Regime premiale delle trasparenze, ovvero i vantaggi ottenuti facendosi tenere la contabilità direttamente dall'agenzie delle entrate

i contribuenti interessati ad aderire al regime premiale della trasparenza avrebbero dovuto esercitare l’opzione in Unico 2012, peccato che manchino ancora i chiarimenti sull’applicazione da parte dell’Agenzia

L’art. 10 cc. da 1 a 8 del DL 06.12.2011 n. 201 (conv. L. 22.12.2011 n. 214) ha istituito il regime premiale per favorire la trasparenza che premia, con semplificazioni degli adempimenti amministrativi e con l’assistenza fiscale dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti che manifestano comportamenti trasparenti nei confronti del Fisco.

Possono usufruire del regime premiale in commento tutti i soggetti che svolgono attività artistica o professionale, quelli che svolgono attività d’impresa individuale e d’impresa nella forma delle società di persone, e quindi società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato. Sono quindi esclusi dal regime premiale in discorso tutti i soggetti IRES, di cui all’art. 73 del TUIR.

I vantaggi che derivano dall’adesione al regime in commento sono diversamente graduati in ragione della tipologia di contribuente (non soggetti o assoggettati a studi di settore) e dai regimi contabili praticabili (contabilità ordinaria, contabilità semplificata).

Le disposizioni in commento prevedono, tra l’altro, che i contribuenti interessati possano avvalersi della semplificazione degli adempimenti amministrativi attraverso la predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA (eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessari), ovvero del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute. Particolari semplificazioni sono previste, invece, per coloro che si trovano nelle condizioni per aderire al regime premiale e che non sono in regime di contabilità ordinaria, per quest’ultimi, infatti, è prevista la possibilità di determinare il reddito IRPEF secondo il criterio di cassa.

E’ altresì prevista la predisposizione in forma automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP nonché l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, del registro dei beni ammortizzabili, ovvero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini IVA.

Per poter fruire del regime in commento occorre che i contribuenti provvedano all’Invio telematico all’Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura e all’istituzione di un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o d’impresa esercitata.

Nel caso in cui il contribuente non invii i dati all’amministrazione (nonché non adempia agli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio, ai sensi del Dlgs n. 231/2007) sarà soggetto alla revoca dei benefici previsti dal nuovo regime nonché all’applicazione di una sanzione amministrativa da 1.500 a 4mila euro. Nel caso in cui, però, l’invio dei documenti avvenga entro i novanta giorni successivi i benefici non decadono, mentre rimane ferma l’applicazione della sanzione da 1.500 a 4.000 euro, per la quale, comunque, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso.

Le suddette disposizioni si applicheranno, soltanto, a partire dal 1 gennaio 2013 e previo esercizio della relativa opzione già nel Modello Unico 2012. A tal fine, nei modelli dichiarativi Unico 2012 destinati alle persone fisiche e alle società di persone, è stata inserita un’apposita casella recante la dicitura “Opzione per il regime premiale per favorire la trasparenza“, che il contribuente dovrà selezionare per esercitare, appunto, tale opzione (per le persone fisiche rigo RS36 del quadro RS del Modello UNICO PF 2012 e le società di persone rigo RS44 del quadro RS del Modello UNICO SP 2012).

Il mancato esercizio dell’opzione nel modello Unico 2012 non consentirebbe, quindi, al contribuente, di aderire nel periodo d’imposta successivo (anno 2013) a tale regime premiale. Vale la pena ricordare, comunque, che ai fini di una miglior comprensione del funzionamento del regime premiale in commento, occorre attendere i relativi provvedimenti attuativi, che il governo avrebbe dovuto adottare nel termine dei 180 giorni dall’entrata in vigore del DL salva Italia e, alla data, non ancora pubblicati.

Per tale motivo, il regime premiale in commento presenta ancora molti aspetti poco chiari (che dovranno essere oggetto di opportuni chiarimenti) e che ne hanno, di fatto, limitato l’appeal e la relativa adesione già nel modello Unico appena presentato.

Tuttavia, ciò non toglie la possibilità del contribuente di presentare successivamente una dichiarazione integrativa al modello UNICO 2012 (che esponga l’opzione al regime premiale) a seguito della pubblicazione di tali provvedimenti se ritenuti dal contribuente stesso favorevoli (rispetto al sistema ordinario) e di facile attuazione.

Una soluzione alternativa a quella appena commentata potrebbe essere offerta dal novellato art. 2 del D.L. 16 del 2 marzo 2012 che consente di esercitare l’opzione anche tardivamente ( previo pagamento della sanzione di euro 258,23), entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ovvero 30 settembre 2014, trattandosi di un istituto applicabile dal 2013, secondo le modalità che saranno definite nel provvedimento attuativo non ancora emanato.

Al ricorrere di tale ipotesi, sarà comunque necessario dotarsi degli strumenti necessaria all’adozione dell’istituto della trasparenza quali, ad esempio, l’apertura di un conto corrente bancario appositamente dedicato, qualora non già istituito.

 

5 ottobre 2012

Sandro Cerato