L'IRAP si recupera direttamente con la cartella

Nel caso in cui il contribuente non abbia versato l’IRAP perchè ritiene di non possedere i requisiti per essere assoggettato a tale imposta, il recupero dell’imposta può iniziare direttamente con la cartella esattoriale.

Con l’ordinanza n. 4003 del 19 febbraio 2013 ha affermato che

“è pacifico che il contribuente può contestare una pretesa tributaria anche in sede di impugnazione della cartella emessa sulla base delle sue dichiarazioni; purché ovviamente tale cartella costituisca il primo atto con cui la pretesa viene portata a conoscenza del contribuente. E non è affatto necessario che il contribuente versi quanto chiesto in cartella e quindi presenti domanda di rimborso, impugnando il silenzio-rigetto. Infatti la Corte di Cassazione, con sentenza n. 9872 del 5 maggio 2011, ha affermato che il contribuente può contestare, anche emendando le dichiarazioni presentate all’Amministrazione finanziaria, l’atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico; e tale contestazione deve farla proprio impugnando la cartella esattoriale, non essendogli consentito di esercitare l’azione di rimborso dopo il pagamento della cartella. Ed in difetto di impugnazione della cartella risulta precluso il rimborso previsto dall’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”.

 

 

Recupero dell’IRAP tramite cartella esattoriale – Nota

cartelle esattoriali agenzia entrate riscossioneLa fattispecie posta all’attenzione dei massimi giudici era stata già oggetto di esame da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28 del 28 maggio 2010, con cui sono state diramate ulteriori istruzioni operative in ordine alla gestione del contenzioso pendente in materia di IRAP (autonoma organizzazione) in forza delle nuove prese di posizione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che fanno seguito alle indicazioni offerte con la circolare n. 45/E del 13 giugno 2008.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria osserva che talune controversie hanno origine da cartelle di pagamento emesse ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, per effetto dell’omesso versamento dell’IRAP indicata dal contribuente in dichiarazione.

In tali controversie il contribuente non lamenta vizi propri della cartella di pagamento bensì il difetto di autonoma organizzazione e, conseguentemente, la non assoggettabilità al tributo.

Le Entrate richiamano la sentenza a sezioni unite 14 ottobre 2009, n. 21749, concernente proprio una controversia avente ad oggetto una cartella di pagamento emessa a seguito di omesso versamento dell’IRAP indicata in dichiarazione, ove la Corte ha affermato che

“Dal principio della emendabilità e ritrattabilità della dichiarazione … discende che la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, ed incidenti sull’obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 ma anche in sede contenziosa per opporsi alla pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria (in questo senso Cass. 22021/06)”.

Tale sentenza conferma il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui

“la liquidazione in base alla dichiarazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis ed D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, non preclude al contribuente, attraverso la impugnazione della relativa cartella, di rimettere in discussione la debenza del tributo, in quanto solo la mancata impugnazione della cartella comporta la preclusione del rimborso previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 (Cfr. Cass. 8456/2004)” (cfr. Cass. 29 maggio 2006, n. 12787).

Sulla scorta della giurisprudenza che precede, l’Agenzia delle Entrate aveva, quindi, già invitato le strutture legali a non eccepire in giudizio che il difetto di autonoma organizzazione possa essere fatto valere solo attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa.

 

21 marzo 2013

Francesco Buetto