Il reddito di lavoro dipendente, assoggettato a tassazione ai fini IRPEF, non comprende soltanto le somme ricevute in denaro, a titolo di salari e stipendi, ma anche tutte le somme percepite in natura, meglio definite come fringe benefit.
Col termine “fringe benefit” si intendono, in buona sostanza, tutte quelle forme di remunerazione complementari alla retribuzione principale, riconosciute dall’azienda al dipendente, con il solo fine di incentivare il percepente verso una maggiore produttività.
La disciplina in commento è normata all’interno dell’art. 51, c. 1, del D.P.R. n. 917/1986 il quale, per definire i fringe benefit, non fa alcun riferimento all'espressione "compensi in natura", ma al più ampio concetto di "valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione all'esistenza del rapporto di lavoro". Il legislatore ha previsto, tuttavia, un limite di € 258,23 al di sotto del quale il bene o il servizio rice