresa è in grado di continuare la propria esistenza operativa per un futuro prevedibile, e quindi non esiste intenzione o necessità di liquidare l’entità o interromperne l’attività.

Gli amministratori devono predisporre il bilancio in tale ottica: qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuità aziendale ciò va indicato nella informativa di bilancio.

L’art. 2428 cc dispone che la relazione della gestione deve contenere descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

Qualora esistano eventi o circostanze che singolarmente o nel loro complesso costituiscano incertezze e dubbi significativi, pur in presenza di accertata continuità aziendale, gli amministratori devono predisporre un’adeguata informativa in bilancio.

Un’incertezza significativa esiste quando la portata dell’effetto potenziale e la probabilità di effettiva realizzazione dell’evento o circostanza è tale che a giudizio del revisore si rende necessario una specifica informativa in bilancio per renderlo vero e corretto.

 

Gli obblighi del revisore e il collegio sindacale in materia di continuità aziendale

Il revisore e il collegio sindacale devono esaminare le valutazioni degli amministratori in merito alla continuità aziendale.

Qualora per via di eventi o circostanze emergano dubbi significativi sulla continuità aziendale il revisore deve:

  • descrivere nella propria relazione gli eventi e le circostanze che fanno sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale ;

  • esaminare e valutare i piani d’azione futuri su cui la direziona ha valutato la continuità aziendale, richiedendo delle attestazioni scritte in merito;

  • raccogliere elementi probativi adeguati per confermare o meno l’esistenza di una incertezza significativa;

  • ottenere elementi probativi adeguati che confermino la fattibilità dei piani della direzione, nonché valutare che ciò comporti il miglioramento della situazione;

  • accertarsi se sono intervenuti ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in cui la direzione ha fatta la propria valutazione;

  • evidenziare che l’azienda può non essere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alle proprie passività.

 

 

Il comportamento cui è tenuto l’organo di controllo è in funzione della situazione aziendale:
scenario 1: continuità aziendale accertata e incertezze poco significative;

vanno descritte nella relazione sulla gestione sia le incertezze congiuntamente agli eventi e circostanze che le hanno fatto ritenere superabili; l’organo di controllo, se sulla base degli elementi probatori acquisiti, concorda con le valutazioni degli amministratori e ritiene adeguata la loro informativa esposta in bilancio, allora esprime un giudizio senza rilievi;

 

scenario 2: incertezze significative, ma comunque esistenza del presupposto della continuità aziendale;

è necessario esplicitare adeguatamente, nelle note al bilancio, le significative incertezze, la loro natura ed origine, nonché le argomentazioni a sostegno della decisione di redigere il bilancio nella prospettiva della continuità aziendale, incluso la descrizione delle azioni assunte o che si stanno per assumere (piani di ristrutturazione, rafforzamento del capitale, riduzione costi, vendita assets, ecc.); l’organo di controllo, se concorda con le valutazioni degli amministratori e ritiene adeguata la loro informativa esposta in bilancio, esprime un giudizio senza rilievi, ma è necessario inserire un paragrafo di enfasi per sottolineare la presenza di un incertezza significativa e richiamare l’attenzione sull’informativa resa in bilancio dagli amministratori.

Se le incertezze sono molteplici e significative l’organo di controllo può concludere , in casi estremi, di non essere in grado di esprimere il giudizio sul bilancio nel suo complesso;

 

scenario 3: incertezze significative tali da presupporre la liquidazione dell’azienda.

E’ necessario descrivere con chiarezza e completezza le motivazioni della conclusione raggiunta e le politiche contabili sulla base delle quali il bilancio è stato redatto.

 

 

Principali dubbi e circostanze che hanno fatto emergere dubbi significativi

Indicatori finanziari
  • prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive di rinnovo o rimborso

  • eccessiva dipendenza dai prestiti a breve per finanziare attività a ML

  • incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti

  • indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte di finanziatori o fornitori

  • incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti o per altri investimenti necessari

  • perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti

  • capitale circolante netto negativo (attivo immobilizzato finanziato con fonti a breve)

  • bilanci storici e prospettici che mostrano cash flow negativi

  • principali indici economico-finanziari negativi

  • perdite di valore nelle attività che generano cash flow

  • consistenti perdite operative

  • mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi

  • cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”

 

Indicatori gestionali
  • perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli

  • perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti

  • difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori

 

Altri indicatori
  • capitale ridotto al di sotto del limite legale o non conforme alla legge

  • contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di sostenere

  • modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.

 

La presenza di uno o più elementi indica solo che esiste una significativa incertezza, e quindi scatta per gli amministratori e l’organo di controllo l’obbligo di effettuare le prescritte verifiche.

Per la verifica della continuità aziendale è quindi necessario il ricorso a specifici software idonei a diagnosticare per tempo lo stato di crisi aziendale, e a supportare l’organo amministrativo nella elaborazione di piani previsionali economici, patrimoniali e finanziari.

E’ bene affidarsi a strumenti professionali, i quali garantiscono maggiore affidabilità rispetto a fogli excel autocostruiti. Peraltro, tali software riducono significativamente i tempi del lavoro, automatizzando la fase di inserimento dei bilanci e facilitando, tramite apposite funzionalità, l’inserimento di tabelle, indici e grafici nella relazione finale.

 

ALCUNE FONTI DI RIFERIMENTO

  1. CNDC Principi di Revisione. Documento n. 570 ottobre 2007 (raccomandato da Consob) (rivolto ai revisori).

  2. Documento Banca Italia/Consob/Isvap 2 del 6.2.2009 (rivolto agli amministratori).

  3. Principio OIC su ristrutturazione del debito e informativa di bilancio

 

Leggi anche: Il going concern e gli effetti fiscali in bilancio

 

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Alessandro Scaranello
31 marzo 2015