Pagamento dell’imposta di bollo in luogo del contributo unificato

Anche nel contenzioso tributario sussiste l’obbligo di pagare il contributo unificato: se il ricorrente appone sulla nota di iscrizione a ruolo una marca da bollo di valore pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato, l’onere fiscale è assolto?

QUESITO:

Se il ricorrente appone sulla nota di iscrizione a ruolo una marca da bollo di valore pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato, l’onere fiscale relativo all’introduzione della lite tributaria può ritenersi comunque assolto?

 

RISPOSTA

L’art. 37, comma 6, lett. t), del D.L. n. 98/2011, mediante l’aggiunta di un comma 6-quater, all’art. 13 del D.P.R. n. 115/02 (TUSG – Testo unico spese di giustizia), ha introdotto anche nel contenzioso tributario l’obbligo di pagare il contributo unificato (C.U.), già previsto per il processo civile e quello amministrativo.

A partire dal 7 luglio 2011, il C.U. è dovuto per ciascun grado di giudizio (art. 9 TUSG) e il suo ammontare è commisurato al valore della controversia fiscale, che si determina facendo riferimento all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Per le controversie relative esclusivamente alle irrogazioni delle sanzioni il valore della controversia è determinato dalla somma di quest’ultime.

All’atto della costituzione in giudizio, il contribuente ha l’obbligo di compilare la nota di iscrizione a ruolo sulla quale andrà applicato il contrassegno adesivo recante la dicitura “Contributo unificato”.

Per far affluire i versamenti a uno specifico capitolo di entrata del bilancio dello Stato, destinato alla giustizia tributaria, è stato predisposto un nuovo contrassegno disponibile, dal 12 dicembre 2012, presso i rivenditori di generi di monopolio.

Il vecchio contrassegno potrà essere utilizzato per i ricorsi e gli atti depositati fino al 31 dicembre 2012.

Ebbene, contestualmente all’introduzione del contributo unificato, il Legislatore fiscale ha abrogato l’art. 260 del citato D.P.R. n. 115/2002, che disciplinava l’applicazione dell’imposta di bollo sui ricorsi tributari.

La marca da bollo, quindi, da oltre un anno, non è più utilizzabile.

Pertanto, qualora il ricorrente paghi per errore l’importo dovuto in base al valore della lite tramite marca da bollo e non tramite contrassegno specifico recante la dicitura “contributo unificato”, l’Ufficio di segreteria sarà tenuto al recupero del tributo (C.U.). L’imposta di bollo e il C.U. non possono infatti essere compensati, trattandosi di due tributi nettamente distinti sia con riguardo ai presupposti soggettivi e oggettivi sia in relazione alle rispettive finalità. Il termine per la prescrizione del recupero del contributo è di dieci anni (direttiva MEF n. 2/DF del 2012).

Non è altresì ammesso il rimborso dell’imposta pagata in modo ordinario (carta bollata) o straordinario (marche da bollo) fatta eccezione per il caso in cui si tratti:

  • di imposta assolta mediante bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;

  • di imposta, anche parzialmente assolta, mediante visto per bollo.

Di conseguenza, non è rimborsabile l’imposta di bollo assolta per mezzo di marche (direttiva MEF citata; circolare n. 106/E/2001).

Concludendo, se il ricorrente appone sulla nota di iscrizione a ruolo una marca da bollo di valore pari a quanto dovuto a titolo di C.U., l’onere fiscale relativo all’introduzione della lite tributaria non può ritenersi assolto e l’Ufficio di segreteria, accertato l’errore, deve procedere al recupero del contributo.

 

Antonio Gigliotti

7 Febbraio 2013