La perizia di stima per la rivalutazione delle partecipazioni in società

Sono stati riaperti i termini per la rideterminazione delle partecipazioni in società non quotate possedute, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2013; per procedere a tale rivalutazione è necessaria, tuttavia, una perizia di stima dela valore della partecipazione.

La Legge di stabilità 2013 (art. 1 c. 473 L 228/2012), in vigore dall’1.1.2013, ha previsto la riapertura dei termini per la rideterminazione delle partecipazioni in società non quotate possedute, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2013.

La rideterminazione in parola è sottoposta al pagamento di un imposta sostitutiva (2% per le partecipazioni non qualificate, 4% per le partecipazioni qualificate) da applicarsi sul valore risultante dalla perizia asseverata di un professionista abilitato, da redigersi entro e non oltre il 30.6.2013. Sul punto, si precisa che la perizia in parola può comunque essere redatta e giurata anche in un momento successivo alla cessione delle partecipazioni (a meno che le stesse non siano in regime di risparmio amministrato o gestito), purché la perizia stessa e il versamento della sostitutiva avvenga entro e non oltre il predetto termine del 30.06.2013.

Per procedere al giuramento della perizia, il suo estensore deve recarsi, entro la predetta data, alternativamente, presso la cancelleria del Tribunale, l’ufficio di un giudice di pace, ovvero da un notaio.

La perizia di stima deve riguardare l’intero patrimonio della società (art. 5 c. 4 L. 28.12.2001 n. 448) alla data del 1° gennaio 2013, anche se poi il contribuente può decidere di rivalutare anche solo una frazione della partecipazione detenuta (Circolare n. 12/E/2002): nulla vieta, infatti, che un soggetto esegua una parziale rivalutazione della partecipazione posseduta.

Supponiamo, ad esempio, che il sig. Tizio detenendo il 50% di una quota di Srl abbia convenuto la cessione del 15% del suo pacchetto, mentre per il restante 35% non c’è alcuna previsione di cessione futura. In tal caso, il sig. Tizio avrà convenienza a eseguire una parziale rivalutazione, tenendo presente che si intenderà prioritariamente ceduta proprio la quota rivalutata.

In buona sostanza, il sig. Tizio potrà limitarsi a rivalutare quel 15% oggetto di futura cessione (rivalutazione che deve comunque essere tassata al 4%, essendo qualificata la partecipazione detenuta, a nulla rilevando la quantità rivalutata della stessa – Circolare 12/E del 2002).

La perizia in parola deve essere redatta da un soggetto iscritto nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nel Registro dei Revisori Legali. Peraltro, tra i soggetti abilitati vi rientrano, anche, i periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, ai sensi dell’art. 32 del RD 20.9.34 n. 2011. Ad ogni modo, la perizia di stima della partecipazione deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia, al codice fiscale della società periziata e alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva.

La perizia di stima delle partecipazioni deve esprimere il “valore effettivo” di patrimonio netto, il che significa che i valori contabili delle poste patrimoniali dovranno essere sostituiti da valori correnti. Il fatto che la norma faccia riferimento al valore del “patrimonio netto” fa propendere che nella stima non si possa tenere conto di caratteristiche proprie dei singoli pacchetti partecipativi, quale il riconoscimento di un premio di maggioranza.

Sul punto, comunque, si registra anche qualche orientamento contrastante.

L’aspetto che merita un approfondimento riguarda il valore del patrimonio netto che non potrà essere determinato sulla base delle risultanze contabili (Circolare n. 12/E del 31.01.2002): a seconda della tipologia dell’attività svolta dalla società, i metodi di valutazione più idonei potrebbero essere, ad esempio, quello patrimoniale, ovvero quello misto con valorizzazione autonoma dell’avviamento.

La perizia può essere disposta o dalla stessa società (soluzione preferibile) o dal singolo detentore della partecipazione. Nel primo caso (perizia predisposta per conto della stessa società), la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa (della società) in cinque quote costanti a partire dall’esercizio in cui è stata redatta. Nella seconda ipotesi (ciascun socio conferisce l’incarico della perizia a un proprio perito) la spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori (art. 5, c. 5 L. 28.12.2001 n. 448).

Tuttavia, in quest’ultima ipotesi, è possibile che si determinino importi differenti del valore del patrimonio sociale, che si ripercuotono sul valore delle partecipazioni possedute dai singoli soci. Secondo autorevole dottrina, qualora si effettuino più perizie per conto dei diversi soci, con differenti valori, le eventuali conseguenze sembrano ricadere soprattutto sui periti, ai quali si applicano le responsabilità indicate dall’art. 64 c.p.c., ovvero:

  • un’ipotesi di responsabilità penale a carico del professionista che incorra in colpa grave nella redazione della perizia di stima (arresto fino a un anno o ammenda fino a 10.329,00 euro);

  • l’applicazione delle altre disposizioni del codice penale relative ai periti (es. falsa perizia ex art. 373 c.p.);

  • l’eventuale sospensione del perito dall’esercizio della professione, a seguito di condanna;

  • l’obbligo di risarcimento dei danni causati alle parti (ex art. 2043 c.c.).

 

Si approfitta dell’occasione per precisare che, l’omessa indicazione dei dati relativi alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni – che devono essere indicati nel mod. UNICO, rispettivamente nei quadri RM e RT – non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che rimane pertanto valida, essendo la stessa perfezionata con il versamento dell’intero importo o della prima rata (in caso di versamento rateale): la predetta omissione costituisce, soltanto, una violazione formale, sanzionata ex art. 8, c. 1, D.Lgs. n. 471/97, ossia con una sanzione pecuniaria che va da € 258 a € 2.065 (C.M. 1/E del 15.2.2013, n. 1/E).

 

1 marzo 2013

Sandro Cerato