L'aggiornamento dei principi contabili nazionali

l’OIC ha iniziato una rivisitazione dell’intero corpo dei principi contabili nazionali: ecco un quadro riassuntivo delle novità in arrivo su rimanenze di magazzino, crediti e titoli di debito

Nel maggio 2010 l’OIC ha avviato il progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali e il 23 dicembre 2011 ha pubblicato in consultazione il primo set:

OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali

OIC 18 – Ratei e risconti

OIC 19 – I fondi per rischi ed oneri – Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

OIC 19 – I debiti

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio.

Ora è stato pubblicato il secondo set di principi contabili:

OIC 14 – Disponibilità liquide

OIC 15 I crediti

OIC 20 Titoli di debito

 

L’OIC 13 ha previsto 3 novità:

  • Gli oneri finanziari, specifici e generici, possono essere capitalizzati in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se la sua durata è significativa (periodo ultrannuale).

  • Utilizzo del metodo del “prezzo al dettaglio” (o “rethail method”) per valorizzare le rimanenze. Il metodo si basa sulla contrapposizione tra i valori di costo ed i valori di vendita dei beni ai fini della determinazione delle rimanenze. Quindi occorre:

  • Raggruppare le merci per categorie omogenee in base alla percentuale di ricarico (differenza tra costo e prezzo di vendita);

  • Rilevare le entrate e le uscite di magazzino a valori: le uscite sono rilevate “a ricavo”, ossia a prezzi di vendita, le entrate sono rilevate sia “a costo” sia “a ricavo”, in modo da permettere l’individuazione del ricarico;

  • Modificare la valorizzazione “a ricavo” ogni qualvolta cambia il prezzo di vendita;

  • Determinare, a fine esercizio, il valore delle rimanenze valutate al prezzo di vendita attraverso la sottrazione dal valore complessivo del magazzino “a ricavo” dei ricavi effettivamente realizzati;

  • Calcolare il costo delle rimanenze finali sottraendo dal valore delle rimanenze valutate al prezzo di vendita la percentuale di ricarico.

Ad esempio:

Rimanenze iniziali al 01/01/2000 50 pezzi ad euro 32,00

1° acquisto 60 pezzi al prezzo unitario di euro 30,00

2° acquisto 45 pezzi al prezzo unitario di euro 34,00

1° vendita 1.520,00 euro (40 pezzi ad euro 38,00)

2° vendita 2.200 euro (55 pezzi ad euro 40,00)

3° vendita 1.260,00 euro (30 pezzi ad euro 42,00)

 

 

Determinazione della percentuale di costo delle merci rispetto al ricavo = 4.930,00 x 100 = 79,64%

6.190,00

Valutazione delle rimanenze al prezzo di vendita = 6.190,00 – 4.560,00 = 1.630,00 euro.

Valutazione delle rimanenze al costo = 1.630,00 x 79,64% = 1.298,00 euro.

  • Trattamento contabile dei contributi in conto esercizio relativi all’acquisto di rimanenze. Tali somme sono portate in deduzione dal costo di acquisto dei materiali. In questo modo, la valutazione delle rimanenze permette di sospendere i costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti. Ai fini della classificazione degli importi nel conto economico:

  • i contributi in conto esercizio sono indicati separatamente nella voce A5) “Altri ricavi e proventi”, in linea con quanto espressamente previsto dall’art. 2425 c.c.;

  • i costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevati tra i costi di produzione, alla voce B6), al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti;

  • la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è indicata nelle voci B11) o A2), al netto dei contributi ricevuti.

La novità più importante introdotta nell’OIC 14 riguarda la disciplina del cash pooling.

In alcuni gruppi di società la gestione della tesoreria è affidata ad un unico soggetto giuridico, in genere la società capogruppo o una società finanziaria del gruppo. Essa gestisce la liquidità del gruppo tramite un conto corrente comune sul quale sono riversate le disponibilità liquide di ciascuna società aderente al cash pooling. Nel bilancio delle singole società partecipanti al cash pooling, la liquidità versata nel conto corrente comune (o “pool account”) rappresenta un credito verso la società che amministra il cash pooling stesso, mentre i prelevamenti dal conto corrente comune costituiscono un debito verso il medesimo soggetto. I suddetti crediti e debiti verso la società amministratrice del cash pooling, a seconda del rapporto intercorrente tra la società partecipante e quest’ultima, sono classificati nella voce pertinente tra “società controllante”, “società controllata” o “società collegata”. Nel bilancio della società amministratrice del cash pooling, tali crediti e debiti sono classificati simmetricamente alla classificazione operata dalla società partecipante al pooling.

