Prima iscrizione al registro dei revisori e dei tirocinanti revisori: nuovi importi del contributo di iscrizione

un riassunto delle novità relative al nuovo registro dei “revisori legali”: il primo provvedimento che colpisce i revisori è l’aumento dei contributi annuali dovuti

L’operatività di molte disposizioni in materia di revisione legale dei conti (contenute nel D.Lgs n. 32/2010) sono state demandate all’emanazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e della CONSOB, di appositi regolamenti attuativi. A tale proposito, si precisa che tre dei suddetti regolamenti sono in vigore dal 13 settembre 2012, ovvero dal quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 29 agosto 2012:

  • D.M. 20.06.2012 n. 144, rubricato alle modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali;

  • D.M. 20.06.2012 n. 145, che individua i requisiti per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali e il contenuto informativo del Registro;

  • D.M. 25.06.2012 n. 146, che disciplina il tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisione legale.

Il citato D.M. n. 144 del 25.6.2012 precisa che, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è tenuto il registro dei revisori e solo l’iscrizione in detto registro abilità il professionista a “spendere” il titolo di revisore legale dei conti. Possono chiedere l’iscrizione al Registro dei revisori le persone fisiche ( sia esse residenti nel territorio dello stato, residenti in UE o residenti extra UE) che giuridiche (società di revisione italiane o estere) in possesso di particolari e ben definiti requisiti.

Quanto alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato è richiesto, ad esempio:

  • il possesso di determinati requisiti di onorabilità, definiti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob;

  • il possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob;

  • di aver svolto il tirocinio formativo;

  • aver sostenuto, con profitto, l’esame di idoneità professionale.

Quanto, invece, alla persone giuridiche (o società di revisione), il DM 144/2012 richiede espressamente che i medesimi requisiti di onorabilità (richiesti per i revisori persone fisiche) debbano essere verificati in capo ai componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione delle società.

Appurata la sussistenza dei predetti requisiti, poi, il revisore (o la società di revisione) potrà richiedere, con apposita domanda, l’iscrizione nel relativo registro. Vale la pena precisare che, a seconda della tipologia di soggetto che richiede l’iscrizione nel registro dei revisori (persona fisica residente, persona fisica residente in UE e persona fisica residente in un paese terzo) cambia la quantità di informazioni e di documenti che devono essere allegati alla domanda di iscrizione. Ad ogni modo, indipendentemente dal soggetto che richiede l’iscrizione nel registro dei revisori, il DM richiede la prova del versamento del contributo di iscrizione; si tratta, sostanzialmente, di un contributo fisso, da documentare in sede di iscrizione, a copertura delle spese di segreteria, il cui importo e modalità di versamento devono essere determinate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

In ossequio alla predetta disposizione, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in data 26 ottobre 2012, ed in vigore dal giorno successivo, il D.M. 1° ottobre 2012, con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze ha stabilito l’entità e le modalità di versamento del predetto contributo. In base alle disposizioni introdotte dal Decreto in commento, i revisori legali (persone fisiche e società di revisione), all’atto dell’iscrizione nel rispettivo registro, devono versare un contributo pari ad € 50. Per i revisori legali di altri Paesi, invece, il contributo da versare all’atto dell’iscrizione è pari ad € 100.

A ciò si aggiunga che, oltre ad aver modificato l’entità del contributo dovuto ai fini della prima iscrizione nel registro dei revisori, il Decreto del MEF del 1 ottobre 2012 ha modificato l’importo del contributo dovuto dall’aspirante revisore (tirocinante) ai fini dell’iscrizione nel registro del Tirocinio (registro anch’esso tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Tuttavia, sebbene l’entrata in vigore dei nuovi importi sia stata prevista per il 27 ottobre 2012, si ritiene che gli stessi siano dovuti dai revisori e dai tirocinanti che richiedono l’iscrizione ai rispettivi registri a far data del 13 settembre 2012, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi delle norme regolanti le modalità di iscrizione nel Registro dei revisori legali (DM 20.6.2012 n. 144) e nel registro del tirocinio (DM 25.6.2012 n. 146).

Per le iscrizioni precedenti all’entrata in vigore dei predetti decreti attuativi, i revisori legali e i tirocinanti avrebbero dovuto, invece, versare i seguenti importi:

  • 15,49 per l’iscrizione al Registro del tirocinio (art. 29 del DPR n. 99/98);

  • 20,66 per l’iscrizione nel Registro dei revisori, senza distinzione tra persone fisiche e società di revisione, italiani o esteri (art. 6 del DPR n. 99/98).

Si precisa, infine, che il predetto contributo non deve essere confuso con il contributo obbligatorio annuale, disciplinato dall’art. 21 del D.Lgs. 39/2010, il cui ammontare è stato recentemente determinato con decreto del MEF del 24 settembre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2012, ed in vigore dal 1 gennaio 2013. Per il 2013, il contributo è fissato in 26 euro, in linea con l’importo in vigore sino al 31 dicembre 2012, pari a € 26,84. Sono tenuti al pagamento dello stesso i revisori e le società di revisione legale (inclusi i revisori inattivi) che risultano iscritti nel Registro alla data del 1° gennaio, mentre i soggetti e le società che in corso d’anno si iscrivono al Registro per la prima volta sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione fermo restando, in ogni caso, il versamento del contributo dovuto in sede di prima iscrizione in detto registro.

 

6 novembre 2012

Sandro Cerato