L'assetto dei controlli nelle S.p.a. e nelle S.r.l.

Un’analisi della gestione delle modalità di controllo da utilizzare nelle S.p.a e S.r.l.: il collegio sindacale, l’intervento della società di revisione, l’adeguamento degli statuti.

Quadro normativo

revisione contabile in srl e spaIl D.L. 09.02.2012. n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla Legge 04.04.2012, n. 35, ed entrato in vigore il 10.02.2012.

In tale contesto, la nota interpretativa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di aprile 2012 ha esaminato il nuovo assetto dei controlli nelle S.p.a., nelle S.r.l., gli effetti dell’irregolare composizione dell’organo di controllo, la disciplina applicabile al sindaco unico, nonché l’ammissibilità della nomina di società di revisione.

In particolare, il CNDCEC, con la nota interpretativa di aprile 2012, ha esaminato il complesso iter legislativo (Legge di stabilità per il 2012 prima e decreto semplificazioni poi) che ha introdotto la figura del cd. sindaco unico e le ulteriori trasformazioni degli assetti dei controlli di società di capitali, al fine di fornire un primo contributo interpretativo in merito alla corretta configurazione degli organi di controllo, nonché all’attribuzione delle relative funzioni.

 

 

Assetto dei controlli nelle S.p.a.

La Legge n. 35 del 2012, cha ha convertito in Legge il D.L. n. 5 del 2012 (cd. decreto semplificazione e sviluppo), ha abrogato l’art. 2397, co. 3, c.c. che consentiva la nomina del sindaco unico anche nelle S.p.a.

Il legislatore ha, dunque, ripristinato la previgente disciplina dell’assetto dei controlli delle S.p.a., confermando la necessaria composizione pluripersonale (tre o cinque membri effettivi e due supplenti) dell’organo di controllo interno.

Dunque, durante le assemblee di approvazione dei bilanci, i soci delle S.p.a. dovranno occuparsi solo della nomina dei componenti del collegio sindacale, rinnovando l’incarico ai sindaci uscenti oppure sostituendoli in tutto o in parte.

 

Nuovo assetto dei controlli nelle S.r.l.

Il citato D.L. n. 5 del 2012 (convertito in Legge n. 35 del 2012) ha nuovamente modificato il sistema dei controlli nelle S.r.l., il quale aveva già subito mutamenti ad opera della Legge n. 183 del 12.11.2012 (Legge di stabilità per il 2012).

Tale Decreto di semplificazione e sviluppo ha ritoccato l’art. 2477 c.c., con il quale il legislatore ha ulteriormente ampliato l’autonomia organizzativa dei soci di S.r.l. che possono scegliere tra diverse forme di controllo.

 

 

Sistema di controllo facoltativo

L’art. 2477, co. 1, c.c. dispone che l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri la nomina di un organo di controllo o un revisore.

Inoltre, se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

 

Sistema di controllo obbligatorio

Il nuovo art. 2477 c.c. dispone che le S.r.l. si possano dotare di un organo di controllo interno, vale a dire del sindaco unico ovvero del collegio sindacale, oppure alternativamente di un revisore.

In particolare, il nuovo art. 2477, co. 2 e 3 c.c., dispone che l’organo di controllo o il revisore vada obbligatoriamente nominato quando la S.r.l.:

  • Sia dotata di un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.a., ovvero quando il capitale sociale è pari o superiore a 120.000 euro;
  • sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • abbia superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti previsti dall’art. 2435-bis, co. 1, c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata (cioè il limite di euro 4.400.000 per l’attivo dello stato patrimoniale, di euro 8.800.000 per i ricavi delle vendite e delle prestazioni e di 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio).

 

In parallelo, il riferimento all’organo di controllo e al revisore è stato introdotto, in luogo del collegio sindacale, anche nelle disposizioni che disciplinano:

  • La cessazione dell’obbligo di nomina del “controllore” per mancato superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2477, co. 4, c.c.);
  • il procedimento di nomina del “controllore” al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, ivi compresa la nomina da parte del tribunale (art. 2477, co. 6, c.c.).

