Sindaco unico e revisore unico nelle Srl: dubbi interpretativi

la posizione del sindaco unico o del revisore unico nelle Srl continua a lasciare dubbi per quanto riguarda il controllo sull’attività della società

Il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito nella Legge. 4 aprile 2012 n. 35 – intervenendo sull’assetto dei controlli societari delle società a responsabilità limitata – ha previso la possibilità di nominare il sindaco unico in luogo dell’organo collegiale, ovvero in alternativa alla nomina dell’organo di controllo unipersonale o collegiale, la possibilità di nominare un revisore unico. In altri termini, è riconosciuta ai soci delle s.r.l. la possibilità di scegliere tra tre diverse soluzioni di controllo:

  • una struttura di controllo solo interno, con la nomina di un organo di controllo, unipersonale o collegiale, che svolga sia la funzione di controllo sulla gestione, sia la revisione legale;

  • una struttura di controllo solo esterno mediante la nomina di un revisore (società di revisione), che svolga la sola revisione legale;

  • una struttura di controllo interno ed esterno attraverso la nomina sia dell’organo di controllo, sia del revisore.

 

Le suddette opzioni rispondono, in buona sostanza, ad un principio di flessibilità e di autonomia, teso a valorizzare nelle S.r.l. un regime dei controlli “semplificato” in virtù del maggior coinvolgimento dei soci nella gestione e nelle attività di controllo. Sul punto, il CNDCEC (nota 24 aprile 2012) ha precisato, tra l’altro, che è comunque possibile affidare la revisione legale dei conti tanto alle persone fisiche quanto alle persone giuridiche (società di revisione) iscritte nell’apposito registro, nel caso in cui la società decidesse di dotarsi di una struttura di controllo solo esterno che svolga la sola revisione legale, ovvero interno ed esterno attraverso la nomina di una società di revisione che si affianchi all’organo di controllo (monocratico o collegiale). Ad ogni modo, il CNDCEC esclude la possibilità che la società di revisione legale possa svolgere, oltre la funzione di revisione legale dei conti ex art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010, anche la funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c..

Dello stesso avviso, anche l’Associazione Italiana dei Revisori contabili (documento ASSIREVI n. 172 del luglio 2012) secondo cui “qualora una Società a Responsabilità Limitata decidesse di nominare il solo revisore, tale organo avrà competenza soltanto sulla sola attività di revisione legale dei conti e non potrà interessarsi del controllo sulla gestione, ex art. 2403 c.c.”. In altre parole, il revisore legale dei conti, quando nominato in luogo dell’organo di controllo, non può svolgere, oltre alla revisione legale, anche il controllo della gestione. Quanto appena esposto è in linea con quanto indicato dallo Studio n. 113-2012/I del Consiglio nazionale del Notariato – secondo cui nell’ipotesi di nomina del solo revisore (o della società di revisione) il controllo riguarderà soltanto i bilanci e non anche la gestione – ma non con quanto affermato dal Consiglio Notarile di Milano: l’organo monocratico investito della funzione di controllo “e” della funzione di revisione possa essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro (massima 3 aprile 2012 n. 124)”.

Un ulteriore aspetto problematico coinvolge le s.r.l. obbligate, per legge, a dotarsi di entrambi gli organi di controllo (revisore e collegio sindacale o sindaco unico). E’ il caso delle società a responsabilità limitata che non sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato e che non rientrano tra gli enti di interesse pubblico di cui al comma 2 dell’articolo 16 del DLgs. 39/2010: queste possono attribuire sia l’attività del controllo di legalità che l’attività di revisione ad un unico soggetto “necessariamente coincidente” con quello definito dall’art. 2477 c.c. come “organo di controllo”.

Al contrario, invece, le srl obbligate alla redazione del bilancio consolidato, o che rientrino tra gli enti di interesse pubblico non possono istituire il solo “organo di controllo”, ma devono necessariamente istituire, in aggiunta ad esso, anche il revisore legale cui attribuire la funzione della revisione dei conti. Al riguardo, però – in via di eccezione alla regola della necessaria attribuzione della revisione legale dei conti ad un revisore esterno alla società – il cumulo delle diverse funzioni (controllo della gestione e di revisione legale) in capo ad un singolo soggetto, è ammesso solamente nei termini e con i limiti stabiliti dall’art. 2409-bis, c. 2, c.c. ovvero nei casi in cui:

  • la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

  • l’internalizzazione della revisione legale sia prevista dall’atto costitutivo.

Sul punto Assirevi, sempre nel citato documento di prassi, rileva che il novellato art. 2477, c. 5, c.c. non prevede più la previsione secondo cui “se l’atto costitutivo non prevede diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale”. Di conseguenza, la richiamata previsione contenuta nell’art. 2409-bis, comma 2, c.c. diverrebbe la regola, ovvero si dovrebbe applicare anche alle S.r.l. con l’effetto che: “l’affidamento all’organo di controllo interno della revisione legale dei conti potrà avvenire solo in presenza di un’apposita clausola dell’atto costitutivo, altrimenti la revisione legale, dovrà necessariamente essere affidata ad un soggetto revisore esterno”.

 

26 novembre 2012

Sandro Cerato