IVA per cassa: i chiarimenti dalle Entrate

un riassunto della recente circolare sull’IVA per cassa coi primi chiarimenti dell’agenzia sul regime definito di “cash accounting”

Anche gli enti non profit, per la propria attività commerciale esercitata, potranno avvalersi del sistema dell’Iva per cassa.

Pubblicata la nuova circolare dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 26 novembre 2012.

Ecco i chiarimenti salienti.

 

Differimento della detrazione

Alcuni chiarimenti hanno riguardato il differimento della detrazione, che potrà essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione (art. 19 D.p.r. n. 633/1972).

Dunque, la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo.

La circolare indica, inoltre, l’elenco delle “operazioni escluse” quelle, cioè, per le quali il regime dell’Iva per cassa non è consentito, come quelle effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta (ad es., i produttori agricoli); le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni; le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che assolvono l’imposta mediante

il meccanismo dell’inversione contabile; le operazioni nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, già soggette alla classica esigibilità differita (art. 6, quinto comma, D.p.r. n. 633/1972).

 

L’opzione

L’Iva per cassa, dovrà essere adottata in base ad un’opzione che vincola il soggetto passivo ad applicare il regime a tutte le operazioni attive e passive effettuate (tranne quelle tassativamente escluse dalla disciplina).

Tale opzione vincola il contribuente almeno per un triennio, a meno che non si verifichi il superamento la soglia dei due milioni di euro nel corso dell’anno, ipotesi che determina l’uscita dal regime. Trascorso il periodo minimo l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, ma il contribuente può esercitare il diritto di revoca.

Attenzione, se l’opzione viene esercitata a partire dal 1° dicembre 2012, allora l’anno 2012 viene considerato il primo anno di applicazione dell’Iva per cassa.

A partire da tale data, precisa, inoltre, l’Agenzia delle entrate, potranno accedere al regime anche i contribuenti che effettuano liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, con riferimento alle operazioni eseguite nel mese di dicembre.

Infine, viene precisato che il regime dell’Iva per cassa incide sull’esigibilità dell’imposta ma non sugli altri adempimenti procedurali, come l’obbligo di emissione e di registrazione delle fatture.

 

27 novembre 2012

Vincenzo D’Andò