Omesso deposito del bilancio: sanzioni e responsabilità per gli amministratori

di Sandro Cerato

Pubblicato il 13 dicembre 2012

A quali sanzioni si va incontro e come si suddividono le responsabilità in caso di omissione del deposito del bilancio annuale quando gli amministratori sono più di uno...

omesso deposito bilancio e responsabilità degli amministratori della societàIl rendiconto d’esercizio approvato dall’assemblea deve essere depositato, a cura dell’organo amministrativo, presso il registro delle imprese, entro 30 giorni dalla decisione dei soci, congiuntamente al verbale di approvazione, alle relazioni degli organi di gestione e vigilanza (art. 2435, c. 1, c.c.), ove previste: le società non aventi azioni quotate nei mercati regolamentati devono, inoltre, trasmettere, nei medesimi termini, l’elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l’indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti, ovvero beneficiari di vincoli sulle azioni stesse.

Tale ulteriore incombente non riguarda, tuttavia, le s.r.l., in quanto non sono più obbligate alla tenuta del libro soci e ad alcune formalità pubblicitarie, in virtù della modifica dell’art. 2478-bis, c. 2, c.c., operata dall’art. 16, c. 12-octies, del D.L. n. 185/2008.

Il deposito del bilancio d'esercizio deve avvenire, con riguardo allo stato patrimoniale e al conto economico, utilizzando obbligatoriamente il formato Xbrl e deve essere presentato in via telematica o su supporto informatico con l'utilizzo della firma digitale, presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ovvero quello del territorio in cui è ubicata la sede legale della società o del consorzio o – nel caso di società estera – di stabilimento della sede secondaria.

L’adempimento in parola, come anticipato, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio fermo restando che – ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.P.R. n. 558/1999 – nell'ipotesi in cui il termine per l’adempimento cada di sabato, o di giorno festivo, i 30 giorni utili per l'invio telematico, ovvero per il deposito su supporto informatico, decorrono dal primo giorno lavorativo successivo.

Ne deriva, conseguentemente, che, anche per l'adempimento inerente all'operazione di deposito dei bilanci, si rende operativa la regola di ordine generale e, quindi, se il trentesimo giorno utile cade di sabato o di giorno festivo il deposito può essere validamente eseguito entro il primo giorno lavorativo successivo.

L’inosservanza dell’obbligo in discorso è sanzionato dal novellato articolo 2630 c.c. – come inserito dall'art. 9, c. 5, della Legge n. 180/2011, in vigore dal 15 novembre 2011, secondo cui chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'art. 2250, cc. 1-4, c.c. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 ad euro 1.032,00.

Qualora la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo: se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è, però, aumentata di un terzo.

L’art. 5 della Legge n. 689/1981 prevede, inoltre, che le sanzioni in parola si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti ad effettuare il deposito nel Registro delle Imprese, ovvero operano nei confronti di ogni amministratore, senza alcuna distinzione in base alle specifiche deleghe attribuite ad ognuno di essi.

Sul punto, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21503/2012, che ha ribadito il principio secondo cui se l'obbligo del deposito del bilancio rimane non osservato, ciascuno degli amministratori risponde per fatto proprio, e l'irrogazione della sanzione prescinde da qualsiasi rapporto di solidarietà.

Con l’effetto che il pagamento della sanzione applicata per l'inosservanza dell'obbligo in discorso a carico di uno degli amministratori non può avere effetto estintivo del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di altro amministratore, rispondendo ciascuno per un fatto proprio.

In altre parole, il pagamento effettuato da uno degli amministratori non può esercitare alcun effetto liberatorio nei confronti degli altri, ovvero nessun effetto estintivo può, quindi, attribuirsi al pagamento già effettuato da uno di essi.

Di particolare rilievo si presenta, invece, la problematica inerente alla corretta individuazione del responsabile quando il legislatore pone l’obbligo in capo ad una categoria di soggetti, ovvero in capo a taluni individui, ancorché soltanto in via sussidiaria: l’art. 2406 c.c. dispone infatti che, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, spetta al collegio sindacale convocare l’assemblea e di “eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge”.

Nel primo caso (obbligato principale), l’adempimento da parte di uno dei coobbligati esclude la responsabilità degli obbligati in via sussidiaria: diversamente, nella seconda ipotesi, ai fini della responsabilità dell’obbligato in via sussidiaria (sindaci), sarà necessario attendere lo scadere del termine previsto per l’obbligato principale (amministratori).

Si rammenta, infine, che il ritardato od omesso deposito del bilancio d'esercizio – pur essendo un comportamento contrario ai doveri imposti dalla legge, o negligente – non dovrebbe costituire una fonte di responsabilità in capo agli amministratori in assenza di un danno patrimoniale nei confronti della società e, quindi, di coloro i quali fanno affidamento sull’integrità del patrimonio della stessa, come soci, creditori e terzi in genere.

 

13 dicembre 2012

Sandro Cerato