Quali sono le conseguenze fiscali per il contribuente che esegue in modo incompleto e/o errato il bonifico di un pagamento relativo ad interventi di riqualificazione edilizia agevolati ai fini IRPEF?
L’art. 11 del D.L. 22.6.2012 n. 83, entrato in vigore il 26 giugno 2012, contiene importanti novità in merito all’applicazione delle detrazioni del 36% e del 55% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
In tale ambito, ricordando che le predette novità non prevedono alcuna novità procedurale per l’ottenimento dell’agevolazione, che rimane subordinata all’effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario, è necessario tener conto della posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella R.M. 7.6.2012, n. 55/E.
In seguito all’introduzione, da parte dell’art. 25 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 122/2010), a decorrere dall’1.7.2010, della ritenuta sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta, la non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell’obbligo di operare tale ritenuta all’atto dell’accredito del pagamento.
Per questa ragione, l’Agenzia delle Entrate, con la predetta R.M. n. 55/E/2012, modificando quanto aveva precedentemente precisato (R.M. 15.7.2008 n. 300 e R.M. 7.8.2008 n. 353), ha ritenuto che nel caso in cui nel bonifico di pagamento per interventi di recupero edilizio non siano indicati gli estremi della norma per il bonus del 36%, il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti interessati, l’agevolazione non spetta.
Tuttavia, al fine di poter rimediare alla decadenza dall’agevolazione, il contribuente può procedere alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1 c. 3 del DM 41/98, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%. Per effetto del nuovo pagamento, inoltre, le parti potranno definire le modalità di restituzione dell’importo originariamente pagato.
In relazione al contenuto del predetto documento di prassi, è possibile evidenziare quanto segue:
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nel caso in cui la ripetizione del pagamento avvenga nell’anno successivo a quello di effettuazione dell’originario pagamento (errato), la detrazione “slitta” di un periodo d’imposta, poiché l’agevolazione spetta a partire dall’anno in cui il pagamento è avvenuto in maniera corretta;
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tenendo conto delle novità intervenute con l’art. 11 del D.L. 83/2012, l’intepretazione contenuta nella R.M. n. 55/E/2012 sembra offrire una buona opportunità ai contribuenti che, avendo operato bonifici carenti sotto il profilo della completezza dei dati, si trovino ora, per poter fruire della detrazione, a dover ripetere le somme ed effettuare un nuovo bonifico. Tali contribuenti, in relazione al nuovo bonifico, che determina l’acquisizione del diritto alla detrazione, dovrebbero potersi avvalere della detrazione nella misura “potenziata” (50%, anziché 36%, fino al 30 giugno 2013).
Infine, per i bonifici effettuati da conti correnti cointestati, la detrazione può essere fruita sull’intero importo delle spese da uno solo dei due cointestatari, purché venga annotato sul documento di spesa (fattura) il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa. In ogni caso, occorre che il bonifico e il modulo di comunicazione siano stati presentati anche per il contribuente cui è intestata la fattura (C.M. 1.6.99 n. 122/E, e C.M. 12.5.2000 n. 95/E).
Per completezza, si rammenta che possono essere pagate con modalità diverse dal bonifico bancario o postale le spese relative:
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agli oneri di urbanizzazione;
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alle ritenute di acconto operate sui compensi professionali e sulle prestazioni di servizi rese in appalto ai condomini;
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all’imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori (R.M. 15.4.99 n. 69270);
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alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico – TOSAP (R.M. 18.8.2009 n. 229).
15 ottobre 2012
Sandro Cerato