Doppia deduzione per i dipendenti chiamati ai seggi elettorali

dopo le elezioni è bene ricordare le norme che gestiscono la doppia deducibilità nell’ambito del reddito di impresa, della spesa del costo sostenuto per i tre giorni di ferie retribuiti concessi al dipendente chiamati a svolgere funzioni elettorali

In relazione alla determinazione del carico IRES/IRPEF relativo al periodo di imposta 2013 e con riferimento alle tornate elettorali nazionali e regionali che si terranno nel corso del 2013 stesso, è sempre utile ricordare che (per effetto di una normativa del 1981, tuttora valida) è consentita la doppia deducibilità nell’ambito del reddito di impresa, della spesa del costo sostenuto per i tre giorni di ferie retribuiti concessi al dipendente chiamati a svolgere funzioni elettorali (cfr. la Circolare del Ministero delle Finanze n. 17/9/317 del 16 marzo 1982).

Stante, infatti, quanto previsto dall’art. 1 della legge 30-04-1981, n.178, è stabilito l’obbligo della concessione, da parte dei datori di lavoro ai propri dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali, di tre giorni di ferie retribuite senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore, in occasione delle elezioni politiche, comunali, provinciali e regionali.

Peraltro, l’art .2 della citata legge n. 178 ha previsto la deducibilità dall’imponibile complessivo da assoggettare alle imposte sul reddito, delle spese afferenti alle retribuzioni corrisposte per le giornate non lavorate ai dipendenti che si sono assentati dal lavoro perché investiti delle funzioni di componenti di uffici e seggi elettorali.

La citata legge n. 178, che si applica ai soli datori di lavoro privati, in sostanza, introduce un beneficio, consistente nella deduzione dalle basi imponibili di un ammontare pari alle retribuzioni corrisposte, che si va ad aggiungere alla deduzione già operata, per il medesimo ammontare, quale componente negativo nella determinazione del reddito complessivo.

L’introduzione di tale beneficio è stata motivata con la considerazione di non far gravare unilateralmente sul privato datore di lavoro un costo dal quale non traggono origine ricavi per il datore di lavoro stesso e che, nel caso di pubblici dipendenti, si riflette su tutta la collettività.

La disposizione di legge in argomento vale, tuttavia, con esclusivo riguardo all’IRES e non anche agli effetti dell’IRAP, posto che trattasi di una deduzione correlata ad una voce di costo, vale a dire quella del personale dipendente, che in base all’art.5 del D.Lgs. 446/97 non è ammessa in deduzione dal valore della produzione ai fini dell’imposta regionale.

Considerato, infine, che il testo normativo fa esclusivo riguardo alle “elezioni comunali, provinciali e regionali” (oltre che alle elezioni politiche per effetto dell’esplicito riferimento all’art.119 del DPR 30-03-1957, n. 361 recato nel citato art. 2 della legge 178).

Si ritiene, pertanto, che la disposizione sia inapplicabile nelle ipotesi dei referendum, delle elezioni circoscrizionali e delle elezioni per il Parlamento europeo.

 

2 marzo 2013

Giovanni Mocci