La deduzione dei costi non superiori a 1.000 euro per le imprese minori

Le cosiddette “imprese minori” godono di alcune semplificazioni (già in vigore) nella deduzione dal reddito d’impresa dei costi di importo inferiore ad euro 1.000: analisi dell’agevolazione.

rettifica imputazione costi e ricaviIl decreto semplificazioni (D.L. 2.3.2012, n. 16), contiene numerose novità fiscali per i contribuenti in genere, con particolare riguardo anche alle imprese ed ai professionisti.

Per quel che interessa in questa sede, il predetto decreto modifica dell’art. 66, c. 3, del TUIR, che nella precedente versione, come modificata in precedenza dal D.L. n. 70/2011, prevedeva regole particolari per la determinazione dell’esercizio di competenza dei costi di importo non superiore ad euro 1.000 per le imprese minori di cui all’art. 66 del TUIR. L’art. 3, cc. 8 e 9, del D.L. n. 16/2012, interviene modificando l’art. 66 del TUIR, stabilendo che le predette regole particolari costituiscono una facoltà e non un obbligo, e sono comunque applicabili già a partire dall’anno 2011.

Prima di entrare nel merito delle modifiche introdotte dal decreto semplificazioni, è bene ricordare che il predetto art. 7, c. 2, lett. s, del D.L. 70/2010, nell’intento di introdurre alcune semplificazioni, aveva previsto una particolare regola per l’individuazione dell’esercizio di competenza dei costi, in capo alle imprese minori, che presentano determinate caratteristiche.

In particolare, i predetti costi devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • il contratto che ha generato il costo deve avere ad oggetto un corrispettivo periodico (tipicamente, manutenzioni, assistenze, locazioni, assicurazioni, ecc., per i quali l’ordinario principio di competenza prevederebbe la “spalmatura” del costo sostenuto lungo la durata del contratto);

  • riferibilità a due periodi d’imposta (cd. “a cavallo”, per i quali ordinariamente si utilizza la tecnica dei ratei e dei risconti per l’imputazione temporale del costo ai due esercizi);

  • l’importo non deve eccedere la soglia di 1.000 euro, quale risulta dal documento probatorio (fattura o altro documento comprovante la spesa).

 

In presenza di tutti i requisiti anzidetti, è previsto che la deduzione avvenga per intero nell’esercizio in cui si riceve il documento probatorio, a prescindere dalla data in cui avviene la maturazione dei corrispettivi previsti nel contratto.

La novella legislativa descritta in precedenza è stata oggetto di critiche da parte di tutta la dottrina, in quanto costituisce comunque una deroga al principio di competenza obbligatoria, nel senso che al ricorrere dei requisiti previsti l’impresa avrebbe dovuto procedere alla deduzione nell’anno in cui riceve il documento probatorio.

Tale impostazione sembrava eccessiva, in quanto, normalmente, le “semplificazioni” o “agevolazioni” si inseriscono quali facoltà nel sistema tributario, e mai come obblighi.

In base a tale impostazione, l’individuazione dell’esercizio di “competenza” dipende dalla data in cui l’impresa riceve il documento probatorio del sostenimento della spesa (fattura, ricevuta, ecc.), che non necessariamente (anzi quasi mai) coincide con la data riportata sul documento medesimo. T

uttavia, al fine di comprovare la data di ricezione del documento, sarebbe stato opportuno che l’impresa conservasse copia della busta commerciale riportante il timbro con la data di ricezione, ovvero copia del fax, e-mail, ecc.

Qualche considerazione poteva essere espressa anche in relazione all’impatto che la nuova disposizione normativa avrebbe potuto avere nella determinazione del ricavo puntuale in base a Gerico, atteso che l’imputazione del costo in base ad una competenza “speciale” mal si concilia con l’applicazione di uno strumento di determinazione presuntiva dei ricavi, la cui base di calcolo è proprio costituita dall’ammontare dei costi sostenuti dall’impresa, la cui imputazione è normalmente funzionale all’applicazione della competenza ordinaria.

Ulteriore aspetto critico, evidenziato da più parti, infine, riguardava la decorrenza di tale regola, atteso che dalla lettura dell’art. 7 del D.L. n. 70/2011 non si ricavava alcuna indicazione precisa.

Si ritenevano quindi applicabili le previsioni dello Statuto del contribuente, in ragione delle quali l’efficacia sarebbe “slittata” al 2012.

Come anticipato, l’art. 3, cc. 8 e 9, del D.L. n. 16/2012, interviene “correggendo” l’impostazione normativa descritta, stabilendo che:

  • l’utilizzo della deroga al principio di competenza, per i costi di importo non superiore ad euro 1.000, è del tutto facoltativa, con la conseguenza che le imprese possono continuare a seguire la regola ordinaria “riscontando” le spese in questione tra i due esercizi di competenza;

  • laddove si intendesse utilizzare la deroga in questione, l’imputazione dell’intero costo deve avvenire nell’esercizio in cui si registra il documento probatorio, e non più facendo riferimento alla data di ricezione dello stesso, facendo così venire meno le problematiche illustrate in precedenza;

  • la decorrenza delle disposizioni introdotte dall’art. 7 del D.L. n. 70/2011, ora del tutto facoltative, si riferisce al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. Conseguentemente, laddove l’impresa intendesse avvalersi della disposizione prevista dal citato D.L. n. 70/2011, può farlo già con riferimento al periodo d’imposta 2011.

 

19 ottobre 2012

Sandro Cerato