Il caso del contribuente italiano non iscritto al Vies

attenzione! se il committente italiano non è inserito nel sistema VIES non può effettuare il reverse charge ovvero la doppia registrazione per detrarsi l’IVA

Con la Risoluzione del 27 aprile 2012 nr. 42/E l’Agenzia delle Entrate chiarisce la qualificazione giuridica delle operazioni effettuate da soggetto passivo stabilito in Italia non regolarmente iscritto nell’archivio informatico VIES, di cui all’art. 27 del D.L. n. 78 del 2010.

 

Si riporta di seguito alcuni passaggi:

“Infatti ai sensi dell’art. 35 del D.P.R N. 633/1972, modificato dall’art. 27, comma 1, del n. 78 del 2010 – convertito dalle n. 122 del medesimo anno – il soggetto passivo d’imposta che intende effettuare operazioni intracomunitarie deve chiedere autorizzazione all’Agenzia delle Entrate, manifestandone la volontà attraverso una procedura specifica finalizzata all’iscrizione nell’archivio informatico (denominato VIES) dei soggetti autorizzati a porre in essere le predette operazioni.

 

In particolare, nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29/12/2010 n. 188376 viene specificato che per coloro che già possiedono un numero di partita I.V.A., la predetta volontà espressa viene espressa mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate; viceversa, per i soggetti non titolare della predetta posizione I.V.A., tale volontà va manifestata in sede di dichiarazione d’inizio attività, attraverso la compilazione del campo “Operazioni intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) e AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).

In mancanza di un diniego espresso da parte dell’Agenzia delle Entrate, decorsi trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, la posizione del soggetto richiedente viene inserita nell’archivio VIES; tale effetto si produrrà anche in caso di silenzio da parte dell’amministrazione nel corso del termine di cui sopra.

 

Per ciò che concerne invece in trattamento giuridico di operazioni intracomunitarie eventualmente effettuate senza la regolare iscrizione al VIES, si osserva quanto segue.

 

La circolare n. 39/E del 01/08/2011, ribadendo che l’inclusione nell’archivio Vies è la condizione che legittima un soggetto passivo ad effettuare operazioni intracomunitarie, sottolinea che, nel caso di mancata iscrizione al VIES ovvero in caso di esclusione o revoca, la controparte comunitaria, non avendo modo si riscontrare la soggettività passiva IVA del cedente/prestatore o del cessionario/committente italiano nel VIES, dovrebbe esimersi dal qualificare fiscalmente l’operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunitari. Pertanto prosegue il documento di prassi, eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo italiano non ancora incluso nell’archivio Vies ( o escluso a seguito di diniego o revoca) devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia, con i seguenti riflessi, anche di natura sanzionatoria ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.

 

La ratio predetta, per converso, applicata al caso di un soggetto passivo italiano, non regolarmente iscritto al VIES che effettua un acquisti da un soggetto passivo comunitario, determina che il predetto acquisto non possa configurarsi come un’operazione intracomunitaria e pertanto l’imposta sul valore aggiunto non è dovuta in Italia bensì nel paese fornitore.

 

Ne consegue che, sotto il profilo procedurale, l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES, ricevuta la fattura senza I.V.A. del fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile (cfr. art. 47 del D.L. n. 331 del 1993); tale comportamento, infatti determina una illegittima detrazione dell’I.v.a. con applicazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997.

 

La circolare nr. 39/E del 01.08.2011 stabilisce che i riflessi di natura sanzionatoria derivanti dalla effettuazione di operazioni intracomunitarie da soggetti non regolarmente iscritti al VIES, non sono applicabili, nel rispetto dei principi di affidamento e buona fede del contribuente, per eventuali violazioni commesse prima dell’emanazione della circolare. Ciò premesso, considerato che la circolare è stata pubblicata in data 01.08.2011 e che le eventuali violazioni commesse dall’istante sono riferibili ad un periodo precedente, si ritiene che non vada applicata nel caso di specie alcuna sanzione.”

 

Per le nuove attività è prevista un’apposita dichiarazione della volontà di effettuare scambi intracomunitari che va inserita nella comunicazione di inizio attività, con modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) e AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).

Recentemente sono stati pubblicati recentemente i modelli in osservanza delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate relative alla necessità di inserire la richiesta, indicando il volume presunto delle operazioni intracomunitarie attive e passive nel quadro I dei modelli di inizio attività.

Il consiglio è quello di inserire nella richiesta di iscrizione nel registra Vies in sede di richiesta di attribuzione della partita I.V.A., considerato che al giorno d’oggi, nel regime del libero mercato europeo, è sempre più frequente che un’azienda o un professionista abbia rapporti con un partner Ue.