 

Infine, viene precisato che nel caso di nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (art. 2477, co. 5, c.c.).

Il CNDCEC ritiene, inoltre, che i soci di S.r.l., sia nel caso di nomina facoltativa sia nel caso di nomina obbligatoria, possono scegliere tra:

  • Il sindaco;
  • il collegio sindacale;
  • il revisore legale dei conti (o la società di revisione legale).

 

Ciò determina anche la possibilità da parte dei soci di scegliere il sistema dei controlli cui assoggettare la società:

  • Vigilanza concomitante alla gestione (ex art. 2403 c.c.) e funzione di revisione legale (ex art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010) cumulativamente affidate al sindaco o al collegio sindacale;
  • esclusiva funzione di revisione (ex art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010) affidata al revisore legale o alla società di revisione legale.

 

A parere del CNDCEC, l’organo di controllo interno può, quindi, cumulare la funzione di vigilanza e quella di revisione legale, mentre, invece, il revisore legale o la società di revisione può esercitare solo l’attività di revisione volta a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale, esprimendo il proprio giudizio sul bilancio di esercizio.

Riguardo ai requisiti professionali, poiché per l’organo di controllo (monocratico/pluripersonale) si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le S.p.a., il CNDCEC ritiene che nell’ipotesi in cui il sindaco (o il collegio sindacale) svolga anche la funzione di revisione legale dei conti, tale organo dovrà essere necessariamente composto da soggetti che, oltre ad essere dotati dei medesimi requisiti professionali previsti dall’art. 2397, co. 2, c.c. per i sindaci di S.p.a., dovranno essere scelti tra i revisori legali dei conti (persone fisiche) iscritti nell’apposito registro, secondo quanto previsto dall’art. 2409-bis c.c..

Viene, pertanto, esclusa la possibilità che la società di revisione legale svolga, oltre alla funzione di revisione legale dei conti, anche la funzione di vigilanza sulla gestione (ex art. 2403 c.c).

 

Adeguamento degli statuti esistenti

In sede di adeguamento degli statuti alle norme attualmente in vigore, eccettuato il caso in cui vi sia un semplice rinvio alla disciplina legale, il CNDCEC è del parere che, riguardo ai casi di nomina obbligatoria (commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c.), lo statuto potrà prevedere:

  • Un sistema “opzionale” per la scelta dell’organo di controllo interno, rimettendo all’assemblea dei soci, in sede di conferimento dell’incarico, la scelta di nominare di volta in volta l’organo di controllo interno, nell’assetto monocratico o pluripersonale ovvero il revisore (persona fisica o società di revisione legale);
  • un sistema “vincolante” che imponga l’adozione del sindaco unico o del collegio sindacale oppure del revisore. Qualora le disposizioni statutarie impongano la nomina di un organo di controllo interno, ma i soci preferiscano esternalizzare la funzione di revisione, lo statuto potrà, altresì, prevedere che tale funzione sia attribuita al revisore legale o alla società di revisione.

 

 

Effetti del nuovo assetto dei controlli sui collegi sindacali in carica

Viene poi precisato che nelle S.r.l. i collegi sindacali in carica alla data del 31.12.2011 rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.

 

Effetti del nuovo assetto dei controlli sui collegi sindacali in scadenza

Il nuovo testo dell’art. 2477 c.c. prevede che l’organo di controllo interno è costituito da un solo membro effettivo “se lo statuto non dispone diversamente”.

Al fine di individuare il corretto assetto dei controlli, occorre analizzare caso per caso quanto disposto dagli attuali statuti sociali.

Vengono, quindi, distinti i casi in cui gli statuti esistenti:

  • Prevedano la nomina del collegio sindacale, ossia dell’organo di controllo interno pluripersonale;
  • non prevedano nulla in materia di assetti dei controlli ovvero contengano un generico rinvio alla disciplina legale.

