Il credito d’imposta a favore delle imprese che assumono profili altamente qualificati

anticipiamo le norme del primo decreto ministeriale che dà attuazione al credito d’imposta di cui possono usufruire le aziende che intendono assumere personale con profilo professionale altamente qualificato

Come già commentato su queste colonne, al fine di favorire l’innovazione e l’innalzamento degli investimenti in ricerca e sviluppo, l’art. 24 c. 1 del D.L. 83/2012 ha previsto l’istituzione di un credito d’imposta a favore delle imprese che assumono, con contratto a tempo indeterminato, personale in possesso di profili altamente qualificati.

Tuttavia, per la piena operatività della suddetta agevolazione si sarebbe dovuta attendere l’emanazione di appositi decreti ministeriali. In attuazione di quanto appena esposto, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato un primo decreto (che dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni) che chiarisce alcune modalità applicative dell’agevolazione in commento.

Preliminarmente viene ricordato che possono fruire del credito d’imposta tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Successivamente, viene precisato che è agevolabile il costo aziendale sostenuto dai predetti soggetti relativo alle assunzioni a tempo indeterminato di:

  1. personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;

  2. personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico (i.e. Farmacia e farmacia industriale, Fisica, Informatica, Ingegneria biomedica, Ingegneria chimica, Ingegneria civile, Ingegneria dei sistemi edilizi…) purché impiegate in attività di Ricerca e Sviluppo.

Dal tenore letterale delle disposizioni contenute nel predetto decreto, pare confermata l’esistenza di una distinzione tra le attività svolte dal personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario e il personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico. In altre parole, se ad essere assunto è un soggetto in possesso di un dottorato di ricerca, il bonus vale anche se questo dipendente non viene materialmente adibito ad attività di studio e ricerca. Di contro, invece, se ad essere assunto è un laureato magistrale, l’incentivo può essere attribuito solo per determinate tipologie di lauree e se il personale neo assunto viene specificamente impiegato in una delle attività di ricerca tassativamente elencate dal legislatore (i.e. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi).

Il credito d’imposta riconosciuto alle imprese che assumono personale altamente qualificato è pari al 35% del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato, con un limite massimo pari ad € 200.000 annuo per impresa. La misura agevolativa in commento non ha alcun limite temporale di applicazione, ma soltanto un limite massimo annuale di € 200.000.

Ai fini della corretta determinazione del credito d‘imposta riconosciuto, si è avvertita, da più parti, la necessità che venisse definita, in maniera più puntuale, la definizione di costo aziendale agevolabile. A fare chiarezza sulla problematica in discorso è intervenuto il decreto in commento il quale ha precisato che per “costo aziendale” si deve intendere il costo salariale che corrisponde all’importo totale effettivamente pagabile in relazione ai posti di lavoro ivi considerati e comprende: la retribuzione lorda, prima delle imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali; i contributi assistenziali per figli e familiari.

Una delle novità principali contenute nel predetto provvedimento, riguarda la precisazione secondo cui è agevolabile (oltre al costo aziendale sostenuto relativo alle assunzioni a tempo indeterminato) anche quello sostenuto in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato, o di apprendistato, in contratti a tempo indeterminato, per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data dell’assunzione. Peraltro, limitatamente all’anno 2012, risulta agevolabile il costo aziendale sostenuto per le assunzioni (o trasformazioni di contratti ) a tempo indeterminato, effettuate a partire dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83): per gli anni successivi, ovvero a decorrere dal 2013, sono agevolabili, invece, i costi sostenuti per le medesime finalità a partire dal 1 gennaio di ciascun anno.

L’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto al termine del controllo formale di ammissibilità, deve essere indicato dall’impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è maturato (si ritiene che l’entità di detto credito debba essere indicata anche nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato). Peraltro, il credito d’imposta in commento non è soggetto al limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nel limite annuale di Euro 250.000) e non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP. L’importo del contributo non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 del TUIR, riguardante la deducibilità degli interessi passivi dei soggetti IRPEF, e art 109, c. 5, del TUIR, concernente il rapporto di deducibilità di alcune spese ed altri componenti negativi.

Si rammenta, inoltre, che, il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24: la compensazione dovrà avvenire, però, solamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (pena lo scarto dell’operazione di versamento) e secondo modalità e termini che dovranno essere definiti con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate: nel silenzio della norma, si ritiene, comunque, che detto credito non possa essere richiesto a rimborso, visto che la sola destinazione prevista è quella della compensazione.

Ad ogni modo, è bene ribadire che, le aziende non possono ancora richiedere l’incentivo: occorrerà attendere un altro provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico che definirà i contenuti della domanda di accesso all’agevolazione e renderà note le procedure per la presentazione della stessa.

 

12 marzo 2013

Sandro Cerato