Per chi non dovesse esercitare tale richiesta in sede di inizio attività, può presentare tale domanda in forma libera in qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Nella circolare nr. 39/E del 2011 si può trovare il modello fac-simile.

Inoltre la circolare nr. 39/E del 2011 dell’Agenzia delle Entrate prevede che anche per i contribuenti minimi sono tenuti a presentare la richiesta di iscrizione al Vies se fanno acquisti intracomunitari di beni e servizi.

L’obbligo di iscrizione riguarda anche gli enti non commerciali che hanno superato la soglia di € 10.000,00 relativa agli acquisti intracomunitari oppure hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia, così come per i produttori agricoli di cui all’art. 34 comma 6 del D.p.r. n. 633/72.

In tutti i casi in cui si presenta una domanda è previsto un meccanismo di silenzio-assenso, secondo il quale l’azienda è inserita nel Vies se, entro trenta giorni dall’invio della domanda, non riceve un provvedimento di rifiuto dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto decorsi i trenta giorni di attesa e qualora l’Ufficio non si è formalmente pronunciato in termini di diniego, possono effettuarsi operazioni intracomunitarie.

Mentre in precedenza vie era una limitazione al sistema in quanto gli stessi si limitavano ad attestare l’esistenza e la validità della partita I.V.A. senza poter accertare il nome e l’indirizzo di corrispondenza della controparte, dal 2012 il sistema d’interrogazione Vies permette una conferma anche sui dati identificativi essenziali, quali Ditta, denominazione, ragione sociale o persona fisica e l’indirizzo, conformemente a quanto disposto dalla normativa comunitaria (art. 17 del regolamento n. 904/2010 e art. 18 del regolamento n. 282/2011.

 

Per quanto riguarda il sistema dei controlli del registro Vies, i criteri utilizzati dagli uffici per la valutazione della pericolosità fiscale sono i seguenti:

  • tipologia e modalità di svolgimento dell’attività;

  • irregolarità nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;

  • elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al rappresentante legale, agli amministratori, ai soci del soggetto richiedente l’autorizzazione;

  • collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi.

 

L’Ufficio inoltre verifica altri aspetti tra i quali:

  • l’esistenza di elementi che potrebbero consentire la chiusura d’ufficio della partita I.V.A.;

  • la completezza dei dati indicati nella comunicazione di inizio attività;

  • nonché altri dati rappresentativi di criticità e rischio.

 

In merito a quest’ultimi criteri che lasciano ampi margini di discrezionalità all’Amministrazione finanziaria e che non sono sintomatici di un effettivo rischio di frode per la successiva esclusione o revoca dal registro VIES si aggiunge anche quello del mancato pagamento dell’I.v.a. causato da una crisi di liquidità e da eventuali contestazioni di natura fiscale.

 

La normativa comunitaria individua criteri più stringenti per porre il diniego all’iscrizione nel registro VIES, fra questi troviamo:

  1. quando il soggetto in questione non esercita un’attività economica;

  2. quando siano stati dichiarati dati falsi in sede di richiesta di attribuzione della partita I.V.A. o successivamente.

 

Pertanto, la mancata iscrizione nella banca dati del VIES o della revoca precedentemente concessa, secondo l’interpretazione della circolare n. 39/E del 2011 e della risoluzione n. 42/E del 2012, comporta che:

  1. gli acquisti dei beni e servizi dovrebbero essere soggetti all’Iva vigente nel paese estero, considerato che il fornitore comunitario non può avere riscontro del fatto che il cliente è un soggetto I.v.a.. Tale interpretazione però non tiene in considerazione che l’Iva applicata dallo Stato estero per il contribuente italiano rappresenta un onere a carico di quest’ultimo, perché le autorità fiscali estere non riconoscono il rimborso dell’imposta anche qualora in un secondo momento viene dimostrato di essere un soggetto passivo d’imposta. Infatti trattandosi originariamente di un imposta indebitamente detratta, come tale non può essere rimborsata. In merito Cfr. sentenza Corte Ue 15 marzo 2007, causa C-35/05;

  2. Per le cessioni o prestazioni di servizi effettuate dal cedente italiano nei confronti del soggetto estero senza indicazione dell’Iva in quanto ritenute appunto non imponibili in quanto afferenti operazioni intraUe, l’eventuale revoca dal registro Vies, causerà la richiesta, al fornitore nazionale, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’Imposta con le relative sanzioni.

 

27 luglio 2012

Paolo Giovannetti