Compensazioni dei crediti IVA eccedenti i 5.000 euro

attenzione! ricordiamo che le compensazioni dei crediti infrannuali IVA eccedenti il limite di € 5.000 sono possibili solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR

L’articolo 38-bis, comma 2, del DPR 633/72 prevede che il contribuente (in possesso di uno dei requisiti individuati dal legislatore IVA) può ottenere il rimborso del credito iva, in relazione a periodi inferiori all’anno, prestando le garanzie indicate, ove il credito maturato sia superiore ad € 2.582,28 e sia presentata apposita istanza (modello TR). In alternativa al rimborso, il medesimo contribuente può utilizzare in compensazione orizzontale (credito Iva con altri tributi i contributi) detta eccedenza tributaria, nel rispetto del limite di € 516.456,90; limite, peraltro, elevato a un milione di euro per i subappaltatori nel settore edile che, nell’anno precedente all’istanza, hanno realizzato un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni in subappalto sottoposte al meccanismo del reverse charge.

Con particolare riferimento ai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre di riferimento un’eccedenza di imposta detraibile e che intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, questi devono tenere bene in mente che detti crediti possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale” nel rispetto di particolari regole.

Fino all’ammontare di € 5.000,00, il contribuente può compensare l’eccedenza di Iva già dal giorno successivo alla presentazione del modello TR dal quale emergono, senza dover attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione di tale modello: oltre al suddetto ammontare, invece, il contribuente potrà compensare l’eccedenza di credito soltanto a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR dal quale emergono. Ad ogni modo, è bene rammentare che, in relazione ai crediti trimestrali, il limite di € 5.000,00 è riferito all’ammontare complessivo dei crediti maturati nel trimestre di riferimento e non comprende i crediti IVA (o parte di essi) che vengono utilizzati in compensazione “interna” con i versamenti IVA.

Peraltro, il predetto limite è riferito al totale delle compensazioni effettuate nell’anno e non alla singola compensazione: in un anno solare è possibile, dunque, effettuare più compensazioni fino ad € 5.000 senza particolari modalità, mentre per ulteriori compensazioni si dovranno rispettare le predette disposizioni, ovvero attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del TR. Questo è il caso di un contribuente titolare di un credito IVA relativo al primo trimestre 2013 pari ad € 2.000,00 che ha interamente utilizzato in compensazione senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR. Se nel successivo trimestre il contribuente ha maturato un ulteriore credito IVA di € 4.000,00, il medesimo contribuente può utilizzare in compensazione tale importo, per ulteriori € 3.000,00, senza dover attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR, mentre può compensare l’ulteriore importo di € 1.000,00 solo a decorrere dal predetto sedicesimo giorno.

Sempre con riferimento alla presentazione delle istanze trimestrali, si conferma, inoltre, che non è richiesta l’apposizione del visto di conformità: tale onere ricade, infatti, solo sulle dichiarazioni annuali da cui emerge un credito IVA di importo superiore ad € 15.000,00 che il contribuente intende utilizzare in compensazione (C.M. n. 10 del 12.3.2010).

Oltre ai vincoli per i crediti superiori a € 5.000,00, i contribuenti devono tenere conto anche delle limitazioni introdotte dall’art. 31, co. 1, D.L. 78/2010, ovvero della preclusione alla compensazione orizzontale di tutti i crediti d’imposta erariali (compresi quelli Iva) e relativi accessori (sanzioni, interessi, aggi e altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica della cartella o per le procedure esecutive sostenute dall’agente della riscossione) in presenza di debiti su ruoli definitivi se di importo superiore a € 1.500, scaduti e non pagati.

Ad ogni modo, per compensare crediti IVA (annuale o trimestrale) per importi superiori ad € 5.000 annui, è obbligatorio utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL o FISCONLINE), mentre i soggetti che effettuano compensazioni di crediti inferiori ad € 5.000,00 possono continuare ad utilizzare i servizi home-banking o remote banking (CBI), messi a disposizione da istituti finanziari e poste Italiane. I codici tributo da utilizzare per la compensazione sono i seguenti:

  • codice 6036: credito IVA art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 – 1° trimestre;

  • codice 6037: credito IVA art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 – 2° trimestre;

  • codice 6038: credito IVA art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 – 3° trimestre.

Il periodo di riferimento è l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento da indicare nella forma AAAA.

 

15 aprile 2013

Sandro Cerato