 

Nel primo caso, il CNDCEC afferma che la possibilità di nominare il sindaco unico (ovvero esclusivamente il revisore legale) non sia immediatamente applicabile. Sarà necessaria una preventiva modificazione dello statuto.

In sostanza, per potere introdurre la figura del sindaco unico (o del solo revisore legale), i soci dovranno decidere di modificare l’atto costitutivo adeguandolo al regime legale introdotto dalla nuova formulazione dell’art. 2477 c.c..

Non viene, pertanto ritenuta corretta l’iscrizione nel registro delle imprese della nomina del sindaco unico, anche quando gli statuti sociali continuano a prevedere e disciplinare la nomina del collegio sindacale.

Viceversa, il problema non si pone (nel senso che la nuova disciplina è immediatamente applicabile, senza necessità di alcuna modifica statutaria) nel caso in cui lo statuto non contenga specifiche previsioni in materia di controlli o si limiti a rinviare alle norme di legge.

 

 

Effetti dell’irregolare composizione dell’organo di controllo

Viene poi esaminato anche il problema delle conseguenze derivanti dalla scelta di nominare un sindaco unico in luogo di un collegio sindacale e, in particolare, degli effetti che potrebbero derivarne nei confronti della società.

In caso composizione dell’organo di controllo in maniera “non ortodossa”, non essendo ritenuto regolarmente costituito, tutti gli atti decisi o eseguiti di sua competenza e quelli nei quali risulta essenziale l’apporto soggettivo e/o oggettivo dello stesso sarebbero illegittimi.

“Nel caso di nomina di sindaco unico in luogo del collegio sindacale, laddove tale organo di controllo interno sia previsto dal regime statutario attualmente vigente, saranno quindi illegittime le deliberazioni dell’organo di controllo interno e tutti i documenti, relazioni e pareri da quest’ultimo prodotti.”

In particolare, a parere del CNDCEC, l’illegittimità si estende alla delibera di approvazione del bilancio, a quella del compenso spettante all’amministratore, nonché il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti.

 

 

La disciplina applicabile al sindaco unico

Alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 2477 c.c. sembra doversi ritenere che il

Riguardo la disciplina applicabile, in virtù del richiamo alle norme delle S.p.a., secondo la nota interpretativa del CNDCEC di aprile 2012, al sindaco unico delle S.r.l. si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale (artt. 2397-2409 c.c.), nonché le norme di comportamento del collegio sindacale elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Al sindaco competono, dunque, i medesimi doveri, poteri e responsabilità attualmente attribuiti al collegio sindacale.

Riguardo i requisiti professionali del sindaco unico, il CNDCEC ritiene che nel caso di nomina obbligatoria, dovendo svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti, il sindaco dovrà essere scelto Rra i revisori legali dei conti (persone fisiche), in analogia con quanto previsto dall’art. 2409-bis c.c. in tema di S.p.a.

Viene, infine, osservato che il legislatore non ha previsto la nomina di alcun supplente del sindaco unico.

 

 

Ammissibilità della nomina di società di revisione

Infine, viene osservato che l’art. 2477 c.c. si riferisce alla possibilità di nominare un “revisore”.

Su tale profilo, il CNDCEC afferma che il legislatore si sia voluto riferire indifferentemente alla possibilità di affidare la revisione legale dei conti sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche iscritte nell’apposito registro.

Viene, comunque, richiesto

“un intervento correttivo volto ad armonizzare, quantomeno sul piano lessicale, l’art. 2477 c.c. con quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2010 in tema di revisione legale dei conti”.

Per ultimo, viene ribadito che “la società di revisione legale potrà esercitare esclusivamente la funzione di revisione legale dei conti e non anche la funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c.”.

 

15 maggio 2012

Vincenzo D’Andò