 

Dall’OIC 15 è stata eliminata la disciplina della cessione del credito che sarà oggetto di apposito approfondimento. Inoltre sono stati forniti dei chiarimenti circa lo scorporo /attualizzazione dei crediti: i crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi, senza corresponsione di interessi o con interessi irragionevolmente bassi, si rilevano inizialmente al valore nominale e cioè in base all’effettivo diritto di credito che essi rappresentano, in contropartita:

– del ricavo relativo alla vendita del bene o alla prestazione di servizi, pari alla attualizzazione del corrispettivo pattuito a termine senza corresponsione di interessi;

– degli interessi attivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento, quale differenza tra il valore nominale del credito e l’ammontare del corrispettivo a pronti, da rilevare inizialmente tra i risconti passivi.

Lo scorporo degli interessi non si applica in questi casi:

– agli acconti e gli ammontari che non richiedono restituzione in futuro (es.: depositi o pagamenti parziali a fronte di costruzioni in corso, anticipi per l’acquisto di beni e servizi, ecc.);

– ai crediti che hanno un tasso d’interesse basso quando vi sono garanzie di terzi o specifiche norme di legge,

– agli ammontari che intendono rappresentare garanzie o cauzioni date all’altra parte di un contratto (depositi, parte di un credito che verrà incassato alla scadenza del periodo di garanzia).

I crediti finanziari a media/lunga scadenza concessi senza la corresponsione di interessi o con interessi irragionevolmente bassi sono rilevati al loro valore nominale. Se la componente finanziaria, determinata come differenza tra il valore nominale del credito e il valore attuale dei flussi finanziari derivanti dal credito, è rilevante sarà indicata nella nota integrativa.

Un’altra precisazione è contenuta nel principio contabile in esame: nel caso di vendita a rate con riserva della proprietà il ricavo della vendita si iscrive in sede di consegna del bene dal momento che il mantenimento della proprietà assolve solo ad una funzione di garanzia mentre i rischi e i benefici connessi alla proprietà sono immediatamente trasferiti.

 

L’OIC 20 presenta tante novità:

  • i titoli possono essere oggetto, durante il periodo di possesso da parte dell’impresa, di una destinazione economica diversa rispetto a quella originariamente loro attribuita. Il trasferimento dei titoli è rilevato in base al valore risultante dall’applicazione, al momento del trasferimento stesso, dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto:

a) il trasferimento di titoli immobilizzati alle attività circolanti va rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore;

b) il trasferimento di titoli non immobilizzati alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di mercato.

Alla fine dell’esercizio in cui avviene il cambiamento di destinazione si procede alla valutazione del titolo con il criterio previsto per la sua nuova classificazione. I differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati per effetto dell’intervenuto cambiamento di destinazione del titolo sono indicati nella nota integrativa.

  • Gli utili/perdite che derivano dalla negoziazione di titoli immobilizzati prima della scadenza devono essere considerati componenti straordinari di reddito.

  • In attuazione al principio civilistico che prevede il divieto di compenso di perdite non si tiene conto delle spese di cessione nel computo della plus/minusvalenza da realizzo.

  • Si chiariscono i criteri per la determinazione del costo degli strumenti finanziari immobilizzati: costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori costituiti da costi di intermediazione bancaria e finanziaria, commissioni, spese e imposte di bollo. Non si comprende nel costo il rateo relativo alla cedola di interessi maturata alla data di acquisto, che deve essere contabilizzato come tale. Quindi il prezzo di costo di un titolo quotato a reddito fisso è il prezzo corrispondente alla quotazione del titolo al corso secco.

  • Le disposizioni che richiamano gli obblighi di informativa sono state riformulate per meglio garantire il coordinamento con il dettato dell’art. 2427-bis c.c.

  • È stata introdotta una disciplina specifica per i titoli strutturati. Si tratta di titoli costituiti dalla combinazione di un titolo “ospite” (cioè ospitante) e di uno strumento derivato “incorporato” che è idoneo a modificare in modo rilevante i flussi di liquidità generati dal titolo “ospite”. Ad es. i titoli che prevedono l’indicizzazione del capitale o del rendimento a indici azionari (titoli “index-linked), i titoli che prevedono un rendimento, in termini di interessi, commisurato a un multiplo di parametri di mercato (es. titoli che prevodono le prime cedole fisse e quelle successive pari a un multiplo del tasso IRS a n anni). Ai fini della rappresentazione in bilancio occorre procedere alla enucleazione del derivato

incorporato del titolo “ospite”. Il trattamento contabile di quest’ultimo segue le regole previste per i titoli di debito mentre il derivato incorporato va allocato nel portafoglio circolante e trattato secondo le regole fissate nell’OIC 3. Nel caso sia particolarmente difficile o oneroso procedere allo scorporo, il titolo strutturato è allocato nell’ambito delle attività circolanti e valutato nel suo complesso come un unico strumento finanziario.

 

Anna Maria Pia Chionna

21 maggio